Vendita immobile. Vedova in comunione legale! (1 Viewer)

Ur

Nuovo forumer
La moglie vende l'immobile
Buonasera, vorrei sottoporre questo casa.

Nel 1995 la moglie compro un appartamento; nell'atto lei risultava la compratrice anche se si specificava che i coniugi dichiaravano di essere in regime di comunione legale.

La dichiarazione Ici fu fatta a sua nome e successivamente nella dichiarazione dei redditi l'appartamento fu dichiarato sempre e soltanto nella sua dichiarazione.

Nel 2002 la moglie acquistò un box pertinenziale in diritto di superficie, e nell'atto risultava sempre che i coniugi erano in comunione legale. Nel 2003 il marito muore e ne lei ne la figlia fanno la dichiarazione di successione perche' da sempre gli immobili sono considerati proprietà della moglie.

Per cui la moglie continua a pagare l'Ici ed indicare la casa in dichiarazione dei redditi.

Nel 2011 la moglie si trova costretta a vendere la casa con il box pertinenziale per cause di forza maggiore.

L'agenzia immobiliare sostiene che la moglie e la figlia avrebbero dovuto fare le pratiche per la successione nel 2003.

Dalla visura catastale su fisconline (Agenzia delle Entrate) risulta la moglie essere proprietaria al 100% della casa e al 50% per il box pertinenziale (l'altro 50 dovrebbe essere del Comune come avviene di solito per il diritto di superficie).

Che fare?

Grazie in anticipo per la cortese collaborazione
 

1966

Forumer attivo
La moglie vende l'immobile
Buonasera, vorrei sottoporre questo casa.

Nel 1995 la moglie compro un appartamento; nell'atto lei risultava la compratrice anche se si specificava che i coniugi dichiaravano di essere in regime di comunione legale.

La dichiarazione Ici fu fatta a sua nome e successivamente nella dichiarazione dei redditi l'appartamento fu dichiarato sempre e soltanto nella sua dichiarazione.

Nel 2002 la moglie acquistò un box pertinenziale in diritto di superficie, e nell'atto risultava sempre che i coniugi erano in comunione legale. Nel 2003 il marito muore e ne lei ne la figlia fanno la dichiarazione di successione perche' da sempre gli immobili sono considerati proprietà della moglie.

Per cui la moglie continua a pagare l'Ici ed indicare la casa in dichiarazione dei redditi.

Nel 2011 la moglie si trova costretta a vendere la casa con il box pertinenziale per cause di forza maggiore.

L'agenzia immobiliare sostiene che la moglie e la figlia avrebbero dovuto fare le pratiche per la successione nel 2003.

Dalla visura catastale su fisconline (Agenzia delle Entrate) risulta la moglie essere proprietaria al 100% della casa e al 50% per il box pertinenziale (l'altro 50 dovrebbe essere del Comune come avviene di solito per il diritto di superficie).

Che fare?

Grazie in anticipo per la cortese collaborazione

Non saprei rispondere, prova a chiedere all'Agenzia Entrate. Secondo me l'agenzia immobiliare si sbaglia, cosa avrebbe dovuto dichiarare? Che ereditava roba già sua al 100%?
 

ricpast

Sono un tipo serio
A mio parere l'agenzia ha ragione.

Dovete fare la successione adesso, credo possiate tranquillamente farlo ma non ho idea dei costi.

Rivolgiti ad un avvocato
 

Eomund

Forumer attivo
Se, come sembra, gli acquisti sono stati fatti con la dichiarazione esplicita nell'atto che il bene andava in piena proprietà (che la titolarità del diritto di superficie era) di uno solo dei due coniugi in comunione non mi pare ci sia ragione per fare una dichiarazione di successione per quei due beni.
Mi lascia un po' perplesso il box: il diritto di superficie in visura in genere si vede come diritto a parte, coerentemente alla sua natura di diritto reale. In altre parole: nella visura sotto la descrizione dell'immobile si dovrebbe vedere il proprietario (per esempio il comune in quota 1/1) e il titolare del diritto di superficie con la scritta "superficie" e la percentuale della stessa. Questo fatto del 50% sulla superficie dovrebbe essere a mio modo di vedere approfondito: se il restante 50% fosse indicato in capo al marito allora o l'atto di costituzione del diritto di superficie è stato fatto male - nel senso che manca la firma del marito che non fa ricadere in comunione quel diritto - o è stato trascritto male - nel qual caso basta andare a farlo correggere al territorio. Nel primo caso ci sarebbe da fare la dichiarazione di successione.
Per la casa, comunque sia, mi pare che l'agenzia abbia preso una bella cantonata.
 

ricpast

Sono un tipo serio
Nel 1995 la moglie compro un appartamento; nell'atto lei risultava la compratrice anche se si specificava che i coniugi dichiaravano di essere in regime di comunione legale.

Se con la frase sopra intendi dire che nell'atto di acquisto è esplicitamente indicato che, in deroga al regime di comunione dei beni, l'acquisto è avvenuto ad esclusivo nome della moglie allora dò ragione agli altri utenti che dicono che la successione per tale immobile non è necessaria

:)
 

messimo

Guest
Se con la frase sopra intendi dire che nell'atto di acquisto è esplicitamente indicato che, in deroga al regime di comunione dei beni, l'acquisto è avvenuto ad esclusivo nome della moglie allora dò ragione agli altri utenti che dicono che la successione per tale immobile non è necessaria

:)


aspetta aspetta non credo sia cosi.... chiedo:up:
 

ricpast

Sono un tipo serio
Fonte: Art. 179 codice civile - Beni personali - Brocardi.it



Dispositivo dell'art. 179 c.c.

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento ;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori ;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una aziendafacente parte della comunione ;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa ;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge (9).


(9) Per escludere l'acquisto dei beni indicati dal comma 2 dell'art. 179 da quelli che rientrano in comunione non è sufficiente la semplice dichiarazione di esclusione effettuata da entrambi i coniugi, ma è necessario anche che il bene abbia natura personale e che ciò risulti dallo stesso atto di acquisto. Occorre evitare che la sottrazione del bene al regime della comunione coniugale possa derivare dalla sola volontà dei coniugi, essendo necessaria l'esistenza anche di elementi oggettivi che la giustifichino.
 

AranciaMeccanica

ecchetelodicoafare...
Fonte: Art. 179 codice civile - Beni personali - Brocardi.it



Dispositivo dell'art. 179 c.c.

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento ;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori ;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una aziendafacente parte della comunione ;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa ;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge (9).


(9) Per escludere l'acquisto dei beni indicati dal comma 2 dell'art. 179 da quelli che rientrano in comunione non è sufficiente la semplice dichiarazione di esclusione effettuata da entrambi i coniugi, ma è necessario anche che il bene abbia natura personale e che ciò risulti dallo stesso atto di acquisto. Occorre evitare che la sottrazione del bene al regime della comunione coniugale possa derivare dalla sola volontà dei coniugi, essendo necessaria l'esistenza anche di elementi oggettivi che la giustifichino.
molto bene ripcast :up:
 

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