Fondi San Paolo Imi truccati: in arrivo la sentenza

giuseppe.d'orta

Forumer storico
Leggo su "Plus", inserto de Il Sole24Ore di ieri, che la sentenza al ricorso in appello presentato da San Paolo Imi contro la condanna per la vicenda dei fondi comuni triccati è attesa per la fine dell'anno.

La linea difensiva SPI, da ciò che leggo (i fondi hanno comunque superato il benchmark), non credo possa servire a far ribaltare la decisione del Ministero adottata su proposta, e dopo indagine, della Consob.

Pertanto, teniamoci pronti: la vicenda non è affatto semplice dal punto di vista prettamente giuridico, e per le richieste di risarcimento servirà rivolgersi a persone preparate.
 
Sono interessati i possessori di quote dei fondi San Paolo Soluzione 6 e Soluzione 7 nel periodo dicembre 1999-marzo 2000.

Ricostruiamo la vicenda.

Fondi usati come un sistema di vasi comunicanti, una procedura che alterava i prezzi di mercato, ma soprattutto finiva per danneggiare i sottoscrittori dei prodotti Soluzione 6 e 7 che si sono visti indebitamente scaricare in portafoglio titoli azionari, destinati, come poi sarebbe accaduto nel grande ribasso della primavera del 2000, ad accumulare rilevanti perdite.

Invece Azioni Italia si è più che difeso con un rendimento nell'intero 2000 del 30,4% contro un indice Comit che ha fatto solo il 6,8%. Addirittura nel trimestre più difficile (marzo-maggio) Azioni Italia ha flettuto solo del 2%, mentre l'indice scendeva del 7%.

Tra marzo e maggio, Soluzione 6 ha perso il 17%, con il benchmark che invece cresceva del 3%.
Ancora più divaricato l'andamento di Soluzione 7: -19,5%, a dispetto di un benchmark che è salito del 3,4.

Un prezzo pagato dai risparmiatori di Soluzione 6 e 7, fondi in teoria più difensivi, che non si sono più ripresi: su base annua Soluzione 6 ha perso il 5,6% (-1,4 il benchmark) e -13,8% ha lasciato sul campo Soluzione 7 (benchmark -4%);

Tra le pratiche irregolari c'era la mancata pre-imputazione degli ordini, potendo così, volta per volta, decidere, a seconda della convenienza, a quale dei tre fondi attribuire l'acquisto o la vendita.

La società di revisione dei fondi era la Arthur Andersen S.p.A.
 
Data: 19/04/2002
Testata: IL SOLE 24 ORE
Giorno: Venerdi'
Inserto: FINANZA E MERCATI
Sezione: FINANZA & MERCATI
Pagina: 035


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L'indagine sulla Sgr si è conclusa con numerose contestazioni su tre fondi

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Consob alza il tiro sul Sanpaolo
Marco Liera
Fabio Pavesi


MILANO * La Consob alza il velo sulle irregolarità commesse a Sanpaolo-Imi A.M. Sgr nel periodo dicembre 1999-marzo 2000. La Divisione Intermediari della Consob, al termine di una indagine durata più di un anno, ha concluso che una lunga serie di fatti <riconducibili a modus operandi illeciti> ha procurato in quel periodo perdite per per 53,5 milioni di al fondo Soluzione 7 e di 6,4 milioni di per Soluzione 6, a fronte di un guadagno artificioso per 81,7 milioni di di cui ha beneficiato il fondo Azioni Italia. L'obiettivo di queste manovre, a giudizio della Consob, era quello di sostenere la performance di Azioni Italia a scapito degli altri due fondi della stessa Sgr. Le contestazioni sono contenute in una relazione che la Consob ha inviato nei giorni scorsi alla società e ad altre parti coinvolte, tra cui il gestore all'epoca responsabile dei tre fondi, Vittorio Grimaldi, che lo scorso anno ha lasciato il gruppo Sanpaoloimi.

L'atto d'accusa è circostanziato: la forte divaricazione nelle performance dei tre fondi, che all'epoca adottavano lo stesso benchmark, non è dovuto a casualità, ma al ricorso continuo e massiccio a pratiche irregolari. Tra queste, operazioni di compravendita di titoli azionari per pari quantità tra Azioni Italia e i fondi Soluzione, tese ad annullare gli effetti negativi sul prezzo per il primo fondo; analoghe operazioni a quantità differenziate finalizzate ad ottenere prezzi più vantaggiosi per il fondo (guarda caso Azioni Italia) che immetteva l'ordine in quantità minore rispetto a quelli disponibili sul mercato e, infine, attraverso il meccanismo della mancata pre-imputazione dell'ordine, attribuendo a posteriori il risultato delle operazioni in base alla convenienza: se l'azione acquistata saliva finiva nel paniere di Azioni Italia, in caso di discesa il contenitore finale diventava quello dei due fondi Soluzione. I rilievi ispettivi hanno interessato 2.521 operazioni infra-fondi su 87 titoli.

Come è potuto avvenire tutto ciò? La Consob ha alcune idee al riguardo. La direzione della Sgr aveva definito un meccanismo di remunerazione del singolo gestore che prevedeva l'elargizione di un bonus annuale commisurato all'extra-performance conseguita, ponderata per il diverso peso assegnato a ciascun fondo. In particolare, <Azioni Italia aveva un peso relativo maggiore nel calcolo del bonus>. Risulta inoltre che all'epoca Azioni Italia era considerato il gioiello della scuderia in virtù delle superperformance ottenute da Grimaldi e veniva proposto a piene mani dalle reti della banca; per questo, non poteva sfigurare rispetto alla concorrenza.

