Il nuovo maxi scandalo finanziario è un'eredità di Visco

nic.73

Forumer attivo
Fondi comuni di investimento e credito di imposta: un mix che rischia di creare un buco da 10 miliardi di euro.
Proprio così. Il buon governo Prodi, fra i vari buchi ne ha lasciato uno terrificante. E' il credito di imposta per i fondi comuni di investimento. Qualcuno di voi sa come vengono calcolati i valori delle quote dei fondi comuni di diritto italiano o armonizzati ue?
Si calcola il valore netto del fondo e si divide per il numero quote. Sapete dove è il problema?
Per valore netto si intende: (liquidità + attività finanziarie - debiti di imposta) diviso numero quote. E se, come in questi anni i debiti di imposta diventano crediti? Si sommano alle attività e quindi abbiamo: (liquidità + attività finanziarie + crediti di imposta) diviso numero quote.
bello vero? Chi chiede rimborso quote viene pagato con la liquidità anche se il credito di imposta è inesigibile. Pertanto ci sono i fondi azionari che si trovano in condizioni disastrose e se si trovassero a dover fronteggiare forti rimborsi (o la liquidazione) non avrebbero i soldi per soddisfare tutti. A livello di sistema la cifra dei crediti di imposta ammonta alla modica cifra di 10 miliardi di euro. Avete capito bene: 20 mila miliardi delle vecchie lire.
Date un'occhiata a questo fondo:

http://www.kwfinanza.kataweb.it/delay/fondinew/scheda/scheda_ingtech.shtml


E' un fondo azionario ed è investito solo al 23%. Sapete cos'è il restante 77%? CREDITO DI IMPOSTA = CARTA!
Perchè la consob non denuncia la società di gestione che investe il fondo solo al 23% violando il prospetto informativo? Forse non vuole sollevare la bufera?
Stanno tenendo il tappo premuto su una pentola a pressione che prima o poi scoppierà.
 
Tassare i fondi per competenza e non per cassa (come noi, per intenderci) fu un gravissimo errore, ed il risultato è proprio il disastro di alcuni fondi comuni.

Un anno fa, Assogestioni fece presente al ministero che vi erano due fondi con tanto di quel credito di imposta che se tutti i sottoscrittori uscissero non avrebbero soldi sufficienti per rimborsarli. I nomi non furono fatti, ma uno dei due è certamente Ing Internet (ho un'idea precisa anche sull'altro nome).

E' stato introdotto il meccanismo di compensazione tra crediti e debiti all'interno della stessa SGR, in modo che il credito di alcuni fondi si possa utilizzare per il debito di altri, ma è un contentino che non risolve il problema.

La cosa è ben presente a tutti, e non a caso la riforma della tassazione slitta da tempo perché a quel punto tale credito di imposta diventerebbe esigibile nei confronti del fisco, che si ritroverebbe con una bella fetta di gettito mancante a causa del rimborso dovuto.

La Consob, infine, non può fare un bel niente: è la legge a prevedere la cosa.
 
Sareste così gentili da fornirmi i riferimenti normativi o le disposizioni attuative dalle quali si evince quanto da voi argomentato? Oltre alla l. 77/83 od al d.lgs. 461/97, ovviamente.

Mi sarebbe di grande aiuto. Grazie.
 
Ok, forse ho trovato la fonte normativa: Provvedimento BdI del 20/9/99, come disposto dall'Art. 6, comma 1, lett. c), numeri 4) e 5) del T.U. dell'intermediazione.

Ora lo leggo; però son sempre graditi apporti pratici documentati. Ancora grazie.
 
nic.73 ha scritto:
...Per valore netto si intende: (liquidità + attività finanziarie - debiti di imposta) diviso numero quote. E se, come in questi anni i debiti di imposta diventano crediti? Si sommano alle attività e quindi abbiamo: (liquidità + attività finanziarie + crediti di imposta) diviso numero quote...

...E' un fondo azionario ed è investito solo al 23%. Sapete cos'è il restante 77%? CREDITO DI IMPOSTA = CARTA!

Ribadisco la richiesta: potreste gentilmente fornirmi i riferimenti normativi o le disposizioni che permettono di calcolare la quota di un fondo nel modo che avete scritto?
Io finora non ho trovato nulla; la 461/97 parla di minuvalenze scomputabili come al solito o da compensare con altri fondi della stessa Sgr.

Grazie.
 
Il calcolo del NAV di un Fondo (net asset value) si calcola in base a regole di bilancio stabilite nel codice civile quindi non lo trovi nel testo unico della finanza. Appena trovo il numero dell'articolo te lo scrivo.
 
nic.73 ha scritto:
Il calcolo del NAV di un Fondo (net asset value) si calcola in base a regole di bilancio stabilite nel codice civile quindi non lo trovi nel testo unico della finanza. Appena trovo il numero dell'articolo te lo scrivo.

Grazie mille, lo aspetto con ansia, in quanto mi è di grande utilità. Però riporto stralcio del Regolamento recante disposizioni per le società di gestione del risparmio (Provvedimento Banca d'Italia del 20 settembre 1999).

