tontolina
Forumer storico
la Legge italiana IMPONE adempimenti per chi detiene un Conto corrente estero
da https://www.fiscomania.com/conto-es...csxwbaDSls5sBJ6-062YDrrSpnCEdV58Fl-yBMg8Agh3Y
Conto estero non dichiarato: possibilità di accertamento e sanzioni
By
Federico Migliorini Gennaio 8, 2019
Vota (9 Voti)
Conto estero non dichiarato in Italia. Quali sono le possibilità di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate? Quali sono le sanzioni applicabili per il quadro RW e per il monitoraggio fiscale di attività finanziarie detenute all’estero e non dichiarate? Tutte le informazioni utili per capire come mai oggi aprire un conto all’estero, non è sempre così sicuro.
Hai mai pensato di aprire un conto estero? Non dirmi che non hai mai pensato per una volta di aprire un conto corrente in un Paese a fiscalità privilegiata?
Se ci stai seriamente pensando, questo report ti aiuterà ad avere le idee più chiare sul da farsi.
L’implementazione a livello internazionale dello scambio di informazioni fiscali, come il Common Reporting Standard, firmato da 18 Paesi UE, e il FACTA permettono di individuare con maggiore facilità, la presenza di un conto estero non dichiarato.
L’Agenzia delle Entrate ha a disposizione le informazioni provenienti da tantissimi Paesi per individuare la presenza di conti esteri non dichiarati da parte di un contribuente residente fiscalmente in Italia.
Per questo motivo, se hai un conto corrente estero è necessario rispettare la normativa sul monitoraggio fiscale, al fine di evitare l’applicazione di sanzioni amministrative.
In questo report scoprirai cosa accade se detieni o vuoi aprire un conto corrente estero non dichiarato all’Amministrazione finanziaria italiana.
Indice degli Argomenti
Le persone fisiche gli enti non commerciali e le società semplici fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2 e 5 del DPR n. 917/86, sono tenute a rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere.
In particolare, questi soggetti, nel momento in cui entrano in possesso di un’attività finanziaria detenuta in Paese estero, come un conto corrente, sono tenuti a verificare il rispetto di questa disciplina.
Infatti, con specifico riferimento ai conti correnti, nel quadro RW del modello Redditi (P.F. Enc e S.P.) deve essere riportato il valore degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
L’obbligo di compilazione del quadro RW scatta anche nel caso di detenzione di un conto estero.
Quadro RW con conto estero
L’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014, modificato dalla Legge n. 186/2014. Norma che prevede l’obbligo di monitoraggio per le i conti correnti detenute all’estero, il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta non sia superiore a € 15.000.
Questo significa che se detieni un conto estero che nell’anno, non ha mai superato (anche solo per un giorno) i € 15.000, non sei tenuto a rispettare la disciplina sul monitoraggio.
In caso contrario, deve essere compilato il quadro RW del modello Redditi PF.
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste comunque laddove lo stesso sia obbligatorio ai fini del calcolo dell’IVAFE.
Cioè nel caso in cui la consistenza media del conto estero sia superiore a € 5.000.
Di conseguenza, la compilazione del quadro RW potrebbe portare ad alcune situazioni particolari, come ad esempio:
La segnalazione nel quadro RW del conto estero deve essere effettuata nel caso in cui siate i possessori diretti del conto.
Tuttavia, anche il soggetto che ha la disponibilità del conto estero, e che può eseguirvi sopra operazioni, è tenuto alla segnalazione.
Tale soggetto è definito “beneficiario effettivo“.
Quindi, la compilazione del quadro RW è obbligatoria anche per il contribuente che ha disponibilità di un conto estero. Questo anche nel caso in cui egli non lo detenga direttamente, ma tramite interposta persona. Ovvero la disponibilità del conto è effettuata per il tramite di persona che funge da semplice schermo formale.
