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Il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 18 settembre e del 20 novembre 2003, ha
approvato le modifiche alle Istruzioni di seguito riportate. Le modifiche alle Istruzioni
relative al mercato Idem sono state altresì approvate dalla Consob con lettera del 21
novembre 2003.
A. MERCATO IDEM
1. Limiti di variazione dei prezzi delle proposte di negoziazione e dei contratti su
strumenti derivati
Con la migrazione della piattaforma viene introdotto un nuovo sistema di controllo della
regolarità delle contrattazioni, in analogia a quello presente sul mercato azionario, che
prevede l’introduzione di tre filtri:
a) limite massimo di variazione del prezzo degli ordini rispetto al prezzo di controllo (in
via generale prezzo ufficiale del mercato IDEM) (parametro X);
b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo di controllo
(parametro Y);
c) limite massimo di variazione dei prezzi di due contratti consecutivi (parametro Z).
Il tentativo di violazione del primo limite non consente l’inserimento della proposta
mentre il tentativo di superamento degli ultimi due attiva il circuit breaker (sospensione
automatica con durata di un minuto) per la serie sulla quale viene immesso l’ordine.
I limiti sopra indicati sono fissati con riferimento alle singole tipologie contrattuali:
• Fib 30 e miniFib
a) Parametro X: +/- 7,5 %
b) Parametro Y: +/- 3,5 %
c) Parametro Z: +/- 0,5 %
• Futures su azioni
a) Parametro X: +/- 20 %
b) Parametro Y: +/- 10 %
c) Parametro Z: +/- 5 %
Con riguardo ai contratti di opzione i limiti sono stabiliti anche in relazione a ciascuna
scadenza negoziata, sottostante e intervallo di strike.
Considerata la maggiore complessità nella gestione dei parametri per i contratti di
opzione, è richiesta una maggiore flessibilità nell’adozione di eventuali interventi di
modifica dei limiti di oscillazione e pertanto si prevede di specificare il valore dei
parametri in un apposito Avviso di Borsa.
 

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