Certificati di investimento - Capitolo 7 (3 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

NoWay

It's time to play the game
E' l'interpretazione che la consulente finanziaria Fossatelli dà da mesi, esattamente dal 29/12/2023.
Il suo pensiero completo, oltre che in numerosi video, è scritto in maniera chiara in due articoli:

Lei fa riferimento a questa parte del Regolamento di borsa italiana:
"Il Market Maker e/o Specialist che intenda essere escluso dall’attività di supporto della liquidità su uno o più strumenti finanziari deve presentare richiesta con le modalità indicate nella apposita Comunicazione Tecnica.

Nel caso di strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sul Mercato EuroTLX da più di 6 mesi e sui quali non sono stati eseguiti contratti negli ultimi 6 mesi, l’esclusione sarà concessa entro il terzo Giorno di mercato aperto successivo al giorno di presentazione della richiesta; fino alla data di esclusione il Market Maker e/o Specialist è tenuto a proseguire la propria attività di supporto della liquidità.

Borsa Italiana, nell’esame della richiesta di esclusione e salvo che non ricorrano i presupposti previsti al comma 4, fa principalmente riferimento:
a) alla permanenza delle condizioni di liquidità che garantiscono un regolare svolgimento delle contrattazioni sugli specifici strumenti finanziari;
b) alla presenza di altri Market Maker e/o Specialist che supportino la liquidità sugli specifici strumenti finanziari;
c) alla possibilità di negoziare su altre Sedi di negoziazione gli specifici strumenti finanziari;
d) al numero di contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX aventi ad oggetto gli specifici strumenti finanziari;
e) a quanto specificato nell’apposita Comunicazione Tecnica relativa ai termini di esclusione dall’operatività su strumenti finanziari.


Borsa Italiana comunica l’esclusione e dispone, nel caso previsto dall’articolo 8.8, comma 3, la Revoca degli strumenti finanziari.
Borsa Italiana, tenendo conto dei presupposti di cui al comma 5, può richiedere al Market Maker e/o Specialist di proseguire la propria attività di supporto della liquidità, per un periodo massimo di 3 mesi dalla data della richiesta di esclusione.
Borsa Italiana comunica al pubblico e al Market Maker e/o Specialist richiedente che, a decorrere dalla data specificata, il Market Maker e/o Specialist è escluso dall’attività di sostegno alle negoziazioni sugli strumenti finanziari oggetto della richiesta di cui al comma 3.
Borsa Italiana può rigettare la richiesta di esclusione qualora il periodo trascorso tra l’inizio dell’operatività sugli strumenti finanziari oggetto di richiesta di esclusione e la data della stessa risulti inferiore a 6 mesi.
L’esclusione o il rigetto della richiesta viene comunicata entro il Giorno di mercato aperto successivo alla presentazione della domanda di esclusione nel caso ricorrano i presupposti previsti dal comma 4 ed entro 7 Giorni di mercato aperto negli altri casi.
....
La sospensione di uno strumento finanziario dalle contrattazioni non può avere durata superiore a 6 mesi. Trascorso detto periodo, qualora non ricorressero le condizioni per la riammissione, Borsa Italiana provvederà all’avvio della procedura di Revoca."

Risparmiami la lettura di tutto il faldone del regolamento. C'è scritto che revoca significa rimborso ad equo valore di mercato?
 

gianni76

Forumer storico
Risparmiami la lettura di tutto il faldone del regolamento. C'è scritto che revoca significa rimborso ad equo valore di mercato?
questo è quello che dice la Fossatelli:

Come si legge dal regolamento di Borsa, per “revoca” si intende:
l’esclusione dalle contrattazioni di uno strumento finanziario (o di un Operatore), su iniziativa di Borsa Italiana.
In caso di revoca, il rimborso dei certificati avverrebbe ad un valore calcolato dal Calculation Agent che è Cirdan stessa. Questo valore potrebbe essere maggiore o minore rispetto al prezzo di vendita attuale e potrebbe essere in forte sconto rispetto al valore di rimborso a scadenza.
 

NoWay

It's time to play the game
questo è quello che dice la Fossatelli:

Come si legge dal regolamento di Borsa, per “revoca” si intende:

In caso di revoca, il rimborso dei certificati avverrebbe ad un valore calcolato dal Calculation Agent che è Cirdan stessa. Questo valore potrebbe essere maggiore o minore rispetto al prezzo di vendita attuale e potrebbe essere in forte sconto rispetto al valore di rimborso a scadenza.