Questa situazione può sovente verificarsi quando il conto estero è formalmente intestato ad un Trust, oppure una fondazione e le somme in esso depositate sono nella piena disponibilità del contribuente residente in Italia.
La ratio del fatto di obbligare alla dichiaraizone del conto estero, non solo i possessori formali delle relative somme, ma anche coloro che ne possono disporre o nel cui interesse vengono gestite, è alla base dell’estensione dell’adempimento in questione al contribuente qualificabile come titolare effettivo del conto estero.
Infatti, la dichiarazione del possesso di queste somme deve essere effettuato dal beneficiario anche se il conto estero è formalmente intestato a società o soggetti diversi (trust e fondazioni).
Quindi, per quanti di voi si chiedano se la costituzione di un trust, anche estero, per inserirvi la titolarità di conti o attività finanziarie estere possa evitare la normativa sul monitoraggio fiscale, sta commettendo un errore.
Se i beneficiari del trust sono persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, i conti e le attività estere devono essere da loro dichiarati.
Conto estero non dichiarato: scambio di informazioni internazionale
L’Amministrazione finanziaria italiana ha la possibilità di individuare un conto corrente estero non dichiarato e di ricondurre le relative operazioni al titolare.
Questo attraverso l’utilizzo di strumenti utili per lo scambio di informazioni fiscali con lo Stato estero in questione.
Negli ultimi anni moltissimi Stati si sono impegnati per incrementare il livello di trasparenza fiscale internazionale attraverso il reciproco scambio di informazioni.
Il tutto con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale internazionale.
Per quanto riguarda gli Stati dell’Unione Europea opera lo scambio automatico delle informazioni fiscali, di cui alla Direttiva 2011/16/UE.
Direttiva che ha sostituito la precedente Direttiva 2003/48/CE, da ultimo integrata dalla Direttiva 2014/10/CE.
Dal 2018, circa 3/5 degli Stati globali ha aderito al CRS (Common Reporting Standard), un sistema di condivisione automatica dei dati fiscali dei contribuenti, come interessi, dividendi, conti correnti, previsto dalla Direttiva 2015/2376/UE.
Tra questi accordi, dobbiamo ricordare anche il FATCA, ovvero un accordo bilaterale sullo scambio di informazioni fiscali, che l’Italia ha siglato con gli USA, per comunicare all’IRS (agenzia fiscale americana), i dati fiscali dei cittadini americani all’estero.
FATCA E CRS: differenze
L’aspetto principale da tenere presente quando si parla di accordi internazionali sullo scambio di informazioni, è che esistono accordi multilaterali ed accordi bilaterali.
La differenza fondamentale tra il CRS dell’UE ed il FATCA degli USA è determinante.
Infatti, il FATCA si basa su accordi bilaterali di scambio informazioni conclusi dall’Amministrazione americana con singoli Stati. Attraverso un percorso unilaterale promosso dalla agenzia fiscale americana IRS, gli USA firmano singoli trattati con i vari Stati.
Il CRS, invece, è lo standard messo a punto dall’OCSE.
Si tratta di uno strumento di compliance multilaterale. Infatti, è un accordo multilaterale a cui possono aderire potenzialmente tutti gli Stati, come sta di fatto accadendo, già dal 2017.
Segretto bancario e normativa UE
Particolare attenzione deve essere posta sulla questione riguardante la compatibilità del segreto bancario, ancora presente in molti Stati (Panama, Singapore e Hong Kong su tutti), con la normativa dell’Unione Europea.
A tal riguardo la normativa UE, pur non imponendo di modificare le proprie disposizioni interne, prevede che questi Paesi non possano opporsi allo scambio di informazioni con gli altri Stati UE. Eccependo in questo modo il proprio segreto bancario interno.
Ne deriva che gli Stati esteri UE sono tenuti a trasmettere all’Italia anche le informazioni fiscali utili ad identificare i contribuenti italiani che detengono conti esteri non dichiarati all’Amministrazione finanziaria italiana.
