Salve a tutti, avrei un quesito da porre, non so se qualcuno può darmi dei suggerimenti. Vorrei fare una proposta d’acquisto per un piccolo bilocale alle porte di Roma. Il tipo dell’agenzia mi ha detto che la proprietaria attuale ha ereditato l’immobile da un parente deceduto, e che una quota di questo appartamento appartiene alla figlia di questa signora. Sempre il rappresentante mi ha anche detto che quando c’è di mezzo un minore le procedure sono un po’ più lunghe, senza però scendere nei dettagli! Volevo sapere se ci sono particolari cautele che si possono prendere in questi casi (come clausole speciali da inserire nel contratto etc.) e cosa si rischia, la quota di vendita del minore deve essere approvata da un tribunale?
Grazie in anticipo, Lorenzo
Buonasera,
La norma di riferimento cui prestare particolare attenzione è dettata dal 3° comma dell'art 320 del codice civile secondo cui:
"I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del Giudice Tutelare".
Nel caso si tratti di beni pervenuti al minore per successione, dovrà essersi conclusa la procedura di accettazione con beneficio di inventario (art. 471 cod. civ.,
"non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario"). In caso contrario la richiesta di autorizzazione alla vendita dovrà essere presentata con ricorso diretto al Tribunale del luogo di apertura della successione che provvede sentito il Giudice Tutelare (art 747 cod. proc.civ.).
Quindi, la vendita dell'immobile dovrà essere autorizzata dal Giudice Tutelare competente o dal Tribunale del luogo di apertura della successione (nel caso di immobile pervenuto al minore per successione mortis causa) che ne valuteranno la convenienza e utilità per il minore.
Secondo il dettato dell'art 322 cod. civ (unico comma),
"Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa."
Attenzione che, a questo proposito e con riguardo al minore, il termine di prescrizione per la proposizione dell'azione di annullamento decorre dal compimento della maggiore età.
Concludo questo breve cenno specificando che, a mio avviso, trattandosi nel caso di specie di normativa dedicata alla tutela dell'integrità degli interessi patrimoniali del minore, sarebbe auspicabile avvalersi dell'assistenza di un notaio prima di assumere qualsiasi iniziativa.