Fwd: Avete letto il decreto Bersani nel DETTAGLIO? (1 Viewer)

sharnin

Forumer attivo
Una piccola curiosità: avete letto il decreto Bersani nel DETTAGLIO? No?
Rimediamo subito: http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=41895&idCat=54.
Andate a leggervi il Titolo 10 sulle condizioni contrattuali dei conti correnti bancari.
Riporto in particolare il contenuto dell'art. 4:

4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:

a)al sesto comma, dopo le parole: "1.500 euro" sono aggiunte le seguenti: "; l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale";

b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: "Le rilevazioni e le evidenziazioni" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le comunicazioni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo.".

Ergo: tutti SCHEDATI per QUALUNQUE operazione (bonifico, prelievo, pagamento tramite assegno, addebito carte di credito etc etc.) superiore ai 1500 Euro.
Queste sono le "disposizioni di cui il paese ha bisogno"?
Avete presente cosa comporta l'automatismo dell'iscrizione a ruolo per la riscossione?
Altro che rivolta dei Taxisti e sciopero degli avvocati: fumo negli occhi per coprire l'ennesima porcata liberticida.
Qua non c'è da gioire un cacchio: c'è da organizzare rivolta per bande armate.
 

Monsignore

Forumer attivo
sta clama sciarnin, rilassati :rolleyes:

nelle condizioni in cui versa la finanza pubblia itaGliotta mi sembra il minimo spremere il popolino, tant' è che gli italiani che contano o lavorano all' estero o hanno le fabbriche all' estero o hanno conti all' estero quindi......
di ieri notizia che il deficit continua a salire senza arrestarsi, con le nuove manovre le liberalizzazioni fatte a sto modo ecc ecc non è difficile pensare che per alcune fasce dela popolazione diminuirà il proprio reddito, cosa vuoi hanno subito attaccato la categoria con la lobby meno potente infatti nelle discussioni anche accademiche su cosa liberalizzare quella dei tassinari era la prima all' ordine del giorno

vabbè speravo che qualcuno facesse una scissione tra liberismo e liberalizzazioni, ma aimè :(
 

silver surfer

Nuovo forumer
sharnin ha scritto:
Una piccola curiosità: avete letto il decreto Bersani nel DETTAGLIO? No?
Rimediamo subito: http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=41895&idCat=54.
Andate a leggervi il Titolo 10 sulle condizioni contrattuali dei conti correnti bancari.
Riporto in particolare il contenuto dell'art. 4:

Guarda che l'ARt.4 riguarda i panettieri!
Le norme che dici non le trovo.
Terrorismo?
Soprattutto non mi si apre il tuo link, forse perchè c'è un punto di troppo alla fine...:rolleyes:
http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=41895&idCat=54
 

fo64

Forumer storico
silver surfer ha scritto:
Guarda che l'ARt.4 riguarda i panettieri!
Le norme che dici non le trovo.

esatto, l'art. sui conti correnti bancari è il nr. 10, ed il testo è questo:

Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). -
1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la facolta' di
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di
contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo
modalita' immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di
trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalita' e senza
spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del
rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se
pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento
devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi
debitori sia su quelli creditori.».

Quindi dormi serena Sharnin, quello che hai letto tu forse era una bozza :rolleyes:
 

sharnin

Forumer attivo
fo64 ha scritto:
silver surfer ha scritto:
Guarda che l'ARt.4 riguarda i panettieri!
Le norme che dici non le trovo.

esatto, l'art. sui conti correnti bancari è il nr. 10, ed il testo è questo:

Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). -
1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la facolta' di
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di
contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo
modalita' immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di
trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalita' e senza
spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del
rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se
pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento
devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi
debitori sia su quelli creditori.».

Quindi dormi serena Sharnin, quello che hai letto tu forse era una bozza :rolleyes:

No, la citazione è sbagliata è il punto 4 dell'articolo 37. Io dormo tranquilla, era solo una segnalazione che mi hanno mandato. Anzi volevo un parere.
 

fo64

Forumer storico
sharnin ha scritto:
Non l'ho scritto io, me l'hanno mandata. La pagina si apre ma la citazione è sbagliata, è il punto 4 dell'articolo 37

ok, allora art. 37, punto 4:

"4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le
seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli stessi
sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita
sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso
il codice fiscale»;
b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le
rilevazioni e le evidenziazioni» sono aggiunte le seguenti: «,
nonche' le comunicazioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per
le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo.»."


andiamo a vedere sto DPR 605 del '73 di cosa parla, precisamente l'art. 7:

D.P.R. 29-9-1973 n. 605
Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.

art 7. Comunicazioni all'anagrafe tributaria.

Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6

A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6. Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.


Cosa ti fa agitare così tanto? Francamente mi sfugge...
 

pb

Forumer attivo
"Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro."


Non sono pratico di burocratese ma mi par di capire che se vado in posta a pagare un bollettino superiore ai 1500€ mi chiedono i documenti e il codice fiscale.




qui sotto non ci capisco nulla anche perchè non è riportato il sesto comma.

"4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le
seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli stessi
sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita
sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso
il codice fiscale»;



Una cosa è sicura,i soldi che le banche hanno prestato allo stato italiano per coprire il suo debito li rivogliono indietro con tanto d'intererssi,anzi vogliono solo gli interessi il debito deve continuare all'infinito.

Quindi l'ordine è "Strizzate gli Italiani fino all'ultimo cent"
 

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