Informazioni che potrebbero essere utilizzate per accertare eventuali imposte evase e le relative sanzioni per gli obblighi di monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all’estero.
Segreto bancario e Paesi extra UE
Lo scambio automatico di informazioni non è limitato all’Unione Europea, ma opera anche tra l’Italia e gli Stati extra UE in base a specifici accordi. Accordi che prevedono anche lo scambio di informazioni sui conti esteri non dichiarati.
In questi casi l’Italia opera attraverso accordi bilaterali che negli anni hanno interessato anche Paesi precedentemente restii alla collaborazione.
Sto parlando di Paesi caratterizzati dal segreto bancario, considerati paradisi fiscali.
Tanto per fare un esempio, è sufficiente pensare alla Svizzera. Tenuta a comunicare i dati dei propri correntisi, su richiesta delle autorità fiscali degli Stati UE, già a partire dal 2017.
Stessa cosa per il San Marino, oppure il Liechtenstein e il Principato di Monaco.
La prospettiva è che il sistema di scambio di informazioni sia destinato a diventare pressoché globale. Questo per effetto dell’entrata in vigore della gitata Convenzione multilaterale MCAA (Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Automatic Exchange of Financial Account Information) elaborata dall’OCSE.
A partire dal 2017 gli Stati hanno iniziato a scambiarsi le informazioni necessarie per contrastare l’evasione fiscale internazionale. Guardante la nostra mappa globale di seguito.
Il compiuto sviluppo di questo strumento di scambio internazionale di informazioni sarà utile per raggiungere il processo di piana trasparenza fiscale internazionale. Pertanto si dovrà arrivare a dire addito ai paradisi fiscali, almeno per come li abbiamo conosciuti finora.
L’Amministrazione finanziaria italiana, quindi, detiene tutte le informazioni utili che interessano i propri contribuenti per quanto riguarda l’individuazione di un conto estero non dichiarato.
Conto estero non dichiarato: le sanzioni
La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio fiscale costituisce una violazione formale. Questo anche nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una mancata o infedele dichiarazione del conto estero.
A tale omissione è applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013 (“Legge Europea 2013”), che ha così differenziato le sanzioni:
Inoltre, in questo caso opera anche la presunzione relativa, salvo prova contraria, che le somme detenute sul conto estero non dichiarato siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.
In questo caso l’Amministrazione finanziaria potrà recuperare anche le imposte che si presumono evase. Questo in base all’articolo 12 del D.L. n. 78/2009.
Valutazione dei rischi
Con questo contesto globale di trasparenza fiscale tra i vari Stati il contribuente che deitiene con conto estero non dichiarato è tenuto a considerare che l’Amministrazione finanziaria italiana dispone di strumenti idonei a rintracciare le somme.
Per questo è necessario valutere attentamente la sitauzione. Anche in vista di un possibile accertamento fiscale.
Se vuoi scaricare il report PDF con la mappa dei Paesi che applicano lo scambio di informazioni questo è il link:
Mappa dei Paesi del mondo che attuano lo scambio di informazioni fiscali
Conto estero: consulenza fiscale
Se hai un conto estero e vuoi verificare se sei in regola con la normativa fiscale, contattaci!
Saremo a tua disposizione per valutare la tua situazione fiscale, ed eventualmente ti indicheremo le soluzioni per essere in regola con la normativa fiscale nazionale, in tema di monitoraggio fiscale e quadro RW.
Potrai contare sull’ausilio di professionisti preparati ed esperti di fiscalità internazionale.
da https://www.fiscomania.com/conto-es...csxwbaDSls5sBJ6-062YDrrSpnCEdV58Fl-yBMg8Agh3Y
Conto estero non dichiarato: possibilità di accertamento e sanzioni
By
Federico Migliorini Gennaio 8, 2019
Vota (9 Voti)
Conto estero non dichiarato in Italia. Quali sono le possibilità di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate? Quali sono le sanzioni applicabili per il quadro RW e per il monitoraggio fiscale di attività finanziarie detenute all’estero e non dichiarate? Tutte le informazioni utili per capire come mai oggi aprire un conto all’estero, non è sempre così sicuro.
