SINIBALDO
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BANCA ITALIA HA LE ORE CONTATE ?.............SPERIAMO !!!!!!!!!!!!!
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Signoraggio: una truffa colossale nata e cresciuta grazie ad una giungla di ignoranza sistematica, censura accademica, disinformazione professionale, vuoti legislativi e cervelli sottovuoto.
Dal 1694 fino alla pseudo costituzione europea passando per il Trattato di Maastricht tutto sembra regolato, in ordine, e la truffa continua.
Ancora per poco se sulla Rete continueranno a circolare informazioni sul meccanismo di emissione della moneta pericolosissime per l'establishment.
Nei giorni scorsi ha iniziato a girare con insistenza la voce che Bankitalia avrebbe le ore contate.
Possibile ?
Approfondiamo e scopriamo che il potere di emettere moneta e riscuotere il signoraggio (in termini tecnici "servizio di tesoreria provinciale dello Stato"), in mano alla Banca d'Italia dal 1894, è affidato
alla SpA di via Nazionale solo fino al 31 dicembre 2010.
Sgrano gli occhi: sogno o son desto ?
La legge 104 del 28 marzo 1991 (che trovate in calce) conferma, è proprio così.
Il conferimento della gestione del servizio, cioè il potere di battere moneta e riscotere il reddito da signoraggio, è rinnovato ogni 5 anni, e ora siamo vicinissimi alla scadenza per il quinquennio 2010-2015.
Abbiamo la possibilità di mandare a casa Fazio.
E' venuto il momento di farsi sentire: siamo ormai migliaia in Italia ad essere consapevoli della questione, me lo confermano ogni giorno le telefonate e le mail che ricevo.
Sull'onda di questo net-movimento è nato un comitato di associazioni di consumatori guidato dall'ADUSBEF che coordinerà un'azione legale contro Bankitalia SpA per ottenere il risarcimento dei proventi da signoraggio indebitamente appropriati.
Sta addirittura nascendo un partito che ha come punto fondamentale del programma la distribuzione ai cittadini del signoraggio di cui si appropriano oggi i soci privati di Banca d'Italia SpA.
Non permetteremo che il Parlamento rinnovi l'appalto a Bankitalia SpA senza una pubblica discussione sul tema, senza una gara pubblica, senza la possibilità di presentare un concorrente che si proponga di svolgere il medesimo servizio senza però rubare il reddito da signoraggio alla popolazione italiana.
Chiediamo che i proventi del signoraggio vengano restituiti al legittimo proprietario: il cittadino.
Il passaggio del 2005 è un momento storico, un'occasione unica per portare all'attenzione di tutti gli italiani la truffa del signoraggio.
Non ce la lasceremo sfuggire.
Per tutti questi motivi sta nascendo un nuovo sito che svolgerà la funzione di coordinare coloro che si occupano della questione monetaria in Italia ed informare in modo semplice e chiaro sulla truffa chi ancora non ne sa nulla. Mettiamoci subito a lavoro.
Lasciate un commento a quest'articolo e facciamo nascere da qui il ciclone che investirà via Nazionale.
"C'è una cosa più forte di tutti gli eserciti del mondo, ed è un'idea il cui tempo sia giunto" (Victor Hugo)
Legge n° 104 del 28 marzo 1991
Legge 28 marzo 1991, n. 104
Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (G U. 4 aprile 1991, n. 79)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
- 1. La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010, con l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente
vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge.
2. La Banca d'Italia svolge il servizio tramite sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del Ministro del tesoro sentita la Banca d'Italia medesima, tenendo conto delle esigenze di
funzionalità e di economicità del servizio.
3. L'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.
Art. 2.
- 1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.
2. In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, può affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1.
3. L'affidamento all¹Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei servizi, operazioni e adempimenti indicati nel comma 2 è disposto con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 3.
- 1. La Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti con l'osservanza delle norme di contabilità dello Stato.
2. Il corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio di cui al comma 1 sarà determinato con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Cassa suddetta.
Art. 4.
- 1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca
d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge, anche ai sensi dell¹articolo 1, comma 2.
2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono, altresì, stabilite le modalità da osservare per la comunicazione al Ministero del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.
Art. 5.
- 1. Con decreti del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d¹Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del
servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici (1).
2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i casi
di esclusione dell¹emissione di titoli di spesa e di entrata di importo non
superiore a L. 20.000.
3. È abrogato l¹articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78.
