giuseppe.d'orta
Forumer storico
I lettori più attenti ricorderanno che nel lontano novembre 2003 segnalammo all'attenzione della Consob una proposta d'investimento denominata "contratto di affidamento diamanti" attraverso il quale l'investitore avrebbe ottenuto un tasso d'interesse certo: http://www.investireoggi.it/io/canali/Risparmio/index.php?pag_id=63&p_id=166035
Ci sembrava una palese sollecitazione all'investimento come quelle che varie volte la Consob ha bloccato (multiproprietà immobiliari, alberi da tek come scusa per creare dei pronti contro termine finanziari, recentemente vino contro bond-argentina, ecc).
La Consob ci diede ragione ed emanò la necessaria sanzione contro i responsabili della Diamond S.p.A. che aveva promosso la sollecitazione non autorizzata.
Dall'ultimo bollettino Consob del 13 Marzo 2006 apprendiamo (con la solita tempestività...) che l'11 Gennaio 2005 la Corte d'Appello di Napoli ha annullato le sanzioni con due argomentazioni principali.
La prima riguarda il solito problema dei tempi. La norma prevede che la Consob notifichi gli estremi della violazione entro 90 giorni dall'accertamento. Il legale rappresentante della Diamond S.p.A. ha sostenuto che la "vicenda trae origine da una segnalazione dell’ADUC pervenuta, con allegati, alla CONSOB il 5.11.2003"; che la notificazione della contestazione degli addebiti è avvenuta soltanto in data 11.3.04, cioè oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81 (cioe' i 90 giorni). Secondo la Corte d'Appello di Napoli: "risulta in modo inequivocabile che nessuna attività istruttoria è stata effettuata dalla CONSOB, la quale si è limitata a valutare la segnalazione effettuata dall’ADUC ed il materiale pubblicitario ad esso allegato ai fini dell’integrazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 94, comma 1, del TUF."
Per tale ragione, secondo la Corte d'Appello di Napoli, l'accertamento delle violazioni coinciderebbe con la segnalazione che noi abbiamo fatto come se la Consob non avesse altro da fare che attendere le nostre segnalazioni...molto francamente non pensiamo affatto di essere così importanti...
Il secondo aspetto è ben più grave. In sostanza la Corte d'Appello di Napoli ha contestato nella sostanza il fatto che il "contratto di affidamento diamanti" possa qualificarsi come strumento finanziario atipico e quindi soggetto alla normativa relativa alla sollecitazione all'investimento.
Se questa interpretazione giuridica, fino ad oggi minoritaria, dovesse prevalere, i pericoli per i risparmiatori diventerebbero notevoli. Già oggi le sanzioni Consob sono un deterrente molto debole contro il proliferare di proposte d'investimento assai discutibili, se prevalesse la tesi che la sollecitazione all'investimento è solo quella che riguarda prodotti finanziari codificati, allora la strada per i molti maneggioni del risparmio (senza riferimento alcuno, ovviamente, al caso in questione) si farebbe spianata.
Speriamo che la Consob voglia rispondere nelle dovute sedi a questa interpretazione affinché i superiori gradi di giudizio possano sancire una volta per tutte cosa debba intendersi per sollecitazione all'investimento.
Nel complesso la vicenda è di quelle che alimentano la sfiducia verso il sistema giudiziario italiano. Passi per l'interpretazione formalistica relativa ai tempi di contestazione delle violazioni, ma pensare che la Corte d'Appello di Napoli possa interpretare le norme sulla sollecitazione all'investimento meglio della stessa Consob (che in larga parte ha contribuito a scriverle con i regolamenti attuativi) ci lascia francamente molto perplessi.
Come sempre ricordiamo, la sola – vera – difesa contro gli abusi finanziari è la prevenzione attraverso l'informazione. Una volta che il danno è fatto, l'unica strada è quella di affidarsi alla lotteria dei tribunali.
Ci sembrava una palese sollecitazione all'investimento come quelle che varie volte la Consob ha bloccato (multiproprietà immobiliari, alberi da tek come scusa per creare dei pronti contro termine finanziari, recentemente vino contro bond-argentina, ecc).
La Consob ci diede ragione ed emanò la necessaria sanzione contro i responsabili della Diamond S.p.A. che aveva promosso la sollecitazione non autorizzata.
Dall'ultimo bollettino Consob del 13 Marzo 2006 apprendiamo (con la solita tempestività...) che l'11 Gennaio 2005 la Corte d'Appello di Napoli ha annullato le sanzioni con due argomentazioni principali.
La prima riguarda il solito problema dei tempi. La norma prevede che la Consob notifichi gli estremi della violazione entro 90 giorni dall'accertamento. Il legale rappresentante della Diamond S.p.A. ha sostenuto che la "vicenda trae origine da una segnalazione dell’ADUC pervenuta, con allegati, alla CONSOB il 5.11.2003"; che la notificazione della contestazione degli addebiti è avvenuta soltanto in data 11.3.04, cioè oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81 (cioe' i 90 giorni). Secondo la Corte d'Appello di Napoli: "risulta in modo inequivocabile che nessuna attività istruttoria è stata effettuata dalla CONSOB, la quale si è limitata a valutare la segnalazione effettuata dall’ADUC ed il materiale pubblicitario ad esso allegato ai fini dell’integrazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 94, comma 1, del TUF."
Per tale ragione, secondo la Corte d'Appello di Napoli, l'accertamento delle violazioni coinciderebbe con la segnalazione che noi abbiamo fatto come se la Consob non avesse altro da fare che attendere le nostre segnalazioni...molto francamente non pensiamo affatto di essere così importanti...
Il secondo aspetto è ben più grave. In sostanza la Corte d'Appello di Napoli ha contestato nella sostanza il fatto che il "contratto di affidamento diamanti" possa qualificarsi come strumento finanziario atipico e quindi soggetto alla normativa relativa alla sollecitazione all'investimento.
Se questa interpretazione giuridica, fino ad oggi minoritaria, dovesse prevalere, i pericoli per i risparmiatori diventerebbero notevoli. Già oggi le sanzioni Consob sono un deterrente molto debole contro il proliferare di proposte d'investimento assai discutibili, se prevalesse la tesi che la sollecitazione all'investimento è solo quella che riguarda prodotti finanziari codificati, allora la strada per i molti maneggioni del risparmio (senza riferimento alcuno, ovviamente, al caso in questione) si farebbe spianata.
Speriamo che la Consob voglia rispondere nelle dovute sedi a questa interpretazione affinché i superiori gradi di giudizio possano sancire una volta per tutte cosa debba intendersi per sollecitazione all'investimento.
Nel complesso la vicenda è di quelle che alimentano la sfiducia verso il sistema giudiziario italiano. Passi per l'interpretazione formalistica relativa ai tempi di contestazione delle violazioni, ma pensare che la Corte d'Appello di Napoli possa interpretare le norme sulla sollecitazione all'investimento meglio della stessa Consob (che in larga parte ha contribuito a scriverle con i regolamenti attuativi) ci lascia francamente molto perplessi.
Come sempre ricordiamo, la sola – vera – difesa contro gli abusi finanziari è la prevenzione attraverso l'informazione. Una volta che il danno è fatto, l'unica strada è quella di affidarsi alla lotteria dei tribunali.