Legge 3/2011 Regione Lombardia: Obbligo di contabilizzazione del calore

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Legge 3/2011 Regione Lombardia: Obbligo di contabilizzazione del calore e termoregolazione per la Regione Lombardia
All'art.17 di questa legge regionale si prevede l'obbligo di contabilizzazione e termoregolazione del calore esteso progressivamente dal 2012 a tutti gli edifici abitativi esistenti della Regione Lombardia, a cominciare dai più grossi e vetusti.
Resta ancora da promulgare il decreto attuativo di tale legge, a carico della giunta regionale.



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LE NORMATIVE
LEGGE 10/1991: l'approvazione della contabilizzazione del calore in assemblea di condominio
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Questa legge prende in considerazione tanti aspetti riguardanti l'impiantistica del riscaldamento condominiale. Per quanto concerne la contabilizzazione del calore, si segnala in particolare l'art. 26 comma 5, che recita testualmente: "Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile". In merito a questo è bene osservare che in altri punti della stessa legge, per altri interventi considerati dalla stessa legge, il legislatore fa riferimento a maggioranze diverse che considerano anche le quote millesimali, mentre su questo punto è stato tralasciato qualsiasi riferimento esplicito a maggioranze diverse da quella delle teste presenti all'assemblea regolarmente convocata.
Pertanto, in un'assemblea condominiale in seconda convocazione - regolarmente convocata solo con almeno 1/3 delle quote di proprietà, rappresentate da almeno 1/3 dei partecipanti al condominio - si può deliberare la contabilizzazione del calore con il voto della metà più uno dei presenti all'assemblea. Resta anche il vincolo del voto favorevole di almeno 1/3 delle quote di proprietà del condominio, necessario per qualsiasi delibera condominiale. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla Sentenza del 06/03/2001 del Tribunale di Roma.


SENTENZA CAUSA 1452/1999 TRIBUNALE DI SANREMO: installazione dell'impianto di contabilizzazione del calore in condominio con regolamento di natura contrattuale
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Questa sentenza del giudice Pardo di Sanremo evidenzia come la maggioranza semplificata richiesta dalla sopra menzionata legge 10/1991 per l'installazione del sistema di contabilizzazione del calore, resta valida anche per quei condomìni con regolamento di natura contrattuale, cioè con contratti d'acquisto che prevedano la ripartizione delle spese di riscaldamento secondo tabelle millesimali predefinite e modificabili solo con il consenso dell'unanimità delle quote millesimali.

NORMA UNI 10200/2005: norme tecniche sull'installazione e il servizio di contabilizzazione del calore
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Questa norma italiana prende in considerazione praticamente tutti gli aspetti relativi alla tecnica e alla gestione della ripartizione delle spese di riscaldamento con impianto di contabilizzazione. La norma non ha forza di legge, ma può essere molto utile in sede contrattuale per regolare il rapporto tra il condominio e chi installa e gestisce la contabilizzazione.

NORMA EN 834: norme tecniche sui ripartitori di calore
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Questa norma europea descrive le caratteristiche tecniche che si richiedono agli apparecchi elettronici per la contabilizzazione indiretta del calore (contatori di calore, ripartitori di calore o contabilizzatori che dir si voglia).

D.P.R. 412/1993: orario di accensione dell'impianto centralizzato con impianto di contabilizzazione del calore
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Questo decreto contiene indicazioni attuative rispetto alla Legge 10/1991 precedentemente citata. In particolare, all'art.9 comma 6 punto E, si spiega che, in deroga al decreto stesso, è consentito mantenere acceso l'impianto di riscaldamento centralizzato 24 ore su 24 qualora nel condominio con sistema di contabilizzazione sia possibile la regolazione autonoma della temperatura all'interno delle unità immobiliari in modo automatico con sistemi del tipo Honeywell CM-Zone. In alternativa, al precedente punto D, si spiega che e' comunque possibile mantenere l'impianto sempre acceso se la centrale termica e' dotata di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore (di notte l'impianto deve funzionare in regime attenuato, a temperatura piu' bassa). In entrambi i casi l'impianto termico deve essere posteriore al 1993, coi relativi requisiti tecnici.

D.P.R. 551/1999: obbligatorietà della contabilizzazione del calore
Questo decreto prende nuovamente in esame l'impiantistica dei sistemi di riscaldamento. L'art. 5 rende obbligatoria la contabilizzazione del calore negli edifici di nuova costruzione. Si fa presente che in questi casi è tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa la contabilizzazione diretta del calore (un solo contatore per ogni unità immobiliare).

