reg. consob comma 3 art. 28

lothar

Forumer storico
3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito (33).

il comma sembra molto chiaro, la cosa invece che non capisco è cosa comporta il mancato rispetto dell'obbligo dell'informativa o in caso sia errata e fuorviante.

in pratica cosa rischia chi non rispetta quanto disposto dalla consob, la solita multa da 50€? una nota di biasimo? va a letto senza cena? o, addirittura, gli danno 3 bacchettate sulle mani?

qualcuno mi può aiutare a capire?


grazie

lot
 

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