fiscalità fondi chiusi quotati al MTF

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Salve, mi sapreste indicare come funziona la fiscalità dei fondi chiusi mobiliari e dei fondi chiusi immobiliari quotati al MTF?

Se ho il regime di risparmio amministrato, si occupa di tutto Fineco?
Devo dichiarare qualcosa nella dichiarazione dei redditi?
 
In regime amministrato, è l'intermediario ad occuparsi di tutto. Il trattamento fiscale dei fondi chiusi immobiliari è cambiato a partire dallo scorso 1 gennaio. Per i fondi in attività a quella data, si applicano particolari disposizioni.
 
Con la circolare 7/04/C, Assogestioni - l'associazione italiana delle società e degli enti di gestione mobiliare e immobiliare - illustra il trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva dei fondi comuni d'investimento immobiliare, dopo le modifiche introdotte dal decreto legge 269/03. Vediamo in sintesi quali sono i passaggi più importanti del documento diffuso alle associate e che porta la data del 22 gennaio 2004.

Regime fiscale del fondo immobiliare. In base al nuovo articolo 41 bis del Dl 269/03, dal 1° gennaio 2004 i fondi immobiliari non sono più soggetti all'imposta patrimoniale dell'1%, restando tuttavia confermato che non sono soggetti a imposte sui redditi e Irap. I redditi provenienti dal fondo, quindi, sono tassati solo in capo all'investitore all'atto della percezione e mantengono la qualifica di soggetti "lordisti" all'atto della percezione dei principali redditi di capitale.

Regime fiscale dei partecipanti al fondo. In base alla nuova versione dell'articolo 7 del decreto legge 351 del 2001, la società di gestione opererà una ritenuta del 12,5% sui proventi del fondo distribuiti in costanza di partecipazione e sulla differenza fra il valore di liquidazione o riscatto e il costo di acquisto o sottoscrizione, che - se non documentato - sarà autocertificato dal partecipante. La ritenuta sarà:

- a titolo d'acconto nei confronti degli imprenditori individuali, delle società di persone commerciali, delle società di capitali e degli enti commerciali residenti, nonché delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti;

- a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche non imprenditori, degli enti non commerciali, delle società semplici, dei soggetti esenti, dei soggetti esclusi in base all'articolo 88 del Testo unico, dei residenti in Paesi che non concedono lo scambio d'informazioni, indicati nel Dm 4 settembre 1996. Ai non residenti, purché autocertifichino di essere residenti in Stati che concedono lo scambio d'informazioni, si estende la possibilità di esenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 239/96, relativo ai titoli dei «grandi emittenti»; il che consentirà loro di evitare di attendere i tempi della procedura di rimborso. Gli Oicr italiani (compresi gli stessi fondi immobiliari) e i fondi pensione saranno "lordisti": pertanto, per gli Oicr mobiliari e i fondi pensione il reddito sarà incluso nel loro risultato di gestione imponibile rispettivamente al 12,5% e all'11 per cento. Assogestioni solleva poi la questione delle quote in gestione accentrata. In queste circostanze, secondo l'Associazione, sarebbe più opportuno che la ritenuta fosse operata dal soggetto presso il quale le quote sono depositate, dato che la Sgr non è sempre in grado di conoscere l'investitore. Nella circolare viene sottolineato che l'applicazione della ritenuta sui redditi di capitale è obbligatoria anche nel caso in cui le quote siano immesse nell'ambito del cosiddetto «risparmio gestito»; ciò per un probabile errore di coordinamento, segnalato dall'associazione all'amministrazione finanziaria. La circolare contiene, inoltre, due precisazioni di notevole rilievo:

- i proventi derivanti dalla negoziazione delle quote fuori dall'esercizio d'impresa non sono soggetti a ritenuta, avendo natura di plusvalenze (o minusvalenze) di cui all'articolo 66 del Testo unico. Sono soggetti, quindi, a tassazione secondo le regole degli articoli 5 (regime dichiarativo), 6 (risparmio amministrato) e 7 (risparmio gestito) del decreto legislativo 461/97;