Decreti legislativi 192/2005 e 311/2006: obbligo valvole termostatiche
192/2005
311/2006
I 2 decreti legislativi prendono in considerazione una serie di aspetti tecnici sul rendimento energetico in edilizia, rettificando anche alcune parti della precedente Legge 10/1991. Relativamente alla contabilizzazione del calore, l'allegato I del 192/2005 e l'allegato I-11 del 311/2006 impongono l'installazione delle valvole termostatiche in tutto il condominio nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico.

D.L. 223/2006: agevolazioni fiscali per l'installazione dell'impianto di contabilizzazione del calore
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Questo decreto, noto al pubblico come Decreto Bersani, all'art. 35 commi 19, 20, 35ter e 35quater prende ancora una volta in considerazione le agevolazioni fiscali concesse per alcune opere di ristrutturazione edilizia, tra le quali rientra certamente la contabilizzazione del calore, in quanto intervento finalizzato al risparmio energetico. In particolare il decreto reintroduce l'IVA agevolata al 10% e la possibilità di recuperare in 10 anni il 36% del totale della spesa sostenuta, sotto forma di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Il periodo di recupero è ridotto discrezionalmente a 3 o 5 anni per chi abbia già compiuto 75 anni d'età. Queste stesse agevolazioni sono state prorogate anche per l'anno 2007 (Comma 387 della Legge Finanziaria 2007) e per l'anno 2008 (Comma 17 della Legge Finanziaria 2008).

Legge Finanziaria 2007: detrazione fiscale del 55%
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La legge finanziaria 2007, nei commi da 344 a 349, concede una detrazione fiscale del 55% in 3 anni relativamente ad alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico. La contabilizzazione del calore rientra tra questi interventi, ma solo rispettando le condizioni dettate dal comma 344 (raggiungimento di una determinata soglia di efficienza energetica dell'edificio, che si può conseguire tramite una serie di interventi che rientrano tutti nell'agevolazione) oppure dal comma 347 (installazione di caldaia a condensazione, si veda in particolare l'art. 9 del decreto attuativo). A nostro avviso, relativamente al comma 347, la contabilizzazione viene agevolata solo in caso di contestuale installazione di caldaia a condensazione. Ciò che è assolutamente chiaro, relativamente al comma 347, è che per ottenere il 55% sulla caldaia a condensazione è necessario installare le valvole termostatiche, mentre la contabilizzazione, pur non essendo obbligatoria, rientra certamente tra gli interventi agevolabili col 55% insieme alla caldaia, alle valvole termostatiche, alla pompa a prevalenza variabile e a tutti gli altri indicati dettagliatamente nel decreto attuativo.
I tetti di detrazione indicati sono ad personam e non costituiscono quindi un limite oggettivo per sfruttare la detrazione. Per le detrazioni di importo elevato il limite potrebbe essere invece costituito dall'impossibilità di detrarre un importo superiore alla tassazione diretta annuale del contribuente, con riferimento ovviamente ai soli contribuenti con redditi bassi, come ad esempio gli anziani pensionati. Per tale ragione la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, tuttoggi in vigore (si veda il comma 387 della Legge Finanziaria 2007), potrebbe risultare più vantaggiosa in taluni casi, poichè la detrazione è spalmata su 10 anni, consentendone l'effettivo esercizio anche ai redditi più bassi.
Infine si fa presente che per ottenere il 55%, pur non essendo necessaria alcuna autorizzazione da parte di organismi tributari come invece accade per il 36%, la legge prescrive una serie importante di adempimenti e di certificazioni tecniche (certificazione energetica dell'edificio) che devono essere tenute agli atti.

Legge Finanziaria 2008: detrazione fiscale del 55%
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La legge finanziaria 2008, nei commi da 17 a 21, proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni del 36% e del 55% con le modalità e nei limiti già previsti dalla finanziaria 2007 (si vedano qui sopra tutti i dettagli in proposito). Il comma 20 sembrerebbe estendere l'agevolazione del 55% anche a caldaie non a condensazione, ma è necessario attendere la pubblicazione del decreto attuativo per conoscere i requisiti tecnici per l'agevolazione.

