Finalmente: Controparti NON piu' visibili a nessuno !

Atman

Forumer storico
AVVISO n.631 20 Gennaio 2004 ---
Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
: --
Oggetto : Avvio dei servizi di liquidazione EXPRESS
II/Start of EXPRESS II settlement services
Provvedimento di Borsa Italiana n. 3238 del
20/1/2004 (see annex)
Testo del comunicato
In conseguenza dell’avvio dei servizi di liquidazione EXPRESS II, a decorrere
dal 21 gennaio 2004 entrano in vigore le modiche al Regolamento dei Mercati
e al Regolamento del Nuovo Mercato e delle relative Istruzioni relative alla
nuova liquidazione, alle procedure esecuzione coattiva dei contratti non
regolati nei termini previsti dal Regolamento (buy-in e sell-out), nonché
l’anonimato degli scambi sul comparto MTA. A decorrere dal 21 gennaio
2004 entrano altresì in vigore le disposizioni del Regolamento dei Mercati e
relative Istruzioni concernenti le procedure di esecuzione coattiva dei contratti
conclusi sul comparto EuroMOT e non regolati nei termini previsti dal
Regolamento.
Il testo aggiornato del Regolamento dei Mercati, del Regolamento del Nuovo
Mercato e delle corrispondenti Istruzioni sarà disponibile sul sito Internet della
Borsa Italiana, all’indirizzo www.borsaitalia.it anche in una versione che
evidenzia le modifiche apportate.
Sul sito di Borsa Italiana è inoltre disponibile la documentazione relativa alle
modalità di rettifica delle operazioni in fail a seguito di corporate action.
With reference to the launch of the new settlement system EXPRESS II, the
amendments to the Market Rules and to the Nuovo Mercato Rules and the
accompanying Instructions dealing with the new settlement system, the
buy-in and sell-out procedures for contracts not settled within the prescribed
time limits and the anonymity for trades carried out on MTA will enter into
force with effect from 21 January 2004.The amendments to the Market Rules
and to the accompanying Instructions corcerning the buy-in and sell-out