- le perdite realizzate fuori dall'esercizio d'impresa attraverso il riscatto o la liquidazione della quota rientrano nell'ambito dell'articolo 66, comma 1 quater, del Testo unico e quindi sono ammessi in diminuzione delle plusvalenze «non qualificate», anche se non hanno costituito oggetto di cessione a titolo oneroso per tutta la durata dell'investimento, in quanto sottoscritte all'emissione.
Viene implicitamente escluso il diritto all'istituto della participation exemption, introdotto nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 344/03, che dal 1° gennaio scorso ha riformato con il debutto dell'Ires il prelievo sui redditi delle società. Per i non residenti, infine, le plusvalenze derivanti dalla cessione rientrano nel l'ambito di applicazione del l'articolo 23, lettera f, del Testo unico.
 
Il paragrafo 3 della circolare 7/04/C, diffusa da Assogestioni, illustra il regime transitorio per i partecipanti che percepiscono o iscrivono in bilancio proventi di ogni tipo riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003: a questi proventi si applica il precedente regime fiscale. La circolare precisa, in sostanza, che per il calcolo dell'ammontare dei proventi a cui si applica il precedente regime fiscale si fa riferimento a quelli effettivamente realizzati che si riferiscono ad importi "maturati" (e che quindi hanno scontato l'imposta sostitutiva dell'1%) fino al 31 dicembre 2003. Seguono, nel documento diffuso dall'Associazione con la data del 22 gennaio, tre esempi relativi alle plusvalenze e minusvalenze realizzate in caso di cessione della quota. Dai tre casi presentati risulta fra l'altro che:

- se al 31 dicembre 2003 è maturata una plusvalenza;
- ma alla data del riscatto, liquidazione o della cessione delle quote viene realizzata una minusvalenza;
solo la minusvalenza effettivamente realizzata è considerata soggetta al nuovo regime.

A maggior ragione si ritiene che nel caso inverso - quello cioé in cui al 31 dicembre sia maturata una minusvalenza e alla data del riscatto, liquidazione o cessione viene realizzata una plusvalenza - soltanto questo ammontare sia considerato soggetto al nuovo regime. In altri termini, in presenza di scostamenti di segno opposto, il saldo netto viene considerato soggetto al nuovo regime.
 
Tra l'altro, si attendono chiarimenti su alcuni aspetti poco chiari. Ecco cosa ad IWBank rispondono, ad esempio.

La disciplina fiscale precedente sostanzialmente prevedeva (art. 6 del Decreto 351/01) che i Fondi Immobiliari fossero soggetti ad una imposta sostitutiva dell'1% sul Valore Medio Netto Contabile del Fondo, si trattava dunque di una imposizione di tipo patrimoniale in luogo delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
Ne conseguiva che per i Partecipanti/Investitori (siano o meno residenti in Italia) l'art. 7 del Decreto 351/01 prevedeva un regime di piena NON imponibilità e per i proventi (derivanti dalla partecipazione al Fondo) e per le plus(minus)valenze realizzate mediante cessione o rimborso (a meno che non si trattasse di imprese commerciali - ipotesi che qui non tratto).
La nuova disciplina fiscale (art. 41 bis del Decreto 269/03) prevede a partire dal 1 gennaio 2004:
- al comma 8 la rimozione dell'art. 6 della 351/01 (imposta sostitutiva dell'1% in capo al Fondo);
- al comma 9 la rimozione della NON imponibilità in capo ai Partecipanti/Investitori prima prevista dall'art. 7 del 351/01 sostituendola con l'imposta del 12.5% e sui proventi e sulle plus(minus)valenze, precisando a chiare lettere che sarà compito della società di gestione del Fondo applicarla;
- aggiunge il comma 3 all'art. 7 della 351/01 confermando che non sono soggetti a tassazione i proventi percepiti dai soggetti non residenti.

