giuseppe.d'orta
Forumer storico
Il tribunale di Firenze, nella prima sentenza relativa alle cause sul caso MyWay-4You seguite dagli avvocati che collaborano con l’Aduc –in questo caso dall'avv.Francesco Santarcangelo-, ha accolto le nostre tesi. Estremamente significativo il passaggio della sentenza del Giudice Relatore, dott. Angelo Antonio Pezzuti che ricorda come la normativa di settore non riguarda soltanto i rapporti privati fra banca e cliente ma è volta al più generale interesse dell’integrità dei mercati: “Ne consegue che correttezza e diligenza, di cui alla disciplina dei servizi di investimento, esprimono concetti più ampi di quelli sottesi alle norme codicistiche, "operando non soltanto nel quadro di un rapporto obbligatorio con l’investitore per la tutela del soddisfacimento del suo interesse, ma anche più in generale (e in via di principio) in relazione allo svolgimento dell’attività economica come canone di condotta volto a realizzare una leale competizione e a garantire l’integrità del mercato". Il testo completo della sentenza può essere letto a questo indirizzo: http://www.investire.aduc.it/php/mostra.php?id=114018.
Il contratto 4You, per come è stato progettato, viola questi criteri ed è certamente contrario all’integrità del mercato.
Adesso speriamo che il Gruppo MPS torni sui propri passi e proponga finalmente una soluzione finanziaria per tutti i sottoscrittori. L’Aduc continuerà a supportare tutti i risparmiatori incappati in questi “piani finanziari” fino a quando il gruppo MPS non proporrà una soluzione finanziaria per tutti i sottoscrittori.
Come nasce e come si sviluppa la storia di questo prodotto del risparmio tradito.
Per la nostra associazione, il caso ebbe inizio con una lettera inviata il 25 Febbraio 2003 all’allora direttore generale del gruppo MPS, dott. Vincenzo De Bustis (il testo della lettera può essere visionato a questo indirizzo: http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=55127) nella quale si sosteneva che “E’ chiarissimo che questo prodotto è nell’esclusivo interesse del suo gruppo bancario e non del cliente”.
ll 18 Marzo 2003 l’ing De Bustis ci risponde sostanzialmente che il prodotto era buono e che il solo problema era causato dall’andamento dei mercati che rendeva penalizzante interrompere il “piano finanziario”. Noi replicammo punto per punto argomentando che il prodotto, per come è strutturato, comporta un inutile aggravio di costi in palese violazione del Regolamento CONSOB 11522 art 26, il tutto in un tripudio di conflitto d’interessi a carico della Banca.
E’ possibile leggere la lettera e la risposta su questo link: http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=56934.
A questo punto l’Aduc richiese dei pareri legali ai principali giuristi Italiani del settore fra i quali il prof. Filippo Sartori, docente di diritto dell’intermediazione finanziaria all’università di Trento. Il testo del suo articolato parere può essere letto qui: http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=62924.
Nel frattempo il Monte dei Paschi di Siena richiese un incontro con l’Aduc per avviare un tavolo di trattativa. All’incontro la nostra posizione fu molto chiara: il prodotto era invalido e la trattativa andava impostata sulla base di una modifica delle condizioni contrattuali per tutti i clienti che ne avessero fatto richiesta indipendentemente dalle modalità di vendita. La descrizione dell’incontro, avvenuto il 17 Aprile 2003 è riportata a questo indirizzo: http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=59313.
Il Gruppo MPS preferì avviare tavoli di conciliazione con altre associazioni di consumatori basate sull’analisi delle modalità di vendita del prodotto caso per caso, dando per assunto la validità del contratto in quanto tale. A quel punto abbiamo intrapreso la strada delle azioni legali.
