porchetto
la casa non fallisce
purtroppo sembra che le deleghe ai premi di cubatura vengono lasciate ai comuni 
dal sole 24 ore
Ampliamento edifici esistenti. I comuni possono autorizzare l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume se destinati ad uso residenziale o assimilato e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. La parte in ampliamento dove essere realizzata in congruità rispetto al fabbricato esistente, salvo che ciò non risulti materialmente o giuridicamente possibile. In questo caso si potrà concedere la costruzione di un corpo separato, avente però carattere accessorio. Se l'edificio è composto da più unità immobiliari, l'ampliamento potrà essere chiesto anche separatamente per ciascuna di esse.
Demolizione. Il patrimonio edilizio esistente potrà essere sostituito e rinnovato attraverso la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati prima del 1989 che necessitano di essere adeguati ai nuovi standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. Gli edifici non dovranno però essere soggetti a particolari forme di tutela.
Premio di cubatura. Per incentivare gli interventi di demolizione i comuni possono autorizzare interventi di integrale abbattimento e ricostruzione, anche su area diversa purchè a ciò destinata dagli strumenti urbanistici, che prevedano aumenti fino al 30% del volume esistente per gli edifici residenziali o assimilati e fino al 30% della superficie coperta per quelli adibiti a uso diverso. Si potrà arrivare fino al 35% in caso di utilizzo di tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.
Parchi e servizi. Nel caso in cui gli edifici non vengano ricostruiti nella stessa area dove sono stati demoliti, l'area originariamente occupata dal fabbricato avrà il vincolo di inedificabilità oppure sarà ceduta al comune per essere adibita a verde pubblico o a servizi.
Permesso di costruire. Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela dei beni culturali e paesaggistici e sono subordinati al rilascio del permesso di costruire. Il decreto fissa i paletti per il rilascio per permesso. L'autorizzazione non potrà riguardare fabbricati ultimati dopo il 31 dicembre 2008 e dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2010.
Fabbricati abusivi. Non potrà essere effettuato nessun intervento di ampliamento sui fabbricati abusivi soggetti all'obbligo di demolizione o sugli edifici che sorgono in aree demaniali o comunque vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge.
Edifici commerciali. Gli edifici con destinazione commerciale non possono derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali.
Sconti fiscali. In caso di ampliamento si prevede una riduzione del 20% sugli oneri di costruzione, lo sconto aumenta fino al 60% in caso di edificio o unità immobiliare destinata a prima abitazione del richiedente o di un parente o affine entro il terzo grado di parentela. Il contributo dovuto in caso di demolizione e ricostruzione è determinato in ragione dell'80% par la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. E' comunque ulteriormente ridotto del 50% in caso di edificio o unità destinati a prima abitazione.

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Ampliamento edifici esistenti. I comuni possono autorizzare l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume se destinati ad uso residenziale o assimilato e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. La parte in ampliamento dove essere realizzata in congruità rispetto al fabbricato esistente, salvo che ciò non risulti materialmente o giuridicamente possibile. In questo caso si potrà concedere la costruzione di un corpo separato, avente però carattere accessorio. Se l'edificio è composto da più unità immobiliari, l'ampliamento potrà essere chiesto anche separatamente per ciascuna di esse.
Demolizione. Il patrimonio edilizio esistente potrà essere sostituito e rinnovato attraverso la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati prima del 1989 che necessitano di essere adeguati ai nuovi standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. Gli edifici non dovranno però essere soggetti a particolari forme di tutela.
Premio di cubatura. Per incentivare gli interventi di demolizione i comuni possono autorizzare interventi di integrale abbattimento e ricostruzione, anche su area diversa purchè a ciò destinata dagli strumenti urbanistici, che prevedano aumenti fino al 30% del volume esistente per gli edifici residenziali o assimilati e fino al 30% della superficie coperta per quelli adibiti a uso diverso. Si potrà arrivare fino al 35% in caso di utilizzo di tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.
Parchi e servizi. Nel caso in cui gli edifici non vengano ricostruiti nella stessa area dove sono stati demoliti, l'area originariamente occupata dal fabbricato avrà il vincolo di inedificabilità oppure sarà ceduta al comune per essere adibita a verde pubblico o a servizi.
Permesso di costruire. Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela dei beni culturali e paesaggistici e sono subordinati al rilascio del permesso di costruire. Il decreto fissa i paletti per il rilascio per permesso. L'autorizzazione non potrà riguardare fabbricati ultimati dopo il 31 dicembre 2008 e dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2010.
Fabbricati abusivi. Non potrà essere effettuato nessun intervento di ampliamento sui fabbricati abusivi soggetti all'obbligo di demolizione o sugli edifici che sorgono in aree demaniali o comunque vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge.
Edifici commerciali. Gli edifici con destinazione commerciale non possono derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali.
Sconti fiscali. In caso di ampliamento si prevede una riduzione del 20% sugli oneri di costruzione, lo sconto aumenta fino al 60% in caso di edificio o unità immobiliare destinata a prima abitazione del richiedente o di un parente o affine entro il terzo grado di parentela. Il contributo dovuto in caso di demolizione e ricostruzione è determinato in ragione dell'80% par la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. E' comunque ulteriormente ridotto del 50% in caso di edificio o unità destinati a prima abitazione.