"Apertura di credito" cosa sapete al riguardo?

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messimo

Guest
Chi ne conosce i caratteri? è un'alternativa al mutuo? è reale? parliamone...
 
Bhè....messa così la domanda non è molto chiara...

La concessione di credito (ovvero "affidare" qualcuno) può assumere svariate forme delle quali una è assai nota: il mutuo (ipotecario o meno).

Ma ne esistono molte altre e la loro distinzione può essere funzione di svariati parametri tra i quali:
- la loro durata (fidi a medio o lungo termine, a revoca,ecc);
- se prevedono qualche forma di collaterale dato a garanzia (una somma o dei titoli su conti o dossier titoli vincolati) oppure se sono concessi solo sulla base di garanzie di tipo personale e quindi direttamente collegate alla reputazione finanziaria nota o stimabile del richiedente (il reddito presunto stimato in base alle dichiarazioni dei redditi in passato presentate, le proprietà immobiliari possedute, eventuali forme di garanzia personale concessa da altri soggetti, lettere di referenza, storia in centrale rischi del soggetto richiedente,ecc,ecc,ecc).

E' chiaro che al richiedente poco importa LA METODOLOGIA UTILIZZATA DALLA BANCA O ISTITUTO EROGANTE per decidere se affidare (e quindi aprire una linea di credito) o meno.

Quello che al richiedente importa è:
- QUANTO RIESCE AD ESSERE AFFIDATO;
- A CHE COSTI VIENE AFFIDATO

Ed è chiaro che tali 2 cose sono funzione del rischio che si assume l'ente erogante.
Tale rischio può essere drasticamente ridotto se vi è presenza di collaterale vincolato oppure se viene apposta una ipoteca su un bene immobile.

Per tua conoscenza sotto ecco le voci che le banche vedono in centrale rischi quando ci fanno la radiografia:

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ciao ric, io parlavo di questo:

Apertura di credito in conto bancario

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
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L'apertura di credito bancario è disciplinata dagli artt. 1842 e seguenti del Codice civile ed è definito come "il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato".
L'accreditato può utilizzare la disponibilità di denaro posta a suo favore dalla banca secondo le sue esigenze, con prelievi unici o frazionati nel tempo, ripristinando la provvista con successivi versamenti (art. 1843).
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.
La banca ha la facoltà di farsi garantire dall'accreditato la somme di denaro messa a sua disposizione e ciò può avvenire sia con una garanzia reale che con una garanzia personale. L'art. 1844 prevede che, "se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto".
Secondo tale disciplina, la banca ha quindi la facoltà, in caso di garanzia divenuta insufficiente, di chiedere all'accreditato sia la reintegrazione della garanzia fino ad un importo ritenuto idoneo, sia di ridurre il credito concesso nella stessa misura della diminuzione della garanzia, o, infine, di recedere dal contratto.
Infine si segnala l'art. 1845 c.c. che regolamenta tutte le varie ipotesi di recesso dal contratto diverse da quella appena richiamata.
Invero la banca, salvo patto contrario contrattualmente stabilito, non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito che quindi viene congelato alla situazione esistente a tale data. Inoltre la banca deve concedere all'accreditato un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori, ovvero interessi, spese e tutto ciò che è previsto nel contratto.
Se l'apertura di credito è stata stipulata a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto o, in mancanza di previsione contrattuale, dagli usi o in quello di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
 
ciao ric, io parlavo di questo:

Che è esattamente quello che dicevo io.
Il credito concesso da una banca (d'altronde l'attività tipica di una banca si compone di: raccolta depositi & erogazione credito) si può distinguere in tantissime forme. Il codice civile lo chiama genericamente così.
Nella realtà può assumere le più svariate forme in funzione delle garanzie che chiede l'istituto e dei conseguenti costi a carico del richiedente.

Una delle tipologie più diffuse è quella ad esempio del fido sul conto ( il noto "scoperto di conto" pensato soprattutto per non vedersi applicate le vecchie commissioni di massimo scoperto ora trasformate in DIF o roba del genere ) e quindi una linea di credito concessa a titolo personale (molte banche - fineco ad esempio - lo concedono con pochi click) e quindi senza vincolare nè somme o titoli.

Di solito questa tipologia di credito si aggira sui 3000 euro e può arrivare fino a 8000-10.000 per le persone fisiche.
Mentre le persone giuridiche può arrivare anche a 100-150mila euro.

Di solito ha scadenza a revoca e i tassi applicati hanno un spread di almeno un 4-5% rispetto all'euribor di riferimento (che può essere l'1 mese come il 3 mesi dipende da istituto).

Quindi è un tipo di affidamento che ha costi decisamente più alti di qualsivoglia mutuo ipotecario ma d'altronde non potrebbe essere diversamente dato il maggiore accollo di rischi da parte dell'istituto erogante.

Ma non ho capito: tu valutavi tali forme di finanziamento quali alternative al mutuo?
:-?
 
Ultima modifica:
Un'altra forma ancora di apertura di credito è il prestito personale che ha altre caratteristiche e costi generalmente più alti del fido su conto.

Poi c'è anche il prestito personale ma finalizzato all'acquisto di un determinato bene (i prestiti findomestic o di altri da mediaworld for example).

Poi c'è l'apertura di credito di firma: quella che un inquilino ad esempio deve chiedere alla sua banca affinchè questa si renda disponibile poi ad emettere per suo conto una fidejussione a prima richiesta a favore del proprietario dell'immobile a garanzia dei canoni da pagare.
 

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