BORSA ITALIANA
Avvio dei servizi di liquidazione EXPRESS Il per gli strumenti finanziari quotati sul mercato
di Borsa, comparti MTA, MCW, TAH e MOT, sul mercato Expandi e sul Nuovo Mercato, ivi
compreso il TAHnm
3238 Provvedimento n.
Vista la delibera Consob n. 11091 del 12 dicembre :l997 in forza della quale Borsa Italiana S.p.A. è
stata autorizzata all'esercizio dei mercati da essa o]~ganizzati e gestiti a partire dal 2 gennaio 1998
nonché la delibera Consob n. 11808 del 27 gennaio 1999 con la quale Borsa Italiana S.p.A. è stata
autorizzata anche all'esercizio del Nuovo Mercato;
Visto il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. approvato
dall' Assemblea ordinaria in data Il dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato, il
"Regolamento dei Mercati") nonché le relative Istruzioni approvate dal Consiglio di
Amministrazione (di seguito le "Istruzioni al Regolamento dei Mercati");
Visto il Regolamento del Nuovo Mercato approvato dall'Assemblea ordinaria della Borsa Italiana
S.p.A.. in data 4 dicembre 1998 (di seguito, come sino ad oggi modificato, il "Regolamento del
Nuovo Mercato") nonché le relative Istruzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione (di
seguito le "Istruzioni al Regolamento del Nuovo Mercato");
Visto il Provvedimento dell'8 settembre 2000 adottato dalla Banca d'Italia d'intesa con Consob in
materia di compensazione e liquidazione delle op(:razioni su strumenti finanziari non derivati ex
articolo 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il Provvedimento del 22 ottobre 2002 adottato dalla Banca d'Italia d'intesa con Consob in
materia di sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari ex articoli 68, 69, comma 2, e
70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il Regolamento operativo dei servizi di liquidazione (EXPRESS Il) e delle attività accessorie
adottato dalla Monte Titoli S.p.A. e approvato dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob in data 8
settembre 2003 ai sensi dell' articolo 4 del Provvedimento dell' 8 settembre 2000 in materia di
compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;
Visto il Regolamento dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari adottato dalla
CC&G e approvato dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob in data 29 settembre 2003 ai sensi
dell' articolo 3 del Provvedimento del 22 ottobre 2002 in materia di sistemi di garanzia;
~ ~
BORSA ITALIANA
Vista la delibera adottata dall' Assemblea di Borsa [taliana S.p.A. in data 6 settembre 2001 con la
quale sono state approvate le modifiche al Regolamento dei Mercati relative all'introduzione
dell' anonimato degli scambi sul mercato MT A;
Vista la delibera adottata dall' Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. in data 29 aprile 2003 con la quale
sono state approvate le modifiche al Regolamento dei Mercati e al Regolamento del Nuovo Mercato
relative all'introduzione del nuovo sistema di liquidazione EXPRESS Il e alle procedure di
esecuzione coattiva dei contratti non regolati nei tennini previsti dal Regolamento stesso o
operazioni infai/;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. del 18 settembre 2003
con la quale sono state approvate le modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati e alle
Istruzioni al Regolamento del Nuovo Mercato concernenti le procedure di esecuzione coattiva dei
contratti non regolati nei termini previsti e la disciplina delle rettifiche alle operazioni infai!;
Vista la delibera Consob n. 14268 del 9 ottobre 2003 con la quale sono state approvate le modifiche
al Regolamento dei Mercati e al Regolamento del Nuovo Mercato concernenti l'anonimato degli
scambi, l'introduzione del nuovo sistema di liquidazione EXPRESS Il, le procedure di esecuzione
coattiva dei contratti non regolati nei termini previsti e la disciplina delle rettifiche alle operazioni
infai!;
Visto il Comunicato del 7 ottobre 2003, pubblicato dalla Monte Titoli S.p.A., con il quale sono state
rese note le date di avvio del nuovo servizio di liquidazione EXPRESS II prevedendo che tale avvio
avvenga in due date stabilite nell'8 dicembre 2003 per gli strumenti finanziari costituiti da
obbligazioni non convertibili di emittenti privati e di enti sovranazionali, titoli di Stato esteri, titoli
garantiti dallo Stato italiano e ABS e nel 26 gennaio 2004 per tutti gli altri strumenti finanziari;
Visto il Provvedimento di Borsa Italiana del 28 novembre 2003 n. 3164 con il quale è stata disposta,
a decorrere dal 3 dicembre 2003 e limitatamente ai contratti conclusi sul mercato MOT aventi ad
oggetto obbligazioni non convertibili di emittenti privati e di enti sovranazionali, titoli di Stato
esteri e titoli garantiti dallo Stato italiano, l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento dei
Mercati e delle relative Istruzioni concernenti la partecipazione ai servizi di liquidazione EXPRESS
Il e ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri degli operatori ammessi alle negozi azioni sul
mercato MOT e le procedure di esecuzione coattiv~L dei contratti conclusi sul MOT e non regolati
nei termini previsti dal Regolamento;
Considerato che i contratti conclusi sul mercato di Borsa, compaTti MTA, MCW, TAH, MOT, sul
mercato Expandi e sul Nuovo Mercato, ivi compreso il T AHnm, sono liquidati il terzo giorno
successivo alla loro stipulazione salvo i contratti conclusi sul compaTto MOT ed aventi ad oggetto
BOT che sono liquidati il secondo giorno successivo alla loro stipulazione;
Considerato l'assenso della task torce all'avvio dei servizi di liquidazione EXPRESS Il;
L'Amministratore Delegato, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;
DISPONE :

BORSA ITALIANA
a decorrere dal 21 gennaio 2004 l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento dei Mercati e
del Regolamento del Nuovo Mercato e delle relative Istruzioni concernenti la partecipazione ai
servizi di liquidazione EXPRESS Il e ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri degli operatori
ammessi alle negoziazioni sul mercato di Borsa, comparti MT A, MCW, T AH e MOT, sul mercato
Expandi e sul Nuovo Mercato, ivi compreso il T AHnm, le procedure di esecuzione coattiva dei
contratti conclusi su tali mercati e non regolati nei termini previsti dal Regolamento, le rettifiche
alle operazioni in fai! a seguito di stacco di cedole rappresentative di diritti o di operazioni sul
capitale, nonché l'anonimato delle controparti per i contratti conclusi sul mercato MTA.
Sulla base di quanto sopra, a decorrere dal 21 gennaio 2004, i contratti conclusi sul mercato di
Borsa, comparti MTA, MCW, TAH e MOT, limitatamente ai titoli diversi dai BOT, sul mercato
Expandi e sul Nuovo Mercato, ivi compreso il T AHnm, saranno inviati al servizio di riscontro e
rettifica giornaliero RRG-NET per la trasmissione ai nuovi servizi di liquidazione EXPRESS II ed
in particolare alla liquidazione netta (ciclo notturno). I contratti aventi ad oggetto BOT quotati sul
MOT saranno inviati al servizio di riscontro e rettifica giornaliero RRG-NET per la trasmissione ai
nuovi servizi di liquidazione EXPRESS II ed in particolare alla liquidazione netta (ciclo notturno) a
decorrere dal 22 gennaio 2004.
A decorrere dal 21 gennaio 2004 le proposte immesse sul mercato MT A saranno visualizzate sul
book senza l'indicazione dell'operatore proponente (anonimato del book); a partire dalla stessa data
l'informativa relativa ai contratti conclusi sul mercato MTA e assistiti da un sistema di garanzia a
controparte centrale non conterrà l'evidenza della controparte di negoziazione (anonimato dei
contratti).
Le proposte immesse sui mercati non assistiti da un sistema di garanzia a controparte
centrale (mercato Expandi, mercato di Borsa, relativamente ai comparti MOT, MCW e EuroMOT)
e l'informativa relativa ai contratti ivi conclusi continueranno ad indicare la controparte di
negoziazione.
Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Provvedimento del 22 ottobre 2002 in materia di sistemi di
garanzia, a partire dal 26 gennaio 2004 la liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto azioni,
obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant, certificates e quote di OICR non sarà più
assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia della Liquidazione. Rimane ferma la garanzia del
sistema a controparte centrale per i contratti aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili,
warrant e quote di OICR conclusi sul mercato di Borsa, comparti MTA e relativo after hours, e sul
Nuovo Mercato, ivi compreso il T AHnm.
Il presente provvedimento è diffuso mediante Avviso di Borsa e comunicato alla Consob.
Milano, 20 gennaio 2004



