avvocatesse
Nuovo forumer
Quello su cui, con la presente, riferisco è un illecito per il momento acclarato in sede civile (abbiamo titolo per parlarne perchè, a differenza di altri avvocati che dopo di noi hanno scritto su riviste giuridiche ecc., abbiamo le sentenze conclusive di giudizi da noi patrocinati che ci danno ragione e che cambiano l'orientamento fino a questo momento assunto da diversi Tribunali italiani).
Ebbene, siamo due avvocatesse di Cosenza che, prime in Italia a farlo, nel 2011 abbiamo denunciato su internet l'indebito comportamento di Poste, la quale, per la riscossione di quei buoni fruttiferi intestati a più persone, di cui una o più defunte, pretende dall'altro (o dagli altri) intestatari, vivi e vegeti, l'esibizione della dichiarazione di successione e la firma congiunta di tutti gli eredi del o dei defunti. E questo anche per quei casi in cui sui buoni è stata apposta la clausola di pari facoltà di rimborso che consente ad uno qualunque dei contitolari del buono di richiedere (in piena autonomia), in qualunque momento, il rimborso.
Cosa significa in termini pratici una tale pretesa?
Significa, per fare solo uno dei molteplici esempi che ci sono capitati, che se un nonno di 76 anni, nel 1985 anziché regalare al nipote ipovedente 500 euro, investe la stessa cifra in un buono fruttifero, cointestato con il nipote, assicurandosi con la collocataria Poste (attraverso l'apposizione facoltativa della clausola di rimborso disgiunto) che alla scadenza del buono (che ha durata anche trentennale) il nipote cointestatario potrà chiedere il rimborso anche se, per quel tempo, il nonno non ci sarà più, questo stesso nonno – per via della prassi diffusa da qualche anno e da noi denunciata – sarà un nonno-risparmiatore tradito, mentre il nipote sarà solo potenzialmente proprietario di una somma di danaro che però, ahilui, non può intascare!
E perchè diciamo questo?
Perchè al momento della richiesta di rimborso da parte del nipote, cointestatario superstite, il quale si presenterà all'ufficio postale con in mano il buono, mettiamo nel 2013, Poste non gli pagherà un tubo, condizionando l'incasso - e questo sebbene il nonno nel 1985 avesse optato per il rimborso disgiunto a favore del nipote - a: 1) l'esibizione della dichiarazione di successione; 2) la quietanza di tutti gli eredi del nonno defunto.
Ma questo cosa significa?
Per dirla molto (ma molto) brevemente, intanto farà gravare l'onere della successione sul nipote (e tutti sanno quanto sia costosa soprattutto nel caso in cui il defunto lasci diversi beni immobili); poi pretenderà, in ogni caso, che sottoscrivano per quietanza tutti gli eredi del nonno (e se alcuni di loro vivono in Australia? E se sono irrintracciabili? E se alcuni di loro, pretestuosamente, si oppongono? Semplice, niente rimborso!).
Si, ma è legittima una tale pretesa? Esiste una qualche norma di diritto che prevede il dovere di Poste, prima di liquidare il buono, di accertarsi che sia stata espletata la pratica successoria?
Assolutamente NO.
Sebbene Poste invochi (ovviamente impropriamente) la normativa nazionale sulle successioni e dichiari di non poter pagare ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 346/90 se non è fornita la prova della presentazione della domanda di successione all'Agenzia delle Entrate; o dichiari il dovere di verificare chi siano i soggetti legittimati a subentrare nei diritti del contitolare defunto per evitare di arrecare pregiudizio nei confronti dei suoi eredi, le sue sono motivazioni pretestuose e non fondate in punto di diritto. Infatti, non può essere solo un caso se, da ultimo, il Tribunale di Roma ha chiarito, nei confronti di un risparmiatore da noi assistito in giudizio, che: «non esistono normative o disposizioni di legge che impediscono a Poste Italiane il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola di P.F.R. ovvero pari facoltà di rimborso».
