In relazione alla doppia attività di coltivatore diretto e ingegnere, chi ha aderisce al regime dei minimi come ingegnere libero professionista dal 2013 e parallelamente svolge attività di agricoltore con regolare Partita IVA (la stessa ass...egnata successivamente per la professione), iscritto all'Inps come coltivatore diretto dal 2008, come deve regolarizzare la sua posizione nei confronti di Inarcassa?
Stralcio della Sentenza CORTE DI CASSAZIONE - Sezione lavoro - del 09 aprile 2013, n. 8666
CASSAZIONE: SUSSISTE OBBLIGO ISCRIZIONE GESTIONE SEPARATA, SE CONTEMPORANEAMENTE SI HA LO STATUS DI SOCIO LAVORATORE E AMMINISTRATORE
E' stato infatti ritenuto da ultimo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17076 del 08/08/2011) che «In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996».
E' stato infatti emanato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: 'La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26'. Ossia, questo criterio dell''attività prevalente' non opera per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi. Ha infatti previsto che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (Testo Unico delle imposte sui redditi), nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36.
Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio 'dell'attività prevalente'; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio ''semplificante' (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa - quella 'prevalente' - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale.
http://francescocolaci.wordpress.com/2013/04/10/cassazione-sussiste-obbligo-iscrizione-gestione-separata-socio-lavoratore-amministratore/
http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=255090&tip=ul
CASSAZIONE: SUSSISTE OBBLIGO ISCRIZIONE GESTIONE SEPARATA, SE CONTEMPORANEAMENTE SI HA LO STATUS DI SOCIO LAVORATORE E AMMINISTRATORE
L'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio 'dell'attività prevalente'; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio ''semplificante' (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione ... omissis ...
e conseguente erroneità della tesi dell'INPS circa la duplicità della relativa iscrizione e contribuzione - è intervenuta in un contesto in cui non vi era contrasto nella giurisprudenza di legittimità sul significato del testo normativo, ma esclusivamente una vastità di contenzioso ed i notevoli relativi risvolti economici.
Secondo la Corte Costituzionale «l'opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex multis, sentenza n. 257 del 2011), cioè ha reso vincolante un dettato comunque ascrivibile al tenore letterale della disposizione interpretata. Ciò è reso palese dal rilievo che quella opzione interpretativa aveva trovato spazio nella giurisprudenza di merito formatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010; ed anche nella sezione lavoro della Corte di Cassazione, tanto da provocare per ben due volte, in un breve arco di tempo, la rimessione della questione interpretativa dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 alle sezioni unite della medesima Corte».
Il duplice obbligo di iscrizione appare, pertanto, oramai incontrovertibile. Attenzione dovrà, piuttosto, essere posta alla sussistenza dei requisiti che comportano l'obbligo di iscrizione ad una delle gestioni in causa (commercianti, artigiani, coltivatori diretti), essendo pacifico l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ogni qualvolta vi sia l'esercizio di una delle attività di lavoro autonomo che la legge n. 335 del 1995 ha inteso tutelare.
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