E' evidente l'anomalia (rilevata anche da Assogestioni) a proposito del soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta.
In concreto tale soggetto non puo' che essere l'intermediario che e' in contatto con il Cliente e che quindi dispone delle informazioni per determinare la base imponibile ed anche la natura (di imposta/d'acconto) della ritenuta.
L'attuale formulazione della norma parrebbe pero' inequivocabile nel fare riferimento alla SGR di gestione del Fondo.

A questo proposito mi riferiscono che è stato chiesto agli organi ministeriali una apertura interpretativa nel senso di individuare come sostituto l'intermediario "piu' vicino al Cliente finale" principio gia' adottato in altri casi, anche se si trattava di casi in cui il dettato normativo era meno vincolante sotto il profilo letterale.
Di ciò si dovrebbe ricevere risposta entro il prossimo mese di giugno.

Tornando alla nuova normativa, i commi 11 e 12 dell'art. 41-bis dettano anche un regime transitorio disponendo che il tutto valga per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 "in quanto facciano riferimento a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.". Per gli altri proventi si applica comunque il precedente regime (quello della non imponibilità).
Riprendendo quanto precisato da Assogestioni, "Dal punto di vista operativo ciò significa che la società di gestione del fondo, al momento della distribuzione periodica dei proventi, del riscatto o della liquidazione delle quote dovrà indicare quale parte dei proventi si riferisce a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 /12/03 e quale ... a periodi di attività successivi."
Ciò vale anche per i cosiddetti "redditi diversi", ossia quelli derivanti dalla negoziazione delle quote. Quindi anche in questo caso occorre individuare l'ammontare dei proventi che è riferibile a periodi di attività precedenti il 1° gennaio 2004 cui applicare il previgente regime (non imponibilità delle plusvalenze, non deducibilità delle minusvalenze) da quello riferibile a periodi di attività successivi al 1° gennaio 2004.
Come procedere?
Assogestioni suggerisce di seguire la seguente metodologia.
Calcolare la plus/minusvalenza realizzata.
Definirne la parte maturata fino al 31 /12/03 come differenza tra il valore della quota risultante dal rendiconto annuale della gestione al 31/12/03 e il costo di acquisto; tale parte resterebbe non imponibile.
Definirne la parte maturata a partire dal 01/01/04 come differenza tra il valore della quota risultante dal rendiconto annuale della gestione al 31/12/03 e il valore della cessione; tale parte resterebbe assoggettata all'imposta del 12.5% se positiva, formerebbe minusvalenza compensabile secondo i normali criteri del Regime Amministrato se negativa.

Quindi?

Attendiamo i chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare. Nel frattempo ci prepariamo.
E per le operazioni che i nostri affezionati Trader nell'attesa non mancheranno di fare su questi strumenti?
Si provvederà con successivi aggiustamenti.
 
Innanzitutto ti ringrazio per la disponibilità...

Preciso che fino ad ora non ho mai acquistato fondi chiusi mobiliari ed immobiliari...

Adesso mi era venuta in mente l'idea di acquistare un paio di azioni del fondo Alpha e di un fondo chiuso mobiliare per diversificare il mio portafoglio...

Tuttavia non mi interessa tanto sapere QUANTO verranno tassati, bensì SE posso stare tranquillo che non dovrò dichiarare un solo centesimo nella dichiarazione dei redditi, né di capital gain, né di dividendi, né d'altro... c'è molta confusione in merito...

Infatti, non avendo altri redditi, sarebbe una pazzia pagare un commercialista per pochi spiccioli...
 
i fondi chiusi mobiliari hanno un trattamento fiscale diverso rispetto a quelli immobiliari.
i fondi mobiliari a mio avviso non dovrebbero essere mai assogettati a capital gains nè ad altra tassazione in capo a persone fisiche, almeno da quanto desumo dall'art 15 della legge istitutiva n. 86/94, essendo infatti tassati alla fonte in capo alla società di gestione.
non di questo avviso pare essere il back office di directa, che applica il capital gain come se fossero normali titoli azionari.
purtroppo la possibilità di contradditorio e la disponibilità dei back office lascia molto a desiderare... :(
 

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