In particolare, la lettera a) ricomprende tra i servizi accessori a quelli di investimento anche la predisposizione e diffusione di studi.
....l'analista finanziario quale soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze in materia di studi definiti con regolamenti della Consob.
....In particolare, si dispone l'estensione agli analisti indipendenti delle norme previste dagli articoli precedenti per i soggetti abilitati, relativamente alla professionalità e onorabilità degli analisti, alla correttezza, imparzialità, completezza e chiarezza degli studi, alle norme comportamentali, nonché ai relativi poteri della Consob.
Lo studio come qualsiasi ricerca, analisi o rappresentazione di situazioni avente ad oggetto titoli di emittenti quotati, emittenti quotati o settori industriali, che contiene previsioni sull'andamento futuro e che, esplicitamente o implicitamente, fornisce un consiglio di investimento, predisposta o diffusa da soggetti abilitati o da soggetti in rapporto di controllo con essi.
In particolare, si prevede, per l'inosservanza delle disposizioni introdotte dagli articoli 3 e 5, l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro, con pubblicazione della relativa sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.