Una domanda a Giuseppe (voltaire) o a chiunque abbia letto: a me , nella parte evidenziata in rosso , mi pare di capire che la contropparte non sara' piu' visibile nemmeno con la STAMPA dell'eseguito a fine serata : e' corretto ? Grazie tante per l'ausilio.
:)
 
ma questo importante fatto non interessa a nessuno ?
la cosa e' a vantaggio della maggior parte di noi9, che non poteva vedere i codici.
Ora una ulteriore lotta va fatta sulle quantita' asteriscate: NON SONO SINONIMO DI TRASPARENZA!!
La trasparenza vuol dire che tu mi devi fare vedere e capire quanti sono i pezzi che vuoi comprare e vendere!!
 
Esatto.

Non si può più sapere la controparte, nemmeno con gli eseguiti.
Non so quanto sia utile... prima perlomeno certi riuscivano a vedere ch comprava o vendeva.....

Andrea
 
andrea65trader ha scritto:
Esatto.

Non si può più sapere la controparte, nemmeno con gli eseguiti.
Non so quanto sia utile... prima perlomeno certi riuscivano a vedere ch comprava o vendeva.....

Andrea

ciao andrea : fatto e' che era "potere" di pochi vedere la controparte: o tutti, o nessuno!
Stesso discorso per gli ordini asteriscati : non e' trasparente affatto mettere una quantita' non veritiera e non corretta ( non mostrandone un'altra, cioe' quella vera ). Del resto non e' da tutti fattibile una cosa del genere...ma pure se lo fosse, mi pare chiarissimo che viene meno proprio quella "trasparenza" tanto piu' volte citata dalla stessa consob in piu' articoli....
 
Ciao Atman,

vorrei capire una cosa. L'anonimato nelle transazioni è in grado di bloccare gli scambi concordati sul mercato?

In particolare mi chiedo se ciò renderà i prezzi del mercato telematico "meno pilotati", laddove lo siano ora.

Purtroppo temo che la risposta sia no (poiché pregiudizialmente non mi fido di Borsaitalia e degli organi di controllo), ma mi piacerebbe sapere se questo pdv ha una sostanza o un bar-pensiero.
 
Atman ha scritto:
andrea65trader ha scritto:
Esatto.

Non si può più sapere la controparte, nemmeno con gli eseguiti.
Non so quanto sia utile... prima perlomeno certi riuscivano a vedere ch comprava o vendeva.....

Andrea

ciao andrea : fatto e' che era "potere" di pochi vedere la controparte: o tutti, o nessuno!
Stesso discorso per gli ordini asteriscati : non e' trasparente affatto mettere una quantita' non veritiera e non corretta ( non mostrandone un'altra, cioe' quella vera ). Del resto non e' da tutti fattibile una cosa del genere...ma pure se lo fosse, mi pare chiarissimo che viene meno proprio quella "trasparenza" tanto piu' volte citata dalla stessa consob in piu' articoli....


Quella del Book asteriscato è una bella fregatura.... altro che trasparenza.
Su questo sono perfettamente d'accordo con te.

Sul fatto di vedere chi compra (o vende), è vero: prima lo vedevano solo alcuni (è non era giusto), ma perlomeno qualche giornalista poteva segnalare qualche movimento "strano" su un titolo... adesso neanche quello.

Andrea
 

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