info rimborso assicurazione

Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e sono alla ricerca di un aiuto e spero che voi possiate darmelo. Ho stipulato un’assicurazione temporanea in caso di morte a premio unico a copertura del debito residuo nel marzo del 2002 a seguito sull’accensione di un mutuo ipotecario della durata di 30 anni. Ho versato all’assicurazione una somma unica pari a 2600 euro. Nel maggio del 2008, dopo solo 6 anni ho estinto il mutuo. Prima la legge non prevedeva il riscatto di tale polizza poi a seguito del D.L 179/2012 convertito dalla legge 221/2012 art. 22 comma 15 quater, il 02 Ottobre 2013, ho inviato una raccomandata ed ho chiesto il rimborso della polizza. Il 21 Ottobre 2013 ricevevo una lettera con una lettera nella quale mi comunicavano il rimborso di tale polizza a mezzo assegno bancario allegato per un importo pari ad euro 1185. Il 22 Ottobre a seguito di una telefonata con il numero verde (Vittoria assicurazioni) inviavo una nuova raccomandata dove lamentavo che il rimborso non era congruo a quanto versato e che allegato all’assegno non era stato allegato alcun prospetto di liquidazione.
Ieri 11.11.2013 ho ricevuto una telefonata dal servizio clienti dove mi dicevano che il premio rimborsato era esatto in base all’art. 35 del regolamento isvap e che non avevo diritto ad alcun prospetto di liquidazione. Vi chiedo se sia giusto ricevere meno della metà dell’importo versato visto che la durata del mutuo è stata di solo 6 anni e se sia giusto che io non debba ricevere un prospetto di liquidazione dove mi venga indicato come sia stato calcolato questo rimborso. Grazie mille per la vostra disponibilità.
 
Mi rispondo un po' da solo dopo aver trovato alcune info ma resta sempre un quesito al quale chiedo lumi.

Il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 a cui l'assicurazione fa riferimento statuisce in base all’art. 49, così: “
Nei contratti di
assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un
premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di
estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al
debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla
scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di
anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i
caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della
copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione
del rimborso.”.
Alla luce di tale disposizione, nel caso concreto, avendo stipulato il mutuo in data 25/03/2002 ed avendolo estinto in data 19/05/2008, premio versato euro 2600, durata contrattuale ani 30 (360 rate) premio versato e non goduto per restanti rate 286. La proporzione per il rimborso 2600,00:360=x:286), totale da rimborsare euro 2062,00 e non 1185,00.

La mia domanda è questa avendo estinto il mutuo nel 2008 e non avendo potuto fare la richiesta prima perché non previsto, loro il rimborso lo devono calcolare sul premio pagato e non goduto riferendosi alla data di estinzione oppure alla data della richiesta di rimborso avvenuta nel 2013?? Io credo che il rischio si sia estinto alla cessazione del mutuo e non alla data della richiesta di rimborso. Voi cosa ne pensate?? C'è un avvocato che può rispondermi??

Grazie

 
Ultima modifica:
leggo solo ora il quiz, se può ancora servire: il rischio si estingue quando viene completata la richiesta di estinzione polizza, la polizza fino ad allora rimane efficace anche se il mutuo è estinto perchè in caso di evento infausto verrebbe pagato il capitale agli eredi.
Nel computo del rimborso premio bisogna defalcare le imposte sul premio iniziale e tenere conto che il capitale assicurato è decrescente negli anni e quindi il premio pesa di + i primi anni.
 

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