Sì, quello che dice la Fossatelli mi è chiaro, ma qualcuno ha trovato il dettaglio nel regolamento?
 

percefal

Utente Old Style
E' l'interpretazione che la consulente finanziaria Fossatelli dà da mesi, esattamente dal 29/12/2023.
Il suo pensiero completo, oltre che in numerosi video, è scritto in maniera chiara in due articoli:

Lei fa riferimento a questa parte del Regolamento di borsa italiana:
"Il Market Maker e/o Specialist che intenda essere escluso dall’attività di supporto della liquidità su uno o più strumenti finanziari deve presentare richiesta con le modalità indicate nella apposita Comunicazione Tecnica.

Nel caso di strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sul Mercato EuroTLX da più di 6 mesi e sui quali non sono stati eseguiti contratti negli ultimi 6 mesi, l’esclusione sarà concessa entro il terzo Giorno di mercato aperto successivo al giorno di presentazione della richiesta; fino alla data di esclusione il Market Maker e/o Specialist è tenuto a proseguire la propria attività di supporto della liquidità.

Borsa Italiana, nell’esame della richiesta di esclusione e salvo che non ricorrano i presupposti previsti al comma 4, fa principalmente riferimento:
a) alla permanenza delle condizioni di liquidità che garantiscono un regolare svolgimento delle contrattazioni sugli specifici strumenti finanziari;
b) alla presenza di altri Market Maker e/o Specialist che supportino la liquidità sugli specifici strumenti finanziari;
c) alla possibilità di negoziare su altre Sedi di negoziazione gli specifici strumenti finanziari;
d) al numero di contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX aventi ad oggetto gli specifici strumenti finanziari;
e) a quanto specificato nell’apposita Comunicazione Tecnica relativa ai termini di esclusione dall’operatività su strumenti finanziari.


Borsa Italiana comunica l’esclusione e dispone, nel caso previsto dall’articolo 8.8, comma 3, la Revoca degli strumenti finanziari.
Borsa Italiana, tenendo conto dei presupposti di cui al comma 5, può richiedere al Market Maker e/o Specialist di proseguire la propria attività di supporto della liquidità, per un periodo massimo di 3 mesi dalla data della richiesta di esclusione.
Borsa Italiana comunica al pubblico e al Market Maker e/o Specialist richiedente che, a decorrere dalla data specificata, il Market Maker e/o Specialist è escluso dall’attività di sostegno alle negoziazioni sugli strumenti finanziari oggetto della richiesta di cui al comma 3.
Borsa Italiana può rigettare la richiesta di esclusione qualora il periodo trascorso tra l’inizio dell’operatività sugli strumenti finanziari oggetto di richiesta di esclusione e la data della stessa risulti inferiore a 6 mesi.
L’esclusione o il rigetto della richiesta viene comunicata entro il Giorno di mercato aperto successivo alla presentazione della domanda di esclusione nel caso ricorrano i presupposti previsti dal comma 4 ed entro 7 Giorni di mercato aperto negli altri casi.
....
La sospensione di uno strumento finanziario dalle contrattazioni non può avere durata superiore a 6 mesi. Trascorso detto periodo, qualora non ricorressero le condizioni per la riammissione, Borsa Italiana provvederà all’avvio della procedura di Revoca."

E di preciso quale frase corrisponde ad rimborso forzato dei certificati?

L'ignorante finanziario Percefal, che e' risaputo scrivere solo cazzate e dire cose di cui non sa una benemerita mazza, ribadisce che i certificati SmartEtn, una volta revocata la quotazione su Euronext, resteranno nei portafogli degli investitori senza valorizzazione, e che gli investitori continueranno a ricevere l’accredito delle cedole (se i sottostanti sono sopra barriera) e che a scadenza otterranno il rimborso del capitale per quanto previsto contrattualmente.
 

gianni76

Forumer storico
Sì, quello che dice la Fossatelli mi è chiaro, ma qualcuno ha trovato il dettaglio nel regolamento?
Premetto che tale caso non si è mai verificato, a mia memoria, quindi qui si tratta di interpretazioni.
Io ho letto e cercato di interpretare questo concetto della Fossatelli a Dicembre, quando ero investito i SmartETN. Ma non ho consultato un legale, quindi sono solo mie letture degli eventi. Ognuno interpreti a modo suo e contatti la Fossatelli se ha dubbi.

L'interpretazione che io colgo dalle parole della Fossatelli è che nel caso di revoca (di Borsa Italiana) dalle negoziazioni, rimangono in piedi solo il contratto legale fra emittente e possessore dei titoli, secondo quanto descritto nei Final Terms.
Il passaggio che fa la Fossatelli a questo punto è che lo strumento finanziario è stato revocato dalle negoziazioni non rispetta più tutte le condizioni dei Final Terms. Questo si verifica su più fronti, ma di certo almeno per la clausola di 'Ammissione al trading su un mercato regolamentato' che ha costituito parte integrante nelle decisioni di investimento degli investitori. E visto che il trading su un mercato regolamentato non esiste più, allora ci si trova di fronte a un evento di default, più o meno equivalente a ciò che accadrebbe in caso di dissoluzione dell'emittente.
E tale caso è regolato dagli stessi Final Terms del certificato.

