Chiarimento in merito al seguente problema:
Isola d’Ischia anni:1993-1996
Immobile in sopraelevazione abusivo.
Si presentò domanda di condono nei termini della Legge 724/94 (II condono) con versamento dell’oblazione.
Il comune senza pronunciarsi circa la richiesta di sanatoria, a seguito di sopralluoghi con sigilli, emise provvedimento di demolizione.
Si ricorse nei termini al TAR contro tale provvedimento e venne accolto.
Il TAR annullò con sospensione dell’ordinanza di demolizione, e tra le varie aggiunse: salve ed impregiudicate le valutazioni tecnico-amministrative spettanti all’Amministrazione in sede di istruttoria della domanda di cui sopra –da una prima disamina degli atti depositati, non emerge alcun elemento che, allo stato, in maniera inequivoca, deponga per la non condonabilità dell’opera.
Alla luce di ciò, ora è da considerare commerciabile il bene?
Grazie per le risposte
Isola d’Ischia anni:1993-1996
Immobile in sopraelevazione abusivo.
Si presentò domanda di condono nei termini della Legge 724/94 (II condono) con versamento dell’oblazione.
Il comune senza pronunciarsi circa la richiesta di sanatoria, a seguito di sopralluoghi con sigilli, emise provvedimento di demolizione.
Si ricorse nei termini al TAR contro tale provvedimento e venne accolto.
Il TAR annullò con sospensione dell’ordinanza di demolizione, e tra le varie aggiunse: salve ed impregiudicate le valutazioni tecnico-amministrative spettanti all’Amministrazione in sede di istruttoria della domanda di cui sopra –da una prima disamina degli atti depositati, non emerge alcun elemento che, allo stato, in maniera inequivoca, deponga per la non condonabilità dell’opera.
Alla luce di ciò, ora è da considerare commerciabile il bene?
Grazie per le risposte