Per saperne di più:
Buoni Fruttiferi Postali rimborso in caso di decesso intestatario - YouTube http://youtu.be/hkxMC7OrF-w
Ebbene, siamo due avvocatesse di Cosenza che, prime in Italia a farlo, nel 2011 abbiamo denunciato su internet l'indebito comportamento di Poste, la quale, per la riscossione di quei buoni fruttiferi intestati a più persone, di cui una o più defunte, pretende dall'altro (o dagli altri) intestatari, vivi e vegeti, l'esibizione della dichiarazione di successione e la firma congiunta di tutti gli eredi del o dei defunti. E questo anche per quei casi in cui sui buoni è stata apposta la clausola di pari facoltà di rimborso che consente ad uno qualunque dei contitolari del buono di richiedere (in piena autonomia), in qualunque momento, il rimborso.
Cosa significa in termini pratici una tale pretesa?
Significa, per fare solo uno dei molteplici esempi che ci sono capitati, che se un nonno di 76 anni, nel 1985 anziché regalare al nipote ipovedente 500 euro, investe la stessa cifra in un buono fruttifero, cointestato con il nipote, assicurandosi con la collocataria Poste (attraverso l'apposizione facoltativa della clausola di rimborso disgiunto) che alla scadenza del buono (che ha durata anche trentennale) il nipote cointestatario potrà chiedere il rimborso anche se, per quel tempo, il nonno non ci sarà più, questo stesso nonno – per via della prassi diffusa da qualche anno e da noi denunciata – sarà un nonno-risparmiatore tradito, mentre il nipote sarà solo potenzialmente proprietario di una somma di danaro che però, ahilui, non può intascare!
E perchè diciamo questo?
Perchè al momento della richiesta di rimborso da parte del nipote, cointestatario superstite, il quale si presenterà all'ufficio postale con in mano il buono, mettiamo nel 2013, Poste non gli pagherà un tubo, condizionando l'incasso - e questo sebbene il nonno nel 1985 avesse optato per il rimborso disgiunto a favore del nipote - a: 1) l'esibizione della dichiarazione di successione; 2) la quietanza di tutti gli eredi del nonno defunto.
Ma questo cosa significa?
Per dirla molto (ma molto) brevemente, intanto farà gravare l'onere della successione sul nipote (e tutti sanno quanto sia costosa soprattutto nel caso in cui il defunto lasci diversi beni immobili); poi pretenderà, in ogni caso, che sottoscrivano per quietanza tutti gli eredi del nonno (e se alcuni di loro vivono in Australia? E se sono irrintracciabili? E se alcuni di loro, pretestuosamente, si oppongono? Semplice, niente rimborso!).
Si, ma è legittima una tale pretesa? Esiste una qualche norma di diritto che prevede il dovere di Poste, prima di liquidare il buono, di accertarsi che sia stata espletata la pratica successoria?
Assolutamente NO.
Sebbene Poste invochi (ovviamente impropriamente) la normativa nazionale sulle successioni e dichiari di non poter pagare ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 346/90 se non è fornita la prova della presentazione della domanda di successione all'Agenzia delle Entrate; o dichiari il dovere di verificare chi siano i soggetti legittimati a subentrare nei diritti del contitolare defunto per evitare di arrecare pregiudizio nei confronti dei suoi eredi, le sue sono motivazioni pretestuose e non fondate in punto di diritto. Infatti, non può essere solo un caso se, da ultimo, il Tribunale di Roma ha chiarito, nei confronti di un risparmiatore da noi assistito in giudizio, che: «non esistono normative o disposizioni di legge che impediscono a Poste Italiane il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola di P.F.R. ovvero pari facoltà di rimborso».
Per saperne di più:
Buoni Fruttiferi Postali rimborso in caso di decesso intestatario - YouTube http://youtu.be/hkxMC7OrF-w