Violenza nel web

Claire

ἰοίην
Ho una domanda, anche se temo di sapere già la risposta.

Se veniste a conoscenza di forum di discussione o siti internet in cui si inneggia alla violenza, si potrebbe fare qualcosa?

Penso che se il famoso forum antisemita aveva la possibilità di funzionare senza problema, pur essendoci il reato di apologia del fascismo, contro forum e siti che proclamano di voler ammazzare di botte le persone ci sia poco da fare...

Ma tentar non nuoce.
Qualcuno che abbia informazioni in merito?
 
Non è sospetto, anzi, è molto palese!

Però.... mi viene il dubbio che limitarsi a parlare di violenza non sia un reato.
Per questo mi domando se sia sensato segnalare alla polizia postale.
Queste persone sono anche su FB e io stessa e altre abbiamo fatto la segnalazione. Sono sempre lì.
Magari vengono "chiusi" per qualche giorno, ma poi ricompaiono....
 
Ti ho mandato un mp.
Guarda che è materia difficile, delicata e che l'azione di questi gruppi è subdola, ingannatoria
:(
 
se si incita alla violenza certo che puoi denunciare...
se sono solo litigate , qua la differenza magari è sfumata
non c redo rientri in un preciso reato
il sito antisemita in realtà non mi sembra abbia commesso reati
e la famosa apologia di fascismo è un reato d'opinione
che secondo me andrebbe abolito
 
L'istigazione a delinquere è un reato previsto dall'art. 414 del vigente codice penale italiano: "chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione". In realtà l'art. 115 del codice, ci dice che l'istigazione a delinquere, se non è accolta e seguita dalla commissione del reato, non è punibile. La differenza sta in quel pubblicamente: affinché il fatto di istigare a delinquere sia penalmente rilevante, deve sussistere pubblicità nel comportamento di chi istiga, intesa ai sensi dell'art. 266 comma 4 dello stesso codice. Se sussiste detta pubblicità, il fatto di istigare a delinquere diviene penalmente rilevante, anche se non è seguito dalla commissione del reato. Le pene previste dall'art. 414, sono le seguenti:
  1. la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti.
  2. la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita al punto 1. Alla pena stabilita nel primo punto soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La particolarità della punizione della condotta di istigazione sta nella possibilità per l'istigato di accogliere o meno la stessa istigazione; se viene accolta, colui che commette il reato e l'istigatore concorrono nel reato commesso a titolo di "accordo", come specificato dall'art. 115 del codice penale stesso.
Secondo la Suprema Corte (sentenza n. 40552/2009), "l'elemento oggettivo dell'apologia di uno o più reati punibile ai sensi dell'art. 414, comma terzo c.p., non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l'abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell'autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l'azione deve avere la concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo.
 

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