Hai mai pensato di aprire un conto estero? Non dirmi che non hai mai pensato per una volta di aprire un conto corrente in un Paese a fiscalità privilegiata?
Se ci stai seriamente pensando, questo report ti aiuterà ad avere le idee più chiare sul da farsi.
L’implementazione a livello internazionale dello scambio di informazioni fiscali, come il Common Reporting Standard, firmato da 18 Paesi UE, e il FACTA permettono di individuare con maggiore facilità, la presenza di un conto estero non dichiarato.
L’Agenzia delle Entrate ha a disposizione le informazioni provenienti da tantissimi Paesi per individuare la presenza di conti esteri non dichiarati da parte di un contribuente residente fiscalmente in Italia.
Per questo motivo, se hai un conto corrente estero è necessario rispettare la normativa sul monitoraggio fiscale, al fine di evitare l’applicazione di sanzioni amministrative.
In questo report scoprirai cosa accade se detieni o vuoi aprire un conto corrente estero non dichiarato all’Amministrazione finanziaria italiana.
Indice degli Argomenti
- Conto estero: obblighi di dichiarazione
- Conto estero non dichiarato: scambio di informazioni internazionale
- Conto estero non dichiarato: le sanzioni
- Valutazione dei rischi
- Conto estero: consulenza fiscale
Le persone fisiche gli enti non commerciali e le società semplici fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2 e 5 del DPR n. 917/86, sono tenute a rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere.
In particolare, questi soggetti, nel momento in cui entrano in possesso di un’attività finanziaria detenuta in Paese estero, come un conto corrente, sono tenuti a verificare il rispetto di questa disciplina.
Infatti, con specifico riferimento ai conti correnti, nel quadro RW del modello Redditi (P.F. Enc e S.P.) deve essere riportato il valore degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
L’obbligo di compilazione del quadro RW scatta anche nel caso di detenzione di un conto estero.
Quadro RW con conto estero
L’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014, modificato dalla Legge n. 186/2014. Norma che prevede l’obbligo di monitoraggio per le i conti correnti detenute all’estero, il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta non sia superiore a € 15.000.
Questo significa che se detieni un conto estero che nell’anno, non ha mai superato (anche solo per un giorno) i € 15.000, non sei tenuto a rispettare la disciplina sul monitoraggio.
In caso contrario, deve essere compilato il quadro RW del modello Redditi PF.
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste comunque laddove lo stesso sia obbligatorio ai fini del calcolo dell’IVAFE.
Cioè nel caso in cui la consistenza media del conto estero sia superiore a € 5.000.
Di conseguenza, la compilazione del quadro RW potrebbe portare ad alcune situazioni particolari, come ad esempio:
- Conto corrente estero con giacenza media maggiore di € 5.000 ma che, nel corso dell’anno, non ha superato come valore massimo i € 15.000. Il quadro RW andrà compilato esclusivamente ai fini IVAFE;
- Conto corrente estero con giacenza media inferiore a € 5.000 ma che, come valore massimo, ha superato i € 15.000. Il quadro RW deve essere compilato soltanto ai fini del monitoraggio fiscale.
La segnalazione nel quadro RW del conto estero deve essere effettuata nel caso in cui siate i possessori diretti del conto.
Tuttavia, anche il soggetto che ha la disponibilità del conto estero, e che può eseguirvi sopra operazioni, è tenuto alla segnalazione.
Tale soggetto è definito “beneficiario effettivo“.
Quindi, la compilazione del quadro RW è obbligatoria anche per il contribuente che ha disponibilità di un conto estero. Questo anche nel caso in cui egli non lo detenga direttamente, ma tramite interposta persona. Ovvero la disponibilità del conto è effettuata per il tramite di persona che funge da semplice schermo formale.
