Con la circolare 7/04/C, Assogestioni - l'associazione italiana delle società e degli enti di gestione mobiliare e immobiliare - illustra il trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva dei fondi comuni d'investimento immobiliare, dopo le modifiche introdotte dal decreto legge 269/03. Vediamo in sintesi quali sono i passaggi più importanti del documento diffuso alle associate e che porta la data del 22 gennaio 2004.
Regime fiscale del fondo immobiliare. In base al nuovo articolo 41 bis del Dl 269/03, dal 1° gennaio 2004 i fondi immobiliari non sono più soggetti all'imposta patrimoniale dell'1%, restando tuttavia confermato che non sono soggetti a imposte sui redditi e Irap. I redditi provenienti dal fondo, quindi, sono tassati solo in capo all'investitore all'atto della percezione e mantengono la qualifica di soggetti "lordisti" all'atto della percezione dei principali redditi di capitale.
Regime fiscale dei partecipanti al fondo. In base alla nuova versione dell'articolo 7 del decreto legge 351 del 2001, la società di gestione opererà una ritenuta del 12,5% sui proventi del fondo distribuiti in costanza di partecipazione e sulla differenza fra il valore di liquidazione o riscatto e il costo di acquisto o sottoscrizione, che - se non documentato - sarà autocertificato dal partecipante. La ritenuta sarà:
- a titolo d'acconto nei confronti degli imprenditori individuali, delle società di persone commerciali, delle società di capitali e degli enti commerciali residenti, nonché delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti;
- a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche non imprenditori, degli enti non commerciali, delle società semplici, dei soggetti esenti, dei soggetti esclusi in base all'articolo 88 del Testo unico, dei residenti in Paesi che non concedono lo scambio d'informazioni, indicati nel Dm 4 settembre 1996. Ai non residenti, purché autocertifichino di essere residenti in Stati che concedono lo scambio d'informazioni, si estende la possibilità di esenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 239/96, relativo ai titoli dei «grandi emittenti»; il che consentirà loro di evitare di attendere i tempi della procedura di rimborso. Gli Oicr italiani (compresi gli stessi fondi immobiliari) e i fondi pensione saranno "lordisti": pertanto, per gli Oicr mobiliari e i fondi pensione il reddito sarà incluso nel loro risultato di gestione imponibile rispettivamente al 12,5% e all'11 per cento. Assogestioni solleva poi la questione delle quote in gestione accentrata. In queste circostanze, secondo l'Associazione, sarebbe più opportuno che la ritenuta fosse operata dal soggetto presso il quale le quote sono depositate, dato che la Sgr non è sempre in grado di conoscere l'investitore. Nella circolare viene sottolineato che l'applicazione della ritenuta sui redditi di capitale è obbligatoria anche nel caso in cui le quote siano immesse nell'ambito del cosiddetto «risparmio gestito»; ciò per un probabile errore di coordinamento, segnalato dall'associazione all'amministrazione finanziaria. La circolare contiene, inoltre, due precisazioni di notevole rilievo:
- i proventi derivanti dalla negoziazione delle quote fuori dall'esercizio d'impresa non sono soggetti a ritenuta, avendo natura di plusvalenze (o minusvalenze) di cui all'articolo 66 del Testo unico. Sono soggetti, quindi, a tassazione secondo le regole degli articoli 5 (regime dichiarativo), 6 (risparmio amministrato) e 7 (risparmio gestito) del decreto legislativo 461/97;
- le perdite realizzate fuori dall'esercizio d'impresa attraverso il riscatto o la liquidazione della quota rientrano nell'ambito dell'articolo 66, comma 1 quater, del Testo unico e quindi sono ammessi in diminuzione delle plusvalenze «non qualificate», anche se non hanno costituito oggetto di cessione a titolo oneroso per tutta la durata dell'investimento, in quanto sottoscritte all'emissione.
Viene implicitamente escluso il diritto all'istituto della participation exemption, introdotto nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 344/03, che dal 1° gennaio scorso ha riformato con il debutto dell'Ires il prelievo sui redditi delle società. Per i non residenti, infine, le plusvalenze derivanti dalla cessione rientrano nel l'ambito di applicazione del l'articolo 23, lettera f, del Testo unico.