Decreto Anticrisi 2009: detrazione fiscale del 55%
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Il decreto 185/2008 prevedeva di fatto l'abolizione dell'agevolazione fiscale del 55% prevista dalle precedenti Leggi finanziarie, con valore retroattivo relativamente alle spese sostenute nel 2008, scatenando le proteste di tutti gli operatori del settore. Il decreto è stato convertito nella legge 2/2009 e fortunatamente governo e parlamento hanno fatto marcia indietro: all'art. 29 non si toccano le detrazioni fiscali maturate fino al 2008 compreso, mentre per gli anni successivi è prevista una dilazione su 5 anni anzichè 3 e viene introdotto l'obbligo di informativa all'Agenzia delle Entrate.

Legge di Stabilità 2011: detrazione fiscale del 55%
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La legge 220/2010, all'art. 48, proroga fino alla fine del 2011 gli incentivi fiscali previsti dalla legge 296/2006 relativamente ai commi 244 e successivi (si veda qui sopra).
La detrazione fiscale è ammessa solo in 10 rate e non più 3 o 5 come in precedenza.

NORMA EN 442/1999: norme tecniche sulla determinazione della potenza radiante dei termosifoni
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Questa norma europea, alla quale si attengono tutti i produttori di termosifoni, regola la determinazione della potenza radiante dei termosifoni. Si tratta di un dato estremamente importante in fase di installazione dell'impianto di contabilizzazione, poichè tutti i calcoli di consumo dei contabilizzatori usano questo dato di base. Per recuperare questi valori si può fare riferimento al sito Internet del produttore del termosifone. Si fa presente che la potenza termica di un termosifone è esprimibile in diverse unità di misura ma, in sede di contabilizzazione del calore, è opportuno riferirsi alla potenza espressa in Watt a 60° di differenziale di temperatura tra ambiente e acqua dell'impianto, secondo quanto prescritto dalla sopra menzionata norma UNI 10200/2005.

Normative tecniche e contabili adottate in Svizzera
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In questo documento, tratto dal sito Internet www.bfe.admin.ch, si possono trovare alcune convenzioni tecniche e contabili utilizzate in Svizzera per la contabilizzazione del calore. In particolare a pagina 12 e a pagina 24 è illustrato il cosiddetto "metodo della riduzione", un sistema di coefficienti correttivi che, applicati alle letture dei ripartitori di calore, riducono artificiosamente il consumo delle unità immobiliari più esposte che fanno da cappotto a tutte le altre (caso tipico: l'ultimo piano dell'edificio).


D.G.R. Lombardia 8/8745: Obbligo di contabilizzazione del calore per la Regione Lombardia
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Con questo decreto della Giunta Regionale del 22/12/2008 la contabilizzazione del calore negli edifici diventa d'obbligo in Lombardia; all'art. 6 comma 7 si prevede infatti l'installazione dell'impianto di termoregolazione e contabilizzazione del calore in caso di sostituzione del generatore dell'impianto termico.

D.P.R. 59/2009: Obbligo di contabilizzazione del calore per impianti con distribuzione non equilibrata
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Questo decreto, noto tra gli addetti ai lavori in quanto disciplina la certificazione energetica degli edifici, obbliga alla termoregolazione e contabilizzazione del calore nel caso in cui l'edificio con impianto centralizzato abbia dei locali che superano i valori massimi di temperatura consentiti dalla legge; l'installazione del sistema deve avvenire tassativamente solo in caso di sostituzione del generatore di calore. Si veda in particolare l'art. 4, comma 6, punto E del decreto.




Legge 3/2011 Regione Lombardia: Obbligo di contabilizzazione del calore e termoregolazione per la Regione Lombardia
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All'art.17 di questa legge regionale si prevede l'obbligo di contabilizzazione e termoregolazione del calore esteso progressivamente dal 2012 a tutti gli edifici abitativi esistenti della Regione Lombardia, a cominciare dai più grossi e vetusti.
Resta ancora da promulgare il decreto attuativo di tale legge, a carico della giunta regionale.
 
La contabilizzazione del calore consiste in un sistema tecnologico, ampiamente utilizzato in Svizzera e Germania, che nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato permette di regolare autonomamente la temperatura in ogni unità immobiliare e suddividere le spese in proporzione a quanto ciascuno consuma.
In questo modo si ottiene un risparmio sul consumo di combustibile compreso tra il 10% e il 30% l'anno.
L'intervento è possibile anche negli edifici di più vecchia costruzione, con un costo complessivo che si aggira sul migliaio di euro per unità immobiliare ed è proporzionale al numero di termosifoni.
Per l'installazione è necessaria una delibera condominiale che a maggioranza semplificata disponga congiuntamente l'installazione e l'adozione in tutto il condominio dei quattro seguenti prodotti e servizi:
» La termoregolazione
Su tutti i corpi radianti si installa una valvola termostatica che permette la regolazione della temperatura ambiente. La valvola raffredda il termosifone qualora l’ambiente abbia raggiunto la temperatura programmata e lo riscalda di nuovo quando necessario. Nel complesso del condominio questo meccanismo diminuisce laquantità di acqua in circolazione nell'impianto, diminuendo l'attività della caldaia e determinando il risparmio energetico (in modo analogo ad una pentola da cucina che si scalda prima quando è riempita a metà).