Questa situazione può sovente verificarsi quando il conto estero è formalmente intestato ad un Trust, oppure una fondazione e le somme in esso depositate sono nella piena disponibilità del contribuente residente in Italia.
La ratio del fatto di obbligare alla dichiaraizone del conto estero, non solo i possessori formali delle relative somme, ma anche coloro che ne possono disporre o nel cui interesse vengono gestite, è alla base dell’estensione dell’adempimento in questione al contribuente qualificabile come titolare effettivo del conto estero.
Infatti, la dichiarazione del possesso di queste somme deve essere effettuato dal beneficiario anche se il conto estero è formalmente intestato a società o soggetti diversi (trust e fondazioni).
Quindi, per quanti di voi si chiedano se la costituzione di un trust, anche estero, per inserirvi la titolarità di conti o attività finanziarie estere possa evitare la normativa sul monitoraggio fiscale, sta commettendo un errore.
Se i beneficiari del trust sono persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, i conti e le attività estere devono essere da loro dichiarati.
Conto estero non dichiarato: scambio di informazioni internazionale
L’Amministrazione finanziaria italiana ha la possibilità di individuare un conto corrente estero non dichiarato e di ricondurre le relative operazioni al titolare.
Questo attraverso l’utilizzo di strumenti utili per lo scambio di informazioni fiscali con lo Stato estero in questione.
Negli ultimi anni moltissimi Stati si sono impegnati per incrementare il livello di trasparenza fiscale internazionale attraverso il reciproco scambio di informazioni.
Il tutto con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale internazionale.
Per quanto riguarda gli Stati dell’Unione Europea opera lo scambio automatico delle informazioni fiscali, di cui alla Direttiva 2011/16/UE.
Direttiva che ha sostituito la precedente Direttiva 2003/48/CE, da ultimo integrata dalla Direttiva 2014/10/CE.
Dal 2018, circa 3/5 degli Stati globali ha aderito al CRS (Common Reporting Standard), un sistema di condivisione automatica dei dati fiscali dei contribuenti, come interessi, dividendi, conti correnti, previsto dalla Direttiva 2015/2376/UE.
Tra questi accordi, dobbiamo ricordare anche il FATCA, ovvero un accordo bilaterale sullo scambio di informazioni fiscali, che l’Italia ha siglato con gli USA, per comunicare all’IRS (agenzia fiscale americana), i dati fiscali dei cittadini americani all’estero.
FATCA E CRS: differenze
L’aspetto principale da tenere presente quando si parla di accordi internazionali sullo scambio di informazioni, è che esistono accordi multilaterali ed accordi bilaterali.
La differenza fondamentale tra il CRS dell’UE ed il FATCA degli USA è determinante.
Infatti, il FATCA si basa su accordi bilaterali di scambio informazioni conclusi dall’Amministrazione americana con singoli Stati. Attraverso un percorso unilaterale promosso dalla agenzia fiscale americana IRS, gli USA firmano singoli trattati con i vari Stati.
Il CRS, invece, è lo standard messo a punto dall’OCSE.
Si tratta di uno strumento di compliance multilaterale. Infatti, è un accordo multilaterale a cui possono aderire potenzialmente tutti gli Stati, come sta di fatto accadendo, già dal 2017.
Segretto bancario e normativa UE
Particolare attenzione deve essere posta sulla questione riguardante la compatibilità del segreto bancario, ancora presente in molti Stati (Panama, Singapore e Hong Kong su tutti), con la normativa dell’Unione Europea.
A tal riguardo la normativa UE, pur non imponendo di modificare le proprie disposizioni interne, prevede che questi Paesi non possano opporsi allo scambio di informazioni con gli altri Stati UE. Eccependo in questo modo il proprio segreto bancario interno.
