Il Consulente Finanziario Indipendente è una figura professionale, pari a quella di un avvocato (consulente legale) o di un commercialista (consulente fiscale e amministrativo).
Indipendenza. Il CFI lavora solo per i suoi clienti non con mandato per banca o per una finanziaria. Questo garantisce i suoi clienti circa l'imparzialità della sua consulenza e lo separa nettamente dal promotore finanziario, quest’ultimo un mero venditore..
Professionalità. Il CFI percepisce direttamente dal cliente un compenso per la sua prestazione professionale.Il CFI guadagna solo se il suo cliente è soddisfatto, e questo gli procura solida credibilità professionale.
Orientamento al risultato complessivo. Il CFI ha cura dell'intera situazione patrimoniale e finanziaria del suo cliente ed è attento tanto ai ritorni sugli investimenti che ai risparmi quanto sui costi inutili o esagerati. Spesso accade che il solo risparmio in termini di minori commissioni bancarie ripaghi il risparmiatore in misura maggiore del costo sostenuto per la consulenza.
1)Il rapporto con il cliente è bilaterale e personalizzato, fondato sulla conoscenza da parte del consulente degli obiettivi d'investimento e della situazione finanziaria del cliente
2)Posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati
3)Parcella pagata direttamente dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato.
L’attività di “consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari” è attualmente regolata dal Legislatore attraverso il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria (di seguito anche “T.U.F.”).
Tale attività viene definita, all’art. 1, comma 6, lett. f), del T.U.F., come un “servizio accessorio” contrapposto e diverso rispetto ai “servizi di investimento” di cui al precedente comma 5, che gli intermediari (imprese d’investimento, banche, ed altri operatori) possono essere autorizzati a svolgere in via riservata .
Una tale collocazione, cioè tra i servizi accessori, ha una conseguenza molto importante: la consulenza finanziaria non è attività riservata dalla legge a soggetti particolari, come viceversa avviene per i servizi d’investimento, i quali possono essere prestati unicamente da imprese di investimento e da banche .
Ne segue che un’attività di consulenza è ora liberamente esercitabile da qualunque soggetto, salvo che non si tratti del promotore finanziario; quest’ultimo infatti, secondo quanto stabilito dalla Consob , non può svolgere l’attività di consulenza se non “per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo”.
Ciò significa che il promotore finanziario pur potendo svolgere il servizio accessorio di consulenza, lo farà in qualità di mero incaricato e sotto la direzione di un intermediario preponente, il quale rimane il vero titolare del servizio (di cui all’art. 1, co. 6, lett. f) del T.U.F.).
Si aggiunga, però, che il promotore il quale non risulti incaricato da nessun intermediario, e iscritto all’Albo professionale di categoria, ben potrebbe svolgere l’attività consulenziale in modo autonomo .
spero di aver esaudito i tuoi dubbi...