Art. 6. - 1. La presente legge ha efficacia dal 1º gennaio 1991.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. (da Nexus)
SINIBALDO
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Signoraggio: una truffa colossale nata e cresciuta grazie ad una giungla di ignoranza sistematica, censura accademica, disinformazione professionale, vuoti legislativi e cervelli sottovuoto.
Dal 1694 fino alla pseudo costituzione europea passando per il Trattato di Maastricht tutto sembra regolato, in ordine, e la truffa continua.
Ancora per poco se sulla Rete continueranno a circolare informazioni sul meccanismo di emissione della moneta pericolosissime per l'establishment.
Nei giorni scorsi ha iniziato a girare con insistenza la voce che Bankitalia avrebbe le ore contate.
Possibile ?
Approfondiamo e scopriamo che il potere di emettere moneta e riscuotere il signoraggio (in termini tecnici "servizio di tesoreria provinciale dello Stato"), in mano alla Banca d'Italia dal 1894, è affidato
alla SpA di via Nazionale solo fino al 31 dicembre 2010.
Sgrano gli occhi: sogno o son desto ?
La legge 104 del 28 marzo 1991 (che trovate in calce) conferma, è proprio così.
Il conferimento della gestione del servizio, cioè il potere di battere moneta e riscotere il reddito da signoraggio, è rinnovato ogni 5 anni, e ora siamo vicinissimi alla scadenza per il quinquennio 2010-2015.
Abbiamo la possibilità di mandare a casa Fazio.
E' venuto il momento di farsi sentire: siamo ormai migliaia in Italia ad essere consapevoli della questione, me lo confermano ogni giorno le telefonate e le mail che ricevo.
Sull'onda di questo net-movimento è nato un comitato di associazioni di consumatori guidato dall'ADUSBEF che coordinerà un'azione legale contro Bankitalia SpA per ottenere il risarcimento dei proventi da signoraggio indebitamente appropriati.
Sta addirittura nascendo un partito che ha come punto fondamentale del programma la distribuzione ai cittadini del signoraggio di cui si appropriano oggi i soci privati di Banca d'Italia SpA.
Non permetteremo che il Parlamento rinnovi l'appalto a Bankitalia SpA senza una pubblica discussione sul tema, senza una gara pubblica, senza la possibilità di presentare un concorrente che si proponga di svolgere il medesimo servizio senza però rubare il reddito da signoraggio alla popolazione italiana.
Chiediamo che i proventi del signoraggio vengano restituiti al legittimo proprietario: il cittadino.
Il passaggio del 2005 è un momento storico, un'occasione unica per portare all'attenzione di tutti gli italiani la truffa del signoraggio.
Non ce la lasceremo sfuggire.
Per tutti questi motivi sta nascendo un nuovo sito che svolgerà la funzione di coordinare coloro che si occupano della questione monetaria in Italia ed informare in modo semplice e chiaro sulla truffa chi ancora non ne sa nulla. Mettiamoci subito a lavoro.
Lasciate un commento a quest'articolo e facciamo nascere da qui il ciclone che investirà via Nazionale.
"C'è una cosa più forte di tutti gli eserciti del mondo, ed è un'idea il cui tempo sia giunto" (Victor Hugo)
Legge n° 104 del 28 marzo 1991
Legge 28 marzo 1991, n. 104
Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (G U. 4 aprile 1991, n. 79)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
- 1. La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010, con l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente
vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge.
2. La Banca d'Italia svolge il servizio tramite sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del Ministro del tesoro sentita la Banca d'Italia medesima, tenendo conto delle esigenze di
funzionalità e di economicità del servizio.
3. L'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.
Art. 2.
- 1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.
2. In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, può affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1.
3. L'affidamento all¹Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei servizi, operazioni e adempimenti indicati nel comma 2 è disposto con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 3.
- 1. La Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti con l'osservanza delle norme di contabilità dello Stato.
2. Il corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio di cui al comma 1 sarà determinato con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Cassa suddetta.
Art. 4.
- 1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca
d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge, anche ai sensi dell¹articolo 1, comma 2.
2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono, altresì, stabilite le modalità da osservare per la comunicazione al Ministero del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.
Art. 5.
- 1. Con decreti del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d¹Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del
servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici (1).
2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i casi
di esclusione dell¹emissione di titoli di spesa e di entrata di importo non
superiore a L. 20.000.
3. È abrogato l¹articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78.
Art. 6. - 1. La presente legge ha efficacia dal 1º gennaio 1991.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. (da Nexus)
SINIBALDO