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CALCIO:COSENZA; TAR, E' IN LEGA C E POTREBBE ESSERE ISCRITTA MANCATA ISCRIZIONE C/1 HA DETERMINATO ESCLUSIONE RIPESCAGGIO B
(ANSA) - COSENZA, 1 APR - Il Cosenza Calcio 1914 "non ha
accettato l' esclusione dal campionato di C/1 né è stata
espressamente dichiarata decaduta dall' iscrizione a quello di
serie C/2. In tal caso è ancora parte della Lega nazionale
professionisti di serie C, tant' è che ben potrebbe essere
iscritta a detto campionato, per il quale possiede perlomeno il
titolo sportivo". E' questo uno dei passaggi delle motivazioni
con le quali il Tar del Lazio ha annullato la decadenza della
società dall' affiliazione alla Figc.
Secondo il Tar ha ragione il Cosenza Calcio quando ha
lamentato il mancato avvio del procedimento per l' esclusione
dall' affiliazione perché mancavano i requisiti per considerare
la procedura d' urgenza. "La Figc - hanno sostenuto, tra l'
altro, i giudici del Tar - avrebbe dovuto avviare il
procedimento di decadenza in contraddittorio con la società non
essendo chiari, né evidenti, né incontrovertibili i
presupposti di fatto e la qualificazione giuridica dell'
eventuale inerzia del Cosenza Calcio 1914".
Per quanto riguarda, invece, l' esclusione dal campionato di
serie B, secondo i giudici del Tar, che hanno dichiarato
inammissibile il ricorso, dopo avere ricordato il decreto che
aveva attribuito al Coni, in via eccezionale, la potestà d'
assumere, su proposta della Federazione competente, i
provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in
deroga alle disposizioni dell' ordinamento sportivo, per
assicurare l' avvio dei campionati 2003-2004, hanno sostenuto
che l' ammissione al campionato di serie B a 24 squadre
"avrebbe potuto concernere tutte e solo le squadre collocatesi
negli ultimi quattro posti del campionato" precedente. Questo,
però, "a condizione che tutte queste squadre avessero al
contempo instaurato un contenzioso sul punto e, alla data d'
emanazione del provvedimento del Coni, fossero retrocesse alla
serie C1 e iscritte a questo campionato, ossia si trovassero
nella situazione per il repechage. In difetto anche di uno di
tali presupposti - hanno sostenuto i giudici - come per il
Cosenza, che non propose impugnazione autonoma e non ha ottenuto
l' iscrizione alla serie C/1, rettamente la Figc ed il Coni
hanno fatto riferimento, per completare l' organico, all' altro
parametro che tiene conto di elementi connessi alle tradizioni
calcistiche dei luoghi, al seguito del pubblico e ad altri dati
non strettamente tecnici, ma pur sempre inerenti all' essenza
stessa del movimento sportivo".
Per quanto riguarda, infine, l' esclusione dalla C/1, i
giudici del Tar sostengono che in presenza di una decisione del
lodo arbitrale del Coni, cui il Cosenza si era rivolto, il Tar
del Lazio è sì competente a giudicare, ma solo per il caso di
nullità e non di merito. Caso che, a giudizio del Tar, non è
stato sollevato dal Cosenza. (ANSA).
Ma forse che il Cattttanzzhhhhhhhharo ritorna da dove è venuto?






Per domani: SHORT SU CARRARO!
Scoop: Diapositiva di un catanzarese dopo la lettura della sentenza del TAR:















(ANSA) - COSENZA, 1 APR - Il Cosenza Calcio 1914 "non ha
accettato l' esclusione dal campionato di C/1 né è stata
espressamente dichiarata decaduta dall' iscrizione a quello di
serie C/2. In tal caso è ancora parte della Lega nazionale
professionisti di serie C, tant' è che ben potrebbe essere
iscritta a detto campionato, per il quale possiede perlomeno il
titolo sportivo". E' questo uno dei passaggi delle motivazioni
con le quali il Tar del Lazio ha annullato la decadenza della
società dall' affiliazione alla Figc.
Secondo il Tar ha ragione il Cosenza Calcio quando ha
lamentato il mancato avvio del procedimento per l' esclusione
dall' affiliazione perché mancavano i requisiti per considerare
la procedura d' urgenza. "La Figc - hanno sostenuto, tra l'
altro, i giudici del Tar - avrebbe dovuto avviare il
procedimento di decadenza in contraddittorio con la società non
essendo chiari, né evidenti, né incontrovertibili i
presupposti di fatto e la qualificazione giuridica dell'
eventuale inerzia del Cosenza Calcio 1914".
Per quanto riguarda, invece, l' esclusione dal campionato di
serie B, secondo i giudici del Tar, che hanno dichiarato
inammissibile il ricorso, dopo avere ricordato il decreto che
aveva attribuito al Coni, in via eccezionale, la potestà d'
assumere, su proposta della Federazione competente, i
provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in
deroga alle disposizioni dell' ordinamento sportivo, per
assicurare l' avvio dei campionati 2003-2004, hanno sostenuto
che l' ammissione al campionato di serie B a 24 squadre
"avrebbe potuto concernere tutte e solo le squadre collocatesi
negli ultimi quattro posti del campionato" precedente. Questo,
però, "a condizione che tutte queste squadre avessero al
contempo instaurato un contenzioso sul punto e, alla data d'
emanazione del provvedimento del Coni, fossero retrocesse alla
serie C1 e iscritte a questo campionato, ossia si trovassero
nella situazione per il repechage. In difetto anche di uno di
tali presupposti - hanno sostenuto i giudici - come per il
Cosenza, che non propose impugnazione autonoma e non ha ottenuto
l' iscrizione alla serie C/1, rettamente la Figc ed il Coni
hanno fatto riferimento, per completare l' organico, all' altro
parametro che tiene conto di elementi connessi alle tradizioni
calcistiche dei luoghi, al seguito del pubblico e ad altri dati
non strettamente tecnici, ma pur sempre inerenti all' essenza
stessa del movimento sportivo".
Per quanto riguarda, infine, l' esclusione dalla C/1, i
giudici del Tar sostengono che in presenza di una decisione del
lodo arbitrale del Coni, cui il Cosenza si era rivolto, il Tar
del Lazio è sì competente a giudicare, ma solo per il caso di
nullità e non di merito. Caso che, a giudizio del Tar, non è
stato sollevato dal Cosenza. (ANSA).



Ma forse che il Cattttanzzhhhhhhhharo ritorna da dove è venuto?







Per domani: SHORT SU CARRARO!



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