Per Cirdan ad esempio questo è ciò che dicono i Final Terms:

I Certificati saranno cancellati in anticipo in alcune circostanze:
Eventi di Default: - se (1) l’Emittente commette default sui pagamenti di capitale per un perodo eccedente 14
giorni, interesse o qualunque altra somma dovuta sotto i Certificati per un periodo eccedente 30 giorni; o (2)
l’emittente o il Garante non riescono a soddisfare un qualunque altro obbligo sotto i Certificati o sotto le
condizioni della Garanzia e tale default continua per piú di 60 giorni a seguito dell’invio da parte di un
investitore di un avviso all’Emittente o al Garante richiedendo che tale mancanza venga rimediata; o (3) in caso
si verifichino alcuni eventi relativi alla dissoluzione dell’Emittente o del Garante o alla nomina di un
amministratore; o (4) se la Garanzia cessa di esistere, o il Garante determina che essa non é in pieno effetto,
allora l’investitore puó dichiarare che tale Certificato sia ripagabile mandando una notifica scritta all’Emittente
presso la sede legale del Principal Paying Agent.

Ammontare di Rimborso Anticipato: - i Certificati saranno rimborsati al fair value di mercato dei Certificati
meno i costi associati – inclusi i costi di unwind delle posizioni di copertura associate alla data di rimborso
anticipato.

Questo è ciò che io ho interpretato dagli spunti della Fossatelli.
Ma possono esserci altri passaggi che a me sono sfuggiti.
Di sicuro, visto il potenziale vaso di Pandora che si profilava, io non ho avuto alcun dubbio allora che era meglio prendere la perdita e andare avanti altrove (e difatti ho fatto fuoco e fiamme con il mio broker fin da quando Cirdan ha inizialmente dato la possibilità di vendere OTC, prima del ripristino delle negoziazioni con Equita, che poi ha consentito piano piano di uscire da gennaio).
Ma mi interessa seguire il caso per verificare quale sarà l'effettiva evoluzione dei certificati residui che non verranno venduti.
 
Ultima modifica:

NoWay

It's time to play the game
Premetto che tale caso non si è mai verificato, a mia memoria, quindi qui si tratta di interpretazioni.
Io ho letto e cercato di interpretare questo concetto della Fossatelli a Dicembre, quando ero investito i SmartETN. Ma non ho consultato un legale, quindi sono solo mie letture degli eventi. Ognuno interpreti a modo suo e contatti la Fossatelli se ha dubbi.

L'interpretazione che io colgo dalle parole della Fossatelli è che nel caso di revoca (di Borsa Italiana) dalle negoziazioni, rimangono in piedi solo il contratto legale fra emittente e possessore dei titoli, secondo quanto descritto nei Final Terms.
Il passaggio che fa la Fossatelli a questo punto è che lo strumento finanziario è stato revocato dalle negoziazioni non rispetta più tutte le condizioni dei Final Terms. Questo si verifica su più fronti, ma di certo almeno per la clausola di 'Ammissione al trading su un mercato regolamentato' che ha costituito parte integrante nelle decisioni di investimento degli investitori. E visto che il trading su un mercato regolamentato non esiste più, allora ci si trova di fronte a un evento di default, più o meno equivalente a ciò che accadrebbe in caso di dissoluzione dell'emittente.
E tale caso è regolato dagli stessi Final Terms del certificato.

Per Cirdan ad esempio questo è ciò che dicono i Final Terms:

I Certificati saranno cancellati in anticipo in alcune circostanze:
Eventi di Default: - se (1) l’Emittente commette default sui pagamenti di capitale per un perodo eccedente 14
giorni, interesse o qualunque altra somma dovuta sotto i Certificati per un periodo eccedente 30 giorni; o (2)
l’emittente o il Garante non riescono a soddisfare un qualunque altro obbligo sotto i Certificati o sotto le
condizioni della Garanzia e tale default continua per piú di 60 giorni a seguito dell’invio da parte di un
investitore di un avviso all’Emittente o al Garante richiedendo che tale mancanza venga rimediata; o (3) in caso
si verifichino alcuni eventi relativi alla dissoluzione dell’Emittente o del Garante o alla nomina di un
amministratore; o (4) se la Garanzia cessa di esistere, o il Garante determina che essa non é in pieno effetto,
allora l’investitore puó dichiarare che tale Certificato sia ripagabile mandando una notifica scritta all’Emittente
presso la sede legale del Principal Paying Agent.

