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La mancata comunicazione della pec per ditte individuali e imprese, da effettuare entro il 1° luglio non comporta l'applicazione di alcuna sanzione pecuniaria ex articolo 2630 del c.c. L'unica conseguenza è la sospensione da parte del registro delle imprese di ogni domanda di variazione presentata dall'impresa individuale, fino a integrazione della stessa con l'indirizzo Pec e comunque per 45 giorni. Se il termine indicato decorre inutilmente, la domanda sospesa si considererà non presentata, in mancanza della Pec.
Obbligo Pec ditte individuali, le sanzioni per la mancata iscrizione
Obbligo Pec ditte individuali, le sanzioni per la mancata iscrizione