Dal sito di Borsa Italiana:
ExtraMOT: l'art. 100 bis del TUF e la rivendita sistematica
ExtraMOT è accessibile anche a investitori non professionali
19 Nov - 15:34 A partire dal 3 Dicembre entrerà in vigore il nuovo regolamento del mercato ExtraMOT in cui si chiarisce che, nell'ambito delle disposizioni generali del mercato, ExtraMOT è accessibile anche a investitori non professionali e che alle vendite effettuate in tale mercato non si applica l'articolo 100-bis, commi 2 e 3 del Testo Unico della Finanza ("TUF"). Gli strumenti finanziari ammissibili alle negoziazioni nel mercato ExtraMOT sono, infatti, esclusivamente quelli per i quali l'articolo 100 bis commi 2 e 3 del TUF non è espressamente applicabile, ovvero:
1) gli strumenti finanziari, emessi da soggetti italiani o esteri, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell' Unione Europea, così come espressamente chiarito dalla Consob con la modifica al proprio Regolamento n. 11971 del 27 Novembre 2008 in cui ha precisato che ai fini della non applicabilità dell'articolo 100-bis rileva lo status di strumento finanziario ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato a prescindere dalla pubblicazione di un prospetto che viene data per presupposta;
2) emessi da Stati membri dell'Unione Europea o soggetti che beneficiano di una loro garanzia incondizionata e irrevocabile, oppure da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea, così come già previsto dall'art. 100 comma 1 lettera d) del TUF;
3) i titoli di debito di Stati OCSE con rating investment grade assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio, così come già previsto dall'art. 100 bis comma 4 del TUF.