giuseppe.d'orta
Forumer storico
Esiste una categoria di persone che non può effettuare la vendita di segnali di trading: sono i promotori finanziari legati alle società. Per essi, infatti, vige l’incompatibilità con qualsivoglia prestazione di consulenza se non quella strumentale, ossia legata alla vendita dei prodotti, o (come disposto dallaComunicazione Consob DIN/1083623 del 7 novembre 2001) all'interno di una autorizzazione concessa dalla società mandante o da altra società appartenente allo stesso gruppo.
Pertanto, la vendita di segnali di trading effettuata “in proprio” da promotori che sono legati a banche e sim è un’attività non rispondente alla normativa e presenta, per il cliente ancorché per il promotore, dei rischi da non sottovalutare.
Né serve, come spesso si legge nei contratti di vendita di segnali, la frase “Non costituisce servizio di consulenza” poiché, nella normativa italiana, prevale la figura del promotore con mandato su qualsiasi ipotesi di esercizio dell'attività di consulenza, a meno che non si tratti di consulenza strumentale oppure consulenza proveniente dall’intermediario. Per il promotore è prevista, in caso di contestazione da parte della Consob, la sospensione dall’albo da 1 a 4 mesi (oltre, ovviamente, al dover cessare una delle due attività). Non solo: nel caso in cui tra i clienti del servizio di consulenza ci fossero anche clienti dell’attività del promotore, lo stesso è passibile anche di radiazione dall’albo.
Pertanto, prima di prendere in considerazione le proposte di consulenza, segnali di trading o costruzione di portafoglio, è sempre meglio verificare se il proponente è in possesso di legame con un intermediario. Per farlo, si può consultare l’Albo dei Promotori Finanziari nel sito della Consob o, meglio ancora, chiedere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Consob stessa (indico sotto i riferimenti), dato che l’aggiornamento dell’Albo nel sito non è tempestivo.
Nel caso in cui la persona che si propone come consulente-venditore di segnali di trading fosse iscritta all’albo dei promotori finanziari e possedesse un mandato (ricordo che la sola iscrizione all’albo senza mandato non comporta incompatibilità) è molto meglio girare alla larga dai servizi che propone, per evitare di incappare nelle sue eventuali grane con la Consob, grane che si riverserebbero sulla clientela.
Sono a disposizione degli interessati per qualsiasi chiarimento in merito.
[email protected]
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico
Fornisce informazioni, chiarimenti e documentazione sull'attività istituzionale, provvede alla pubblicazione dei provvedimenti CONSOB e elabora documenti informativi sull'Istituto e sulla sua attività (es. "Consob Informa", brochure, raccolta di normativa ecc.). Rivolgendosi all'Ufficio, ad esempio, e' possibile avere informazioni sull'effettiva iscrizione di un intermediario o di un promotore finanziario ai rispettivi Albi oppure richiedere documentazione o chiarimenti su provvedimenti ed orientamenti interpretativi definiti dalla Commissione su determinati argomenti.
E' possibile rivolgersi all'Ufficio:
- inviando una e-mail a: [email protected]
- scrivendo a: CONSOB - Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma
- inviando un fax allo: 39 6 8416703 - 39 6 8417707
- telefonando allo: 39 6 8477611 (nei seguenti orari: 8.15/13.30 - 14.15/16.30)
Pertanto, la vendita di segnali di trading effettuata “in proprio” da promotori che sono legati a banche e sim è un’attività non rispondente alla normativa e presenta, per il cliente ancorché per il promotore, dei rischi da non sottovalutare.
Né serve, come spesso si legge nei contratti di vendita di segnali, la frase “Non costituisce servizio di consulenza” poiché, nella normativa italiana, prevale la figura del promotore con mandato su qualsiasi ipotesi di esercizio dell'attività di consulenza, a meno che non si tratti di consulenza strumentale oppure consulenza proveniente dall’intermediario. Per il promotore è prevista, in caso di contestazione da parte della Consob, la sospensione dall’albo da 1 a 4 mesi (oltre, ovviamente, al dover cessare una delle due attività). Non solo: nel caso in cui tra i clienti del servizio di consulenza ci fossero anche clienti dell’attività del promotore, lo stesso è passibile anche di radiazione dall’albo.
Pertanto, prima di prendere in considerazione le proposte di consulenza, segnali di trading o costruzione di portafoglio, è sempre meglio verificare se il proponente è in possesso di legame con un intermediario. Per farlo, si può consultare l’Albo dei Promotori Finanziari nel sito della Consob o, meglio ancora, chiedere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Consob stessa (indico sotto i riferimenti), dato che l’aggiornamento dell’Albo nel sito non è tempestivo.
Nel caso in cui la persona che si propone come consulente-venditore di segnali di trading fosse iscritta all’albo dei promotori finanziari e possedesse un mandato (ricordo che la sola iscrizione all’albo senza mandato non comporta incompatibilità) è molto meglio girare alla larga dai servizi che propone, per evitare di incappare nelle sue eventuali grane con la Consob, grane che si riverserebbero sulla clientela.
Sono a disposizione degli interessati per qualsiasi chiarimento in merito.
[email protected]
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico
Fornisce informazioni, chiarimenti e documentazione sull'attività istituzionale, provvede alla pubblicazione dei provvedimenti CONSOB e elabora documenti informativi sull'Istituto e sulla sua attività (es. "Consob Informa", brochure, raccolta di normativa ecc.). Rivolgendosi all'Ufficio, ad esempio, e' possibile avere informazioni sull'effettiva iscrizione di un intermediario o di un promotore finanziario ai rispettivi Albi oppure richiedere documentazione o chiarimenti su provvedimenti ed orientamenti interpretativi definiti dalla Commissione su determinati argomenti.
E' possibile rivolgersi all'Ufficio:
- inviando una e-mail a: [email protected]
- scrivendo a: CONSOB - Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma
- inviando un fax allo: 39 6 8416703 - 39 6 8417707
- telefonando allo: 39 6 8477611 (nei seguenti orari: 8.15/13.30 - 14.15/16.30)