27 gennaio - Il giorno della memoria (1 Viewer)

hidalgo

Ciao Turin
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fo64

Forumer storico
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Sul sito di Repubblica c'è il link ad una pagina con i testi di tutte leggi razziali emanate dall'Italia (riguardanti anche le scuole, l'esercizio di professioni)
http://www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,31597|9,00.htm
Questa che riporto è quella per la difesa della razza italiana.
:eek: :(
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DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n.1728
Provvedimenti per la difesa della razza italiana

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta
la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I
Provvedimenti relativi ai matrimoni

Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
Art. 3. Fermo il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.
Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
Art. 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art.5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.

CAPO II
Degli appartenenti alla razza ebraica

Art. 8. Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1í ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.
Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art 10, nonché dell'art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
legionari fiumani;
abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art.16.
Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
Art. 17. è vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

CAPO III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
Art. 19. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
Art. 22. Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 25. La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobrel938-XVI:
a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attivita delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
Art. 28. è abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.
Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.

Ordiniamo

che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII

Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini
 

franci

Forumer storico
dan24 ha scritto:
.

purtroppo succede ancora tutti i giorni in altre vesti nel nostro "bellissimo mondo".

Una candela per tutti i morti dovute al razzismo o a diversità di religioni etnie ecc.

Ciao Dan.
Ho avuto il piacere di passare quanche ora a casa tua.
Ho trovato il tutto..perfetto.
Molto.
Grazie

Grazie
 

Fleursdumal

फूल की बुराई
La popolazione Rom e la "Soluzione finale"
di Alessio Marchetti


Quella dei rom, comunemente chiamati zingari, è stata l’unica altra popolazione, insieme agli ebrei, ad essere obbiettivo di uno sterminio su basi razziali programmato nella logica della “Soluzione Finale” del Nazismo. La storia dell’olocausto rom, “Porrajmos” secondo la lingua zingara, è forse una delle pagine della seconda guerra mondiale meno conosciute ed analizzate.

Su una popolazione che, secondo il censo molto approssimativo del 1939 del partito nazista, contava circa 2 milioni di individui, sparsi in 11 paesi d’Europa, ne furono sterminati almeno 500 mila.

La particolarità della cultura rom rende le cifre molto imprecise: si tratta di una popolazione nomade, largamente analfabeta, conservatrice di una tradizione orale trasmessa da padre a figlio. Da qui la mancanza di fonti scritte dirette, di testimonianze difficilmente reperibili. C’è anche da aggiungere che il Porrajmos fu organizzato in maniera molto meno organizzata e meticolosa rispetto all’olocausto ebraico, per cui anche da parte nazista non abbiamo quel gran numero di fonti, documenti e informazioni che invece ci hanno permesso di ricostruire la tragedia ebrea.

Il fatto che i rom siano degli stranieri, comunque e ovunque, che fossero alieni ed estranei in qualsiasi luogo si muovano, ha permesso la forte crescita del pregiudizio nei loro confronti, che è duro a morire anche nei nostri giorni.

Arrivati dalla lontana India in Europa nel lontano XIV secolo (secondo altre fonti anche prima), non cristiani, scuri di carnagione, senza terra ne nazione, fortemente indipendenti e orgogliosi della propria cultura, senza mai una vera volontà di integrazione, nella loro forte idea di mantenere una distanza tra rom e “gadjé” (non rom), si scontrarono subito con il pregiudizio di una cultura europea troppo diversa dalla loro.

Gli zingari tedeschi chiamano se stessi Sinti. In Germania, come un po’ in tutta l’Europa centro-orientale, le persecuzioni iniziano ben prima del periodo nazista: già nel 1721 l’imperatore Carlo IV ordinò lo sterminio dei rom, con una legge che depenalizzava l’assassinio di uno zingaro. Nel XIX secolo “studiosi” tedeschi definivano zingari ed ebrei come razza inferiore e “escremento dell’umanità”. Una ricerca sulla popolazione nomade in Germania del 1905 condotta dallo studioso tedesco Alfred Dillmann stabiliva che i rom erano una “piaga” e una “minaccia” e che la Germania doveva difendersi da essa, evitando una possibile e pericolosa commistione tra le due razze.

Durante gli anni ’20, in piena e democratica Repubblica di Weimar, ai rom era già proibito di entrare nei parchi e di usare i bagni pubblici. Una pubblicazione di quegli anni di Karl Binding e Alfred Hoche riprendeva una definizione coniata 60 anni prima da Richard Liebich che definiva i rom “non meritevoli di vivere” e classificati sotto la categoria dei “malati mentali incurabili”. La stesa frase comparve in una legge ad hoc emanata dal partito nazista qualche anno più tardi. Dunque tutto inizia prima delle leggi di Norimberga per la difesa della razza del 1935, che va a colpire, specificatamente, ebrei, neri e rom.

Tutti noi sappiamo della notte dei cristalli che segnò simbolicamente la persecuzione degli ebrei. Ma nello steso anno, 1938, esattamente nella settimana tra il 12 e il 18 giugno un altro evento segnò l’inizio della fine: la cosiddetta settimana della pulizia zingara.

Nel gennaio 1940 ha luogo il primo genocidio di massa con l’uccisione di 250 bambini, che vennero utilizzati come cavie nel campo di concentramento di Buchenwald per testare il tristemente famoso Zyklon – B, il materiale usato nelle camere a gas. Himmler fu convinto dell’idea di risparmiare la vita ad alcuni di loro per poterli utilizzare come strumento per studiare la genetica di questi “nemici dello Stato”, ma alla fine il regime respinde l’idea.