A supporto di tali azioni abbiamo raccolto un parere pro veritate del dott. Fabrizio Tedeschi (ex responsabile della divisione Intermediari Finanziari della Consob ed uno dei firmatari del Regolamento Consob 11522), parere che ci ha confortato maggiormente circa la validità delle nostre tesi (il testo integrale del parere pro veritate può essere letto qui: http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=84614).
In sintesi, abbiamo sempre sostenuto che il problema principale non era relativo alle modalità di collocamento (ovviamente non corrette visto che nessun risparmiatore, correttamente informato, accetterebbe di finanziarsi per investire in una obbligazione avente rendimento certo inferiore a quello di finanziamento) bensìal prodotto in quanto tale che viola i principi e la lettera della normativa di settore.
Il contratto 4You, per come è stato progettato, viola questi criteri ed è certamente contrario all’integrità del mercato.
Adesso speriamo che il Gruppo MPS torni sui propri passi e proponga finalmente una soluzione finanziaria per tutti i sottoscrittori. L’Aduc continuerà a supportare tutti i risparmiatori incappati in questi “piani finanziari” fino a quando il gruppo MPS non proporrà una soluzione finanziaria per tutti i sottoscrittori.
Come nasce e come si sviluppa la storia di questo prodotto del risparmio tradito.
Per la nostra associazione, il caso ebbe inizio con una lettera inviata il 25 Febbraio 2003 all’allora direttore generale del gruppo MPS, dott. Vincenzo De Bustis (il testo della lettera può essere visionato a questo indirizzo: http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=55127) nella quale si sosteneva che “E’ chiarissimo che questo prodotto è nell’esclusivo interesse del suo gruppo bancario e non del cliente”.
ll 18 Marzo 2003 l’ing De Bustis ci risponde sostanzialmente che il prodotto era buono e che il solo problema era causato dall’andamento dei mercati che rendeva penalizzante interrompere il “piano finanziario”. Noi replicammo punto per punto argomentando che il prodotto, per come è strutturato, comporta un inutile aggravio di costi in palese violazione del Regolamento CONSOB 11522 art 26, il tutto in un tripudio di conflitto d’interessi a carico della Banca.
E’ possibile leggere la lettera e la risposta su questo link: http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=56934.
A questo punto l’Aduc richiese dei pareri legali ai principali giuristi Italiani del settore fra i quali il prof. Filippo Sartori, docente di diritto dell’intermediazione finanziaria all’università di Trento. Il testo del suo articolato parere può essere letto qui: http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=62924.
Nel frattempo il Monte dei Paschi di Siena richiese un incontro con l’Aduc per avviare un tavolo di trattativa. All’incontro la nostra posizione fu molto chiara: il prodotto era invalido e la trattativa andava impostata sulla base di una modifica delle condizioni contrattuali per tutti i clienti che ne avessero fatto richiesta indipendentemente dalle modalità di vendita. La descrizione dell’incontro, avvenuto il 17 Aprile 2003 è riportata a questo indirizzo: http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=59313.
Il Gruppo MPS preferì avviare tavoli di conciliazione con altre associazioni di consumatori basate sull’analisi delle modalità di vendita del prodotto caso per caso, dando per assunto la validità del contratto in quanto tale. A quel punto abbiamo intrapreso la strada delle azioni legali.
A supporto di tali azioni abbiamo raccolto un parere pro veritate del dott. Fabrizio Tedeschi (ex responsabile della divisione Intermediari Finanziari della Consob ed uno dei firmatari del Regolamento Consob 11522), parere che ci ha confortato maggiormente circa la validità delle nostre tesi (il testo integrale del parere pro veritate può essere letto qui: http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=84614).
In sintesi, abbiamo sempre sostenuto che il problema principale non era relativo alle modalità di collocamento (ovviamente non corrette visto che nessun risparmiatore, correttamente informato, accetterebbe di finanziarsi per investire in una obbligazione avente rendimento certo inferiore a quello di finanziamento) bensìal prodotto in quanto tale che viola i principi e la lettera della normativa di settore.