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» La contabilizzazione
Su tutti i corpi radianti viene installato un contatore di calore elettronico che consente di rilevare il consumo di ogni termosifone. L'installazione è molto semplice e l'intervento, pur necessitando di tecnici specializzati, è veloce e non necessita di lavori di muratura o cablaggi. Negli impianti di ultima generazione i contabilizzatori hanno al loro interno una radio trasmittente che ne permette la lettura anche dall'esterno dell'unità immobiliare.

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» L'adeguamento della centrale termica
Per regolare le variazioni di pressione dovute all'apertura e alla chiusura delle valvole termostatiche ed evitare conseguenti sibili e rumori che si manifestano in alcuni casi, è consigliabile l'installazione in centrale termica di una pompa a pressione variabile. In alternativa, per gli impianti più piccoli, è sufficiente l'installazione di una valvola di sovrapressione.

Questo intervento è effettuato dalla maggior parte delle ditte idrauliche
» La ripartizione delle spese
Al termine della stagione le spese condominiali di riscaldamento sono ripartite tra le unità immobiliari in proporzione alle letture dei contatori di calore. Una parte minoritaria della spesa, a discrezione del condominio, continua ad essere suddivisa secondo i criteri millesimali, a compensazione dei costi comuni e delle dispersioni di calore dell'impianto di riscaldamento



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Smog, in Lombardia dal 2012 valvole termostatiche obbligatorie

Smog, in Lombardia dal 2012 valvole termostatiche obbligatorie - Cronaca - L'Eco di Bergamo

La Regione dice basta agli sprechi nel riscaldamento delle abitazioni. Dal 1 agosto 2012 in tutta la regione scatta l'obbligo della termoregolazione. Il Consiglio regionale ha infatti approvato una norma, contenuta all'interno del Collegato Ordinamentale, che prevede l'obbligo di termoregolazione degli ambienti e di contabilizzazione autonoma del calore nei condomini di tutto il territorio regionale, anche per gli impianti esistenti.

Questo provvedimento recepisce la misure antismog annunciate lo scorso ottobre dal presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, e dall'assessore all'Ambiente, Energia e Reti, Marcello Raimondi, per ridurre gli sprechi nel riscaldamento domestico, una delle cause principali dell'inquinamento atmosferico, soprattutto nei grandi centri abitati.

«Abbiamo sempre detto che la Regione punta sulle misure strutturali per combattere lo smog - spiega Raimondi - e oggi ne abbiamo dato un'ulteriore dimostrazione. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, simile a quella attuata con la rottamazione dei veicoli più inquinanti. Puntiamo infatti a cambiare radicalmente il modo in cui le famiglie riscaldano le proprie case, senza abbassare minimamente la loro qualità di vita. Semplicemente, si spreca fino al 70 per cento del calore prodotto per un'abitazione con impianto condominale. Questo è inaccettabile non solo in termini economici, ma anche in termini ambientali e di lotta allo smog. La nostra misura comporterà un notevole risparmio per ciascuna famiglia, e notevoli vantaggi ambientali».

La norma prevede che, a partire dal 1 agosto 2012 per le caldaie di maggiore potenza e vetustà, e, a seguire, per tutte le altre, sia esteso l'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione autonoma del calore per tutti gli impianti al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti.

«I dati ci dicono che le misure strutturali portano dei benefici sulla qualità dell'aria - conclude Raimondi - tanto che nel corso degli anni il livello di inquinamento si è via via abbassato. Continuiamo dunque così, con serietà e costanza, perché i dati scientifici dimostrano che questa è la strada giusta».
 
