CONSULENZA FINANZIARIA

VOLANTE 1

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A che punto è la normativa per il servizio di consulenza ?
Su Plus di oggi c'è un bel domanda-risposta sull'argomento, ma la conlcusione del Sole è: o ti avvali della consulenza strumentale (nel senso che ti consiglia i suoi fondi o obbligazioni) della banca con il suo bel conflitto di interesse, o ti avvali di consulenti indipendenti disciplinati dalla direttiva di cui sopra (che fra l'altro entra in vigore dal 2006, almeno così è scritto nell'articolo). Che sappia io allo stato attuale chiunque può fregiarsi del titolo di "consulente finanziario", ma cosa dice la direttiva ? E' disponibile su internet il testo ?
 
Il Consulente Finanziario Indipendente è una figura professionale, pari a quella di un avvocato (consulente legale) o di un commercialista (consulente fiscale e amministrativo).

Indipendenza. Il CFI lavora solo per i suoi clienti non con mandato per banca o per una finanziaria. Questo garantisce i suoi clienti circa l'imparzialità della sua consulenza e lo separa nettamente dal promotore finanziario, quest’ultimo un mero venditore..

Professionalità. Il CFI percepisce direttamente dal cliente un compenso per la sua prestazione professionale.Il CFI guadagna solo se il suo cliente è soddisfatto, e questo gli procura solida credibilità professionale.

Orientamento al risultato complessivo. Il CFI ha cura dell'intera situazione patrimoniale e finanziaria del suo cliente ed è attento tanto ai ritorni sugli investimenti che ai risparmi quanto sui costi inutili o esagerati. Spesso accade che il solo risparmio in termini di minori commissioni bancarie ripaghi il risparmiatore in misura maggiore del costo sostenuto per la consulenza.



1)Il rapporto con il cliente è bilaterale e personalizzato, fondato sulla conoscenza da parte del consulente degli obiettivi d'investimento e della situazione finanziaria del cliente
2)Posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati
3)Parcella pagata direttamente dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato.


L’attività di “consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari” è attualmente regolata dal Legislatore attraverso il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria (di seguito anche “T.U.F.”).
Tale attività viene definita, all’art. 1, comma 6, lett. f), del T.U.F., come un “servizio accessorio” contrapposto e diverso rispetto ai “servizi di investimento” di cui al precedente comma 5, che gli intermediari (imprese d’investimento, banche, ed altri operatori) possono essere autorizzati a svolgere in via riservata .
Una tale collocazione, cioè tra i servizi accessori, ha una conseguenza molto importante: la consulenza finanziaria non è attività riservata dalla legge a soggetti particolari, come viceversa avviene per i servizi d’investimento, i quali possono essere prestati unicamente da imprese di investimento e da banche .
Ne segue che un’attività di consulenza è ora liberamente esercitabile da qualunque soggetto, salvo che non si tratti del promotore finanziario; quest’ultimo infatti, secondo quanto stabilito dalla Consob , non può svolgere l’attività di consulenza se non “per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo”.
Ciò significa che il promotore finanziario pur potendo svolgere il servizio accessorio di consulenza, lo farà in qualità di mero incaricato e sotto la direzione di un intermediario preponente, il quale rimane il vero titolare del servizio (di cui all’art. 1, co. 6, lett. f) del T.U.F.).



Si aggiunga, però, che il promotore il quale non risulti incaricato da nessun intermediario, e iscritto all’Albo professionale di categoria, ben potrebbe svolgere l’attività consulenziale in modo autonomo .

spero di aver esaudito i tuoi dubbi...
 
Grazie innanzitutto per la risposta. Che chiunque possa fare il "consulente finanziario indipendente" oggi è risaputo anche se difficile da mettere in pratica. Se una figura professionale non è normata ci sono i pro e i contro. Il pro è che lo possono fare tutti, il contro e sempre che lo possono fare tutti (cani e porci) ... :rolleyes:
Quello che mi interessa è cosa prevede esattamente la direttiva che a quanto pare entrerà in vigore tra poco più di un anno. Se cioè tale attività sarà riservata a soggetti particolari (banche, sim, promotori, etc.).
Se poi il testo è disponibile su internet, ancora meglio.
 
La direttiva UE sui servizi di investimento, che deve essere recepita dai singoli Stati entro l'aprile del 2006, la si trova all'indirizzo http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_145/l_14520040430it00010044.pdf

E' stabilito che la consulenza torni servizio di investimento, e che quindi sia riservata a soggetti autorizzati. Se si presta solo consulenza si può anche essere persona fisica. I requisiti sono previsti dall'articolo 67 (a pagina 39).

Il soggetto che presta il servizio di consulenza dovrà disporre di:

a) un capitale iniziale di 50 000 EUR o
b) un'assicurazione della responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 1 000 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1 500 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo o
c) una combinazione di capitale iniziale e di assicurazione della responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).

Gli importi saranno soggetti a periodica revisione, per adeguarli al potere di acquisto.

Poi vedremo, nel recepimento nazionale, quali altri requisiti saranno stabiliti (es: titolo di studio adeguato, albo a cui si accede dietro esame, ecc.)
 
Bene, era proprio quello che volevo sapere: sono aperte le adesioni per la newco "Volante 1 e 220 Volt Investment Consulting Spa". Si accettano conferimenti in natura solo da giovani ragazze con rating minimo AA e di capigliatura rossa ... :-D :p
 

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