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domandone
esempio
costo d'acquisto (dichiarato nel rogito ) 100.000
base imponibile al fine di imposte registro ipotecarie e catastali (dichiarato nel rogito ) 20.000
mutuo 80.000
al fine della determinazione della detrazione del 19% dalla dichiarazione dei redditi fa fede il 100.000 o il 20.000?
e quindi bisogna rideterminare gli interessi come previsto dalla circolare 15?
4.1. INTERESSI PASSIVI
D. Nel caso in cui un contribuente contragga un mutuo ipotecario per acquisto di abitazione principale, per un capitale di € 200.000, a fronte di un rogito nel quale viene indicato il valore di acquisto dell’immobile di € 180.000, gli interessi passivi possono essere detratti totalmente (naturalmente entro il limite previsto).
R. L’articolo 15 del Tuir prevede la detrazione del 19 per cento degli interessi pagati in dipendenza di mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale. In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell’immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l’operazione di acquisto. Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula: interessi sui quali calcolare la detrazione = costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati / capitale dato in mutuo.
con riferimenti:
-circolare 15 del 20/04/2005 agenzia entrate
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 ) "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211
497. In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.
grazie
esempio
costo d'acquisto (dichiarato nel rogito ) 100.000
base imponibile al fine di imposte registro ipotecarie e catastali (dichiarato nel rogito ) 20.000
mutuo 80.000
al fine della determinazione della detrazione del 19% dalla dichiarazione dei redditi fa fede il 100.000 o il 20.000?
e quindi bisogna rideterminare gli interessi come previsto dalla circolare 15?
4.1. INTERESSI PASSIVI
D. Nel caso in cui un contribuente contragga un mutuo ipotecario per acquisto di abitazione principale, per un capitale di € 200.000, a fronte di un rogito nel quale viene indicato il valore di acquisto dell’immobile di € 180.000, gli interessi passivi possono essere detratti totalmente (naturalmente entro il limite previsto).
R. L’articolo 15 del Tuir prevede la detrazione del 19 per cento degli interessi pagati in dipendenza di mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale. In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell’immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l’operazione di acquisto. Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula: interessi sui quali calcolare la detrazione = costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati / capitale dato in mutuo.
con riferimenti:
-circolare 15 del 20/04/2005 agenzia entrate
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 ) "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211
497. In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.
grazie