Legge 3/2011 Regione Lombardia: Obbligo di contabilizzazione del calore e termoregolazione per la Regione Lombardia

All'art.17 di questa legge regionale si prevede l'obbligo di contabilizzazione e termoregolazione del calore esteso progressivamente dal 2012 a tutti gli edifici abitativi esistenti della Regione Lombardia, a cominciare dai più grossi e vetusti.
Resta ancora da promulgare il decreto attuativo di tale legge, a carico della giunta regionale.[/QUOTE]



Banca dati del Consiglio Regionale della Lombardia


Art. 17
(Modifiche alla l.r. 24/2006)
1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(18), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'1. La Giunta regionale, conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell'edilizia) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (Prestazione energetica nell'edilizia) e ai principi indicati dalla normativa statale in materia di efficienza energetica, anche avvalendosi del supporto tecnico dei soggetti del sistema regionale, individuati nell'Allegato A1, Sezione 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), detta disposizioni per:
a) limitare il consumo energetico e certificare, anche in relazione alle diverse destinazioni d'uso degli edifici e alle zone climatiche di ubicazione, il fabbisogno energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo i requisiti dell'involucro edilizio e degli impianti termici, nonché il fabbisogno energetico da coprire mediante l'uso delle fonti rinnovabili;
b) regolare l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili;



c) estendere l'obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, a far data dal 1° agosto 2012, per le caldaie di maggiore potenza e vetustà, e dall'inizio di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza del 1° agosto 2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiore. Con le stesse disposizioni, la Giunta regionale può definire i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui sussiste l'impossibilità tecnica di adempiere al suddetto obbligo;


d) rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione;
e) promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento.';
b) al comma 1 bis dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', mediante la quale viene definito un importo unico valevole su tutto il territorio regionale per ciascuna fascia di potenza degli impianti, con possibilità di utilizzo di un software unico di rete per il versamento degli oneri, indipendentemente dagli enti ai quali competono.';
c) dopo il comma 1 bis dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
'1 ter. Le sanzioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e all'articolo 34, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) si applicano anche al proprietario o al conduttore dell'impianto termico che non dimostri di avere posto in essere tutti gli atti e le attività, di sua competenza, necessari affinché il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico possa realizzare gli interventi previsti dalla normativa vigente.
1 quater. L'affidamento ad un terzo delle responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), comporta il rispetto dei requisiti previsti dalla Giunta regionale, incluso l'obbligo di dichiarare le attività che possono essere delegate ad altre imprese.';
d) la lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:
'd) i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;';
e) alla fine del comma 3 dell'articolo 25 sono aggiunte le parole: ', né all'accreditamento all'esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica.';
f) il comma 4 bis dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
'4 bis. L'attestato di certificazione energetica (ACE), redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia conforme, all'atto stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalla deliberazione della Giunta regionale in materia. A decorrere dal 1° settembre 2011, l'ACE acquista efficacia con l'inserimento, nel sistema informativo regionale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del file di interscambio dati, i cui contenuti sono di responsabilità del soggetto certificatore che lo ha asseverato.';
g) dopo il comma 4 quinquies dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:
'4 sexies. Qualora il proprietario dell'edificio intenda avvalersi di incentivi subordinati al conseguimento di prestazioni energetiche superiori ai valori limite stabiliti dalla disciplina regionale, il comune può subordinare l'inizio dei lavori al versamento di un contributo, predeterminato su base volumetrica dal comune medesimo, nel rispetto delle indicazioni emanate con idoneo provvedimento regionale, con cui finanziare un fondo finalizzato a coprire i costi per l'esecuzione, anche mediante il supporto di soggetti esterni all'ente, di controlli sulla conformità dei progetti realizzati rispetto a quanto dichiarato dal proprietario. Il presente comma non si applica a edifici monofamiliari e comunque a quelli con volume inferiore a 2000 metri cubi.';
h) dopo il comma 1 bis dell'articolo 27 sono inseriti i seguenti:
'1 ter. Il responsabile dell'impianto termico, come individuato dal d.p.r. 412/1993, che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), incorre nella sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 10/1991.
1 quater. Il titolare dell'annuncio commerciale che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), incorre nella sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l'edificio.';
i) il primo periodo del comma 17 quater dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
'Il direttore dei lavori che realizza l'intervento in difformità a quanto dichiarato nella relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 10/1991, redatta secondo le disposizioni regionali, incorre nella sanzione amministrativa da 5.000 euro e 15.000 euro.';
j) al terzo periodo del comma 17 quater dell'articolo 27, dopo le parole: 'Se la difformità comporta' sono aggiunte le seguenti: 'la violazione delle prescrizioni relative all'uso delle fonti rinnovabili o'.
 

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