Queste manovre sono state agevolato da una struttura di controlli interni alla Sgr a maglie assai larghe. Per la Consob, <la mancanza di un effettivo presidio di controllo dell'attività d'investimento è da valutare di particolare gravità in presenza di assai vasti ambiti di autonomia operativa dei gestori>. Nel caso dei tre fondi sotto inchiesta, tra dicembre '99 e marzo 2000, il 90% degli ordini passava su carta e solo il 10% su supporto informatico. Spesso, la registrazione degli ordini non avveniva all'atto della trasmissione ma in tempi successivi, dando al gestore ampia facoltà di movimento nell'attribuzione dei pacchi di titoli a uno o all'altro fondo. Quel che è grave, secondo la Consob, è che la banca era consapevole delle lacune sul fronte delle procedure di controllo ma ha rinviato la soluzione del problema. Prova ne è la risultanza allegata alla requisitoria Consob di un'ispezione della banca capogruppo sulla Sgr che ancora nell'agosto 2001 rilevava <la carenza di cultura del controllo>.
A settembre 2001, alla guida del wealth management del gruppo è arrivato Marco Mazzucchelli, nuovo amministratore delegato della Sgr; il quale, interpellato dal <Sole-24 Ore> sull'esito dell'indagine ha preferito rinviare le proprie osservazioni alle controdeduzioni che la società sta predisponendo alla Consob. Anche Grimaldi ha scelto di rimandare i suoi commenti a una memoria difensiva che sta preparando.

Marco Liera
Fabio Pavesi


- QUEI BROKER MOLTO ZELANTI
La Consob segnala che il gestore di Sanpaolo-Imi Sgr prestava <grande attenzione> alle indicazioni rilasciate dai broker di riferimento. <Le registrazioni telefoniche di alcuni degli ordini eseguiti per il tramite di Schroder Italia Sim (ora Schroder Salomon Smith Barney) e Banca Imi confermano l'elevata influenza operata dagli intermediari negoziatori sulle decisioni del gestore, talvolta estesa sino al punto di dover chiarire al gestore stesso, in sede di comunicazione dell'eseguito, la corretta denominazione e il settore di attività del titolo oggetto della negoziazione>. Al riguardo la relazione Consob riporta in una nota uno stralcio relativo a un eseguito su Fin Part del 13 gennaio 2000:
Negoziatore: <Abbiamo comprato 395.000 Fin Part>.
Grimaldi: <Queste le metto su Azioni, come si scrive: Finpark?>.
Negoziatore: <Fin Part>.
Grimaldi: <Che fanno questi?>
Negoziatore: <Alberghi e hanno del tessile>.
 
Il caso, come detto, non si presenta semplice dal punto di vista giuridico: ad esempio, ci sono pareri discordi su quale tipo di rapporto si instauri tra sottoscrittore e SGR, Società di Gestione del Risparmio: ricordo che, dato il caso, la responsabilità ricade sulla SGR, che gestisce i fondi, e non sul soggetto (banca, promotore) che li ha collocati.



Responsabilità SGR nei confronti dei sottoscrittori fondi comuni

Il caso dei fondi SanPaoloImi (l'azionario fatto andare bene a costo di far andare male i due bilanciati) evidenzia il caso di responsabilità della SGR (Società di Gestione del Risparmio) nei confronti del sottoscrittore dei fondi comuni danneggiati.

Siamo in presenza, infatti, non della "solita" responsabilità di un intermediario nella prestazione di un servizio di investimento (collocamento diun fondo comune di investimento), ma della responsabilità di una società di gestione di un fondo, per irregolarità commesse nella gestione del fondo stesso.

Un caso alquanto raro in Italia, che presenta risvolti giuridici interessanti: esistono opinioni discordanti già riguardo alla tipologia di rapporto giuridico esistente tra cliente e SGR.

Bloomberg Investimenti del 20/04/02, pagina 28. Il virgolettato è di Pierdomenico De Gioia Carabellese, avvocato dello studio Baker Mc Kenzie.

Secondo un orientamento giuridico, la SGR agisce sulla base di un contratto di mandato, per cui può essere citata direttamente per violazione degli obblighi di mandataria e il pregiudizio che tale condotta ha recato al diritto di credito dell’investitore.

“Si tratta di un’azione più lineare sotto il profilo processuale, meno sotto quello probatorio trattandosi di azione di natura extra-contrattuale.

Un’altra via sarebbe quella direttamente nei confronti del fondo per inadempimenti degli obblighi contrattuali, fondo che poi, verosimilmente, chiamerebbe in manleva il gestore (sulla base del rapporto di mandato). In questo caso basterebbe all’investitore provare l’esistenza del rapporto contrattuale, dovendo per contro dimostrare il fondo, per sottrarsi alla propria responsabilità, che l’inadempimento non è dipeso da fatti a sé imputabili.

E’ da notare che l’irrogazione di una sanzione da parte di un’autorità di vigilanza è tendenzialmente elemento che rende più difficile l’esclusione della propria responsabilità da parte del gestore”.

Non tutti concordano sul rapporto di mandato, in quanto l’investitore aderisce al fondo, che ha una sua autonomia patrimoniale, e ne accetta le regole, per cui sembrerebbe più corretto parlare di rapporto di tipo associativo.
 

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