Ne deriva che gli Stati esteri UE sono tenuti a trasmettere all’Italia anche le informazioni fiscali utili ad identificare i contribuenti italiani che detengono conti esteri non dichiarati all’Amministrazione finanziaria italiana.
Informazioni che potrebbero essere utilizzate per accertare eventuali imposte evase e le relative sanzioni per gli obblighi di monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all’estero.
Segreto bancario e Paesi extra UE
Lo scambio automatico di informazioni non è limitato all’Unione Europea, ma opera anche tra l’Italia e gli Stati extra UE in base a specifici accordi. Accordi che prevedono anche lo scambio di informazioni sui conti esteri non dichiarati.
In questi casi l’Italia opera attraverso accordi bilaterali che negli anni hanno interessato anche Paesi precedentemente restii alla collaborazione.
Sto parlando di Paesi caratterizzati dal segreto bancario, considerati paradisi fiscali.
Tanto per fare un esempio, è sufficiente pensare alla Svizzera. Tenuta a comunicare i dati dei propri correntisi, su richiesta delle autorità fiscali degli Stati UE, già a partire dal 2017.
Stessa cosa per il San Marino, oppure il Liechtenstein e il Principato di Monaco.
La prospettiva è che il sistema di scambio di informazioni sia destinato a diventare pressoché globale. Questo per effetto dell’entrata in vigore della gitata Convenzione multilaterale MCAA (Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Automatic Exchange of Financial Account Information) elaborata dall’OCSE.
A partire dal 2017 gli Stati hanno iniziato a scambiarsi le informazioni necessarie per contrastare l’evasione fiscale internazionale. Guardante la nostra mappa globale di seguito.
Il compiuto sviluppo di questo strumento di scambio internazionale di informazioni sarà utile per raggiungere il processo di piana trasparenza fiscale internazionale. Pertanto si dovrà arrivare a dire addito ai paradisi fiscali, almeno per come li abbiamo conosciuti finora.
L’Amministrazione finanziaria italiana, quindi, detiene tutte le informazioni utili che interessano i propri contribuenti per quanto riguarda l’individuazione di un conto estero non dichiarato.
Conto estero non dichiarato: le sanzioni
La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio fiscale costituisce una violazione formale. Questo anche nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una mancata o infedele dichiarazione del conto estero.
A tale omissione è applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013 (“Legge Europea 2013”), che ha così differenziato le sanzioni:
- Sanzione fissa di €. 258,00 in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario;
- Sanzione variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi non Black List;
- Sanzione varibiale dal 6% al 30% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi Black List.
Inoltre, in questo caso opera anche la presunzione relativa, salvo prova contraria, che le somme detenute sul conto estero non dichiarato siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.
In questo caso l’Amministrazione finanziaria potrà recuperare anche le imposte che si presumono evase. Questo in base all’articolo 12 del D.L. n. 78/2009.
Valutazione dei rischi
Con questo contesto globale di trasparenza fiscale tra i vari Stati il contribuente che deitiene con conto estero non dichiarato è tenuto a considerare che l’Amministrazione finanziaria italiana dispone di strumenti idonei a rintracciare le somme.
Per questo è necessario valutere attentamente la sitauzione. Anche in vista di un possibile accertamento fiscale.
Se vuoi scaricare il report PDF con la mappa dei Paesi che applicano lo scambio di informazioni questo è il link:
Mappa dei Paesi del mondo che attuano lo scambio di informazioni fiscali
Conto estero: consulenza fiscale
Se hai un conto estero e vuoi verificare se sei in regola con la normativa fiscale, contattaci!
Saremo a tua disposizione per valutare la tua situazione fiscale, ed eventualmente ti indicheremo le soluzioni per essere in regola con la normativa fiscale nazionale, in tema di monitoraggio fiscale e quadro RW.
Potrai contare sull’ausilio di professionisti preparati ed esperti di fiscalità internazionale.