L’8 dicembre 1938, il primo riferimento alla “Soluzione finale alla questione zingara” apparve in un documento firmato dallo stesso Himmler. E’ ancora Himmler , il 16 dicembre 1940, a ordinare la deportazione di tutti gli zingari d’Europa ad Auschwitz-Birkenau. Qui tra l’1 e il 2 agosto 1944, nella notte degli zingari, furono gasati 2897 tra uomini, donne, vecchi e bambini in una sola azione. I forni crematori impiegarono giorni a smaltire la moltitudine di cadaveri.

Molto spesso, specialmente nelle terre orientali ed in Polonia, i rom non venivano portati nei lager ma uccisi sul luogo. Dopo aver fatto scavare le fosse con le loro mani li allineavano sul bordo per l’esecuzione. Operazione questa non semplice, secondo un rapporto delle SS. Uccidere un ebreo era, infatti, molto più facile, in quanto rimaneva dritto e stabile, mentre “gli zingari piangono, si lamentano, si muovono costantemente, anche quando sono già in linea per l’esecuzione. Alcuni di essi saltano addirittura nella fossa prima che venga sparato il colpo, facendo finta di essere morti”.

Era lo stesso Adolf Eichmann ad organizzare la logistica delle spedizioni ai campi, come descritto in un suo telegramma diretto alla direzione della Gestapo, in cui parla di vite umane come di merce da trasporto: “Riguardo al trasporto degli zingari bisogna sapere che venerdì 20 ottobre 1939, il primo carico di ebrei lascerà Vienna. A questo carico devono essere attaccati 3-4 vagoni di zingari. Treni successivi partiranno da Vienna, Mahrisch-Ostrau e Katovice. Il metodo più semplice è attaccare alcuni vagoni di zingari a ogni carico. Perché questi carichi devono seguire un programma, per cui ci si aspetta una rapida esecuzione del problema”.

Sui rom vennero eseguiti esperimenti di ogni sorta: a Sachsenhausen si cercò di provare che il loro sangue era diverso da quello tedesco; le donne vennero inizialmente sterilizzate in quanto “non meritevoli di riproduzione umana” per poi essere uccise. La legge sulla cittadinanza tedesca emanata nel 1943 non menziona neanche la popolazione rom. D’altronde perché nominare un’etnia che da lì a breve sarebbe dovuta scomparire dalla faccia della terra?

Nel resto d’Europa il destino dei rom variò a seconda del paese.

Il regime collaborazionista francese di Vichy internò 30.000 rom, molto dei quali finirono nei campi di Dachau, Ravensbruck e altri. Gli ustascia croati ne uccisero circa 26.000, molte migliaia furono uccisi dai serbi, altri furono deportati dagli ungheresi, dei 6.000 zingari cecoslovacchi ne sopravvisse solo un decimo.

In Italia, inizialmente, le leggi razziali del 1938 dimenticarono gli zingari, ma ben presto una circolare del Ministero dell’Interno del 11 settembre 1940 rimediò alla dimenticanza decretando l’internamento dei rom italiani e, successivamente, anche di quelli stranieri.

I nomi di questi campi ci sono assolutamente poco familiari: Pedasdefogu in Sardegna, Monopoli Sabina, Tossica, vicino Teramo, Pieve (Viterbo), Isole Tremiti e Collefiorito. E’ vero che pochi degli internati italiani furono deportati nei campi di sterminio. La precedenza veniva, infatti, concessa agli ebrei. Dopo la guerra la discriminazione contro i Sinti in Germania e i rom nel resto d’Europa continuò.

Nella Germania Occidentale, fino agli anni ’60, i tribunali acconsentirono a risarcire e a riconoscere gli zingari come vittime della follia nazista solo per i fatti che avvennero dopo il 1943. Nessuno fu chiamato a testimoniare per conto delle vittime rom al Processo di Norimberga e nessuna riparazione di guerra è mai stata pagata ai rom come popolazione. Perfino gli Stati Uniti, sempre così attenti alle vittime dell’Olocausto, non hanno fatto nulla per assistere i rom durante e dopo gli anni dello sterminio. Solo il 10% delle centinaia di milioni di dollari, per i quali il Governo americano era stato dichiarato responsabile della distribuzione, resi disponibili dall’ONU per i sopravvissuti, è stato dato ai non-ebrei, e nessuna parte di quel fondo è finita ai sopravvissuti rom.

Ancora oggi, nei paesi dell’Europa centro-orientale, il pregiudizio nei confronti della popolazione nomade è ben vivo. Nell’odierna Repubblica Ceca, a Lety, c’era era un campo di sterminio nazista dove morirono 326 rom di cui 241 bambini. Oggi quel luogo è occupato da una fattoria dove si allevano maiali per il commercio.

Alessio Marchetti
 

fedekarl2

Nuovo forumer
Un ricordo semplice, al di fuori di tanta inutile e fastidiosa retorica per ricordare le vittime dell'orrore dell'olocausto. Vorrei ricordare i milioni di ebrei sterminati nei campi di concentramento citando alcuni versi del sommo rappresentante dell'olimpo della letteratura italiana. Versi lontani, ma ancora attualissimi e dal significato universale.

"Per me si va nella città dolente,
per me si va nell'eterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore :
fecemi la divina potestate,
la somma sapienza e'l primo amore.
Dinanzi a me non fuor cose create
se non eterne, e io eterno duro.
Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate"

"Fama di loro il mondo esser on lassa;
misericordia e giustizia li sdegna;
non ragionar di lor, ma guarda e passa."

E soprattutto riflettiamo su queste parole cariche di significati universali :

"Considerate la vostra semenza :
FATTI NON FOSTI PER VIVER COME BRUTI,
MA PER SEGUIR VIRTUTE E CONOSCENZA"

Chi ne abbia voglia, si unisca nel ricordo. (chiedo scusa di aver postato nella sezione piazza affari, ma data l'occasione.......)
 

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