ricpast
Sono un tipo serio
Appena pervenuto dal ns avvocato:
Informiamo che la Corte di Giustizia delle Comunita’ Europee , con sentenza depositata questa mattina – disattendendo le aspettative dei contribuenti italiani - ha dichiarato la compatibilita’ dell’Irap con la normativa comunitaria, ribaltando le conclusioni dell'avvocato generale, Christine Stix-Hackl, che nel marzo scorso aveva sostenuto l'incompatibilita' dell'imposta regionale, pur chiedendo una retroattivita' limitata nel tempo.
L'Irap , ad avviso del Giudice Comunitario, presenta 'caratteristiche che la differenziano dall'Iva e non puo' essere ritenuta un'imposta sulla cifra d'affari'.
Infatti secondo la Corte , l'Irap a differenza dell'Iva «non è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi forniti e non è strutturata in modo da essere posta a carico del consumatore finale nel modo tipico dell'Iva». Pertanto l’Irap si distingue dall'Iva in «modo tale da non poter essere considerata un'imposta sulla cifra d'affari. Ne deriva che un prelievo fiscale con le caratteristiche dell'Irap è compatibile con la sesta direttiva Ue sull'Iva».
La pronuncia del Giudice comunitario, vincolante per i Giudici nazionali, nega definitivamente il diritto al rimborso delle somme pagate come richieste dalla Vostra societa’.
Nei prossimi giorni invieremo alla Vostra societa’ un prospetto della situazione processuale con la comunicazione dei provvedimenti che suggeriremo di adottare nel Vostro interesse, previo doveroso accordo con la Associazione degli Industriali che ha coordinato la complessa iniziativa.
Informiamo che la Corte di Giustizia delle Comunita’ Europee , con sentenza depositata questa mattina – disattendendo le aspettative dei contribuenti italiani - ha dichiarato la compatibilita’ dell’Irap con la normativa comunitaria, ribaltando le conclusioni dell'avvocato generale, Christine Stix-Hackl, che nel marzo scorso aveva sostenuto l'incompatibilita' dell'imposta regionale, pur chiedendo una retroattivita' limitata nel tempo.
L'Irap , ad avviso del Giudice Comunitario, presenta 'caratteristiche che la differenziano dall'Iva e non puo' essere ritenuta un'imposta sulla cifra d'affari'.
Infatti secondo la Corte , l'Irap a differenza dell'Iva «non è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi forniti e non è strutturata in modo da essere posta a carico del consumatore finale nel modo tipico dell'Iva». Pertanto l’Irap si distingue dall'Iva in «modo tale da non poter essere considerata un'imposta sulla cifra d'affari. Ne deriva che un prelievo fiscale con le caratteristiche dell'Irap è compatibile con la sesta direttiva Ue sull'Iva».
La pronuncia del Giudice comunitario, vincolante per i Giudici nazionali, nega definitivamente il diritto al rimborso delle somme pagate come richieste dalla Vostra societa’.
Nei prossimi giorni invieremo alla Vostra societa’ un prospetto della situazione processuale con la comunicazione dei provvedimenti che suggeriremo di adottare nel Vostro interesse, previo doveroso accordo con la Associazione degli Industriali che ha coordinato la complessa iniziativa.