Fleursdumal
फूल की बुराई
Segnalazione dell'autorità a governo, parlamento e Bankitalia
Le norme sulle variazioni di prezzi o tassi di interesse sono abusive
Conti correnti, l'Antitrust
"No alle modifiche unilaterali"
Penalizzato il consumatore: non è nelle condizioni di scegliere
"Troppo pochi quelli che si avvalgono del diritto di recesso"
.
ROMA - Le norme che consentono alle banche la modifica unilaterale delle condizioni sui conti correnti vanno riesaminate alla luce delle tutele offerte dal Codice del consumo.
E' la valutazione dell'Autorità antitrust che ha inviato una segnalazione ai presidenti di Camera e Senato, al presidente del consiglio dei ministri, al Cicr, al ministro dell'Economia e alla Banca d'Italia. L'autorità presieduta da Antonio Catricalà punta il dito sulle comunicazioni effettuate dagli istituti bancari attraverso la Gazzetta Ufficiale e con soli 15 giorni validi per il recesso del cliente dal contratto.
In particolare il riferimento è all'articolo 118 del Testo unico bancario in base al quale le variazioni di tasso di interesse, i prezzi e altre informazioni riguardanti le operazioni bancarie possono essere comunicate ai clienti in modo impersonale con una semplice inserzione sulla Gazzetta Ufficiale, appunto.
Al consumatore non restano che 15 giorni per poter recedere dalle condizioni che, sostiene l'Antitrust, sono praticamente imposte. Il risultato di questo stato di cose è che, secondo l'indagine svolta dal garante del mercato, il numero di correntisti che effettivamente si sono avvalsi del diritto di recesso è stato assolutamente marginale.
Altri aspetti problematici citati dall'Autorità nella segnalazione riguardano le difficoltà per la clientela bancaria di conoscere le variazioni contrattuali e di comprenderne l'entità e l'impatto sulla spesa complessiva. Inoltre i clienti sono posti nelle condizioni di non riuscire a valutare offerte alternative in tempi rapidi, di conseguenza non sono incentivati "al trasferimento verso altra banca a causa delle difficoltà di esercitare il recesso con tempi e costi contenuti".
In conclusione, l'Antitrust ricorda che in base al Codice del consumo sono "abusive e quindi illecite le clausole che impongono un significativo squilibrio a sfavore del consumatore nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto".
(26 maggio 2006)
Le norme sulle variazioni di prezzi o tassi di interesse sono abusive
Conti correnti, l'Antitrust
"No alle modifiche unilaterali"
Penalizzato il consumatore: non è nelle condizioni di scegliere
"Troppo pochi quelli che si avvalgono del diritto di recesso"
.
ROMA - Le norme che consentono alle banche la modifica unilaterale delle condizioni sui conti correnti vanno riesaminate alla luce delle tutele offerte dal Codice del consumo.
E' la valutazione dell'Autorità antitrust che ha inviato una segnalazione ai presidenti di Camera e Senato, al presidente del consiglio dei ministri, al Cicr, al ministro dell'Economia e alla Banca d'Italia. L'autorità presieduta da Antonio Catricalà punta il dito sulle comunicazioni effettuate dagli istituti bancari attraverso la Gazzetta Ufficiale e con soli 15 giorni validi per il recesso del cliente dal contratto.
In particolare il riferimento è all'articolo 118 del Testo unico bancario in base al quale le variazioni di tasso di interesse, i prezzi e altre informazioni riguardanti le operazioni bancarie possono essere comunicate ai clienti in modo impersonale con una semplice inserzione sulla Gazzetta Ufficiale, appunto.
Al consumatore non restano che 15 giorni per poter recedere dalle condizioni che, sostiene l'Antitrust, sono praticamente imposte. Il risultato di questo stato di cose è che, secondo l'indagine svolta dal garante del mercato, il numero di correntisti che effettivamente si sono avvalsi del diritto di recesso è stato assolutamente marginale.
Altri aspetti problematici citati dall'Autorità nella segnalazione riguardano le difficoltà per la clientela bancaria di conoscere le variazioni contrattuali e di comprenderne l'entità e l'impatto sulla spesa complessiva. Inoltre i clienti sono posti nelle condizioni di non riuscire a valutare offerte alternative in tempi rapidi, di conseguenza non sono incentivati "al trasferimento verso altra banca a causa delle difficoltà di esercitare il recesso con tempi e costi contenuti".
In conclusione, l'Antitrust ricorda che in base al Codice del consumo sono "abusive e quindi illecite le clausole che impongono un significativo squilibrio a sfavore del consumatore nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto".
(26 maggio 2006)