Ammontare di Rimborso Anticipato: - i Certificati saranno rimborsati al fair value di mercato dei Certificati
meno i costi associati – inclusi i costi di unwind delle posizioni di copertura associate alla data di rimborso
anticipato.

Questo è ciò che io ho interpretato dagli spunti della Fossatelli.
Ma possono esserci altri passaggi che a me sono sfuggiti.
Di sicuro, visto il potenziale vaso di Pandora che si profilava, io non ho avuto alcun dubbio allora che era meglio prendere la perdita e andare avanti altrove. Ma mi interessa seguire il caso per verificare quale sarà l'effettiva evoluzione dei certificati residui che non verranno venduti.

Cioè un delisting sarebbe un evento di default? E per interpretazione tra l'altro?
:eek: ...
Io ho esperienza di titoli USA delistati che restano regolarmente in vita. Giusto per fare un esempio, prendo a prestito questo recente post di @Fabrib nel thread delle Pref Usa. Obbligazioni in dollari - Keep Calm And Invest Preferred Shares Usa
A me sembra davvero strano che Borsa danneggi 2 volte l'investitore prima delistando e poi rimborsando d'ufficio un certificato, ma, se sta scritto da qualche parte, mi adeguo. Però vorrei proprio leggerlo nero su bianco...
 

gianni76

Forumer storico
Cioè un delisting sarebbe un evento di default? E per interpretazione tra l'altro?
:eek: ...
Il grosso del mio investimento in SmartETN era nel IT0006750688 e ho atteso il 25 gennaio prima di prendere alcuna decisione, visto che un'autocall risolutrice era possibile. Così è stato e mi ha 'salvato' sul grosso. Sul resto degli investimenti con loro ho venduto, quando è stato di nuovo possibile farlo e i volumi in bid sono aumentati, prendendo le perdite e stop, proprio perchè il caso appariva complesso e foriero comunque di problemi.
Ma garantisco che, nel caso IT0006750688 non fosse andato in autocall e il titolo fosse stato tolto dai mercati regolamentati, io avrei citato in tribunale Cirdan sulla base dei Final Terms non rispettati. Non è affatto secondario, a mio modo di vedere, il fatto che un titolo, venduto con la clausola (== garanzia) di negoziabilità su un mercato regolamentato, venga poi delistato rendendo di fatto impossibile per gli investitori la negoziazione (e il mio broker aveva escluso categoricamente di consentire l'OTC fin dal primo giorno... tanto che avevo anche valutato il passaggio a Directa solo per questo).

Borsa Italiana applica semplicemente il regolamento, finchè questo non viene cambiato.
Credo che il delisting sia praticamente obbligatorio dopo 6 mesi fuori dal mercato.
Il 'danno' all'investitore, da quanto ho visto dall'ultima modifica al regolamento, è considerato da Borsa Italiana quasi un danno collaterale.
Purchè si proteggano gli attori principali the show must go on....
 
Ultima modifica:

NoWay

It's time to play the game
Il grosso del mio investimento in SmartETN era nel IT0006750688 e ho atteso il 25 gennaio prima di prendere alcuna decisione, visto che un'autocall risolutrice era possibile. Così è stato e mi ha 'salvato' sul grosso. Sul resto degli investimenti con loro ho venduto, quando è stato di nuovo possibile farlo e i volumi in bid sono aumentati, prendendo le perdite e stop, proprio perchè il caso appariva complesso e foriero comunque di problemi.
Ma garantisco che, nel caso IT0006750688 non fosse andato in autocall e il titolo fosse stato tolto dai mercati regolamentati, io avrei citato in tribunale Cirdan sulla base dei Final Terms non rispettati. Non è affatto secondario, a mio modo di vedere, il fatto che un titolo, venduto con la clausola (== garanzia) di negoziabilità su un mercato regolamentato, venga poi delistato rendendo di fatto impossibile per gli investitori la negoziazione (e il mio broker aveva escluso categoricamente di consentire l'OTC fin dal primo giorno... tanto che avevo anche valutato il passaggio a Directa solo per questo).

Borsa Italiana applica semplicemente il regolamento, finchè questo non viene cambiato.
Credo che il delisting sia praticamente obbligatorio dopo 6 mesi fuori dal mercato.
Il 'danno' all'investitore, da quanto ho visto negli ultimi 6 mesi, è considerato da Borsa Italiana quasi un danno collaterale.
Purchè si proteggano gli attori principali the show must go on....

Fai sempre dei gran giri, ma eviti il punto. Il regolamento dice espressamente che delisting equivale a rimborso forzoso? Se sì, è un conto (l'investitore è cornuto e mazziato). Se no, è tutto un altro discorso (l'investitore deve tenersi il titolo, ma non perde soldi finché l'emittente non fallisce)....
 
Stato
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