CAPITOLO III - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMOMO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

Valore complessivo netto del fondo

Il valore complessivo netto del fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione - determinato in base ai criteri indicati nel successivo paragrafo 2 - delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività. Nel caso dei fondi chiusi, l'estensione dell'orizzonte temporale dell'investimento e il grado di incertezza connesso con le condizioni di liquidabilità del medesimo richiedono che gli elementi della valutazione a valori correnti di alcune categorie di beni siano ponderati alla luce di un generale principio di prudenza.

In tale contesto si inquadra l'esigenza di una sostanziale costanza nel tempo dei criteri di valutazione utilizzati.

L'adozione di criteri di valutazione differenti da quelli utilizzati in occasione dell'ultima valutazione (ove consentito dalle presenti disposizioni) deve trovare giustificazione in circostanze, debitamente documentate, oggettivamente rilevabili dai responsabili organi della SGR, attinenti - ad esempio - alla situazione economico-finanziaria di imprese partecipate o a mutamenti delle caratteristiche di un bene. Il valore complessivo netto a una determinata data deve tenere conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del fondo e degli effetti rivenienti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate; a tal fine:

- con riferimento agli strumenti finanziari, ivi compresi quelli derivati, occorre fare riferimento alla posizione netta quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora eseguiti. L'effetto finanziario di tali contratti si riflette, per l'importo del prezzo convenuto, sulle disponibilità liquide del fondo;

- è necessario procedere alla valorizzazione di ogni altra operazione non ancora regolata (es. assunzione di impegni, ecc.) e computarne gli effetti nella determinazione del valore del fondo.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento. Pertanto, nella valutazione del patrimonio netto del fondo va tenuto conto, tra l'altro, della quota parte di competenza delle seguenti componenti di reddito:

- gli interessi attivi, ivi compresi quelli sui depositi bancari oggetto di investimento del fondo, e quelli passivi;

- la provvigione di gestione;

- il compenso da riconoscere alla banca depositaria per le funzioni da questa svolte;

- le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del fondo;

- gli oneri fiscali di pertinenza del fondo;

- il «contributo di vigilanza» che la SGR è tenuta a versare annualmente alla CONSOB per il fondo;

- l'eventuale compenso spettante agli esperti indipendenti;

- le spese di manutenzione dei beni del fondo;

- i premi per polizze assicurative sui beni del fondo;

- gli altri ricavi e costi di diretta pertinenza del fondo.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale da indicare nel regolamento del fondo. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione
 
Vedo che in ogni caso ti sei dato risposta da solo. Il valore del fondo si crea con il criterio di competenza. Quindi gli oneri fiscali vengono accantonati giornalmente. Poichè non sarebbe corretto accantonare solo gli oneri fiscali, si accantonano anche i crediti fiscali generati per competenza. Quindi le minusvalenze maturate giornalmente creano credito d'imposta giorno per giorno. Il problema è che, mentre l'onere fiscale è certo, il credito viene monetizzato solo dopo aver realizzato plusvalenze. E' quindi una forzatura il considerare i crediti liquidità. Gli squilibri si creano quando un fondo subisce molti rimborsi ed il gestore per far fronte alle richieste di riscatto liquida le azioni e continua a tenere valorizzato il credito d'imposta come liquidità. Una soluzione a questo problema può essere la fusione tra fondi per diluire sulle masse il credito d'imposta e ridurre il rischio di lasciare l'ultimo cliente che chiede il rimborso con il cerino in mano.

Per Voltaire:
E' ovvio che la consob non può fare niente, la mia era una provocazione di fronte ad un problema serio che meriterebbe di essere affrontato seriamente da parte delle autorità competenti.
Il tutto nella speranza che Visco non torni ad occuparsi di finanza pubblica!
 
Dunque, tu mi dici che le minusvalenze realizzate vengono parificate in sede di redazione di bilancio a dei crediti da esigere ma di competenza del relativo anno fiscale; quindi inserite tra le poste attive e valorizzate positivamente nel complesso del patrimonio del fondo, e quindi computate all'interno del valore della quota calcolata giornalmente.

A questo punto però farei due rilievi credo molto seri:

1) non mi pare che la normativa fiscale permetta esplicitamente tale utilizzo dei crediti d'imposta (rif. d.lgs. 461/97);

2) lo stesso regolamento BI ricordato riporta ancora:

- 1.1 Adeguatezza del processo valutativo

Nella valutazione dei beni del fondo le SGR devono porre ogni cura affinché i valori determinati esprimano correttamente la situazione patrimoniale dell'OICR. Gli strumenti informativi, le risorse tecniche e le figure professionali dedicate a tale attività devono essere di qualità adeguata, in relazione alla tipologia di beni nei quali è investito il patrimonio del fondo, al fine di fornire una rappresentazione fedele e corretta del patrimonio del fondo, particolarmente nell'ipotesi di beni per i quali non esista un mercato attivo, spesso e regolarmente funzionante.

Mi pare dunque che la pratica che tu segnali sia, dal mio punto di vista, in violazione di quanto sopra disposto.

Perdonami, ma vorrei una conferma riscontrabile; so di essere pignolo, ma hai qualcosa di certo da fornirmi a riguardo?!?
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto