Oh, ricordarsi di questo articolo quando succederà qualcosa (speriamo comunque di no)
“
Non c’erano indizi gravi per i sette indagati”.
Per poi aggiungere: “
Un contatto informatico non significa automaticamente aver partecipato ad una
associazione terroristica”.
Dunque non basta, per la normativa italiana che punisce con pene severe il terrorismo internazionale, l’
aver partecipato alla Jihad attraverso la rete.
Non solo: “Secondo le ultime
norme sulla custodia cautelare – aggiunge il procuratore di Trento – gli indizi devono essere attuali e
alcuni indagati erano in realtà spariti dall’orizzonte investigativo da tempo”.
Il riferimento è alle modifiche dell’articolo 274 del
codice di procedura penale che disciplina la custodia cautelare.
Con la legge 47 del 16 aprile scorso sono stati modificati i presupposti generali necessari per poter richiedere le misure cautelari: il
pericolo di fuga o la
possibilità di compiere reati gravi deve essere, oltre che concreto,
attuale.
Una norma che sta evitando il carcere soprattutto nei casi più complessi dove i tempi per la richiesta cautelare e la relativa decisione del Gip sono spesso lunghissimi.
In questo caso la procura di Trento ha ritenuto, per i sette indagati non inseriti nella nuova richiesta di custodia cautelare, che gli elementi raccolti durante le indagini siano lontani nel tempo (alcune intercettazioni risalgono al 2013) o basati solo sul tracciamento delle attività in rete, non supportate poi da altri riscontri oggettivi.