E' abbastanza remoto, perchè prima delle persone fisiche devono azzerare azioni, bond, conti delle imprese e poi vanno sulle singole persone fisiche...comunque non si tiene conti in una banca dissestata....Intesa, Mediolanum, Credem, Banca Ifis, Fineco, Banca Generali....questi sono i migliori...
I titoli di stato se a lungo 10 anni o comunque sopra i 3 vanno liquidati...senza se e ma.....e prendere solo titoli a breve sotto l'anno quando i tassi vanno sopra la parita'....(se uno vuole stare sui bond altrimenti azioni).
Intanto riflessione.....
EURO DOLLARO VERSO 1, EURO CHF VERSO 1, EURO GBP VERSO 1....GPB USD VERSO 1, USDCHF VERSO 1, USD JPY VERSO 100......
DEvo fare delle precisazioni. La normativa è questa D.Lgs. 180/2015... mettete su google tale decreto legislativo e vi salta fuori il pdf della pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Vi è stata un'ambiguita'. Perchè non ho risposto al quesito specifico ma ho dato delle indicazioni di massima.
a) il quesito era sotto i 100000 euro rischi? mentre ho detto di non stare su una banca in dissesto...questo è un principio di buon senso
b) ho letto che la signora aveva titoli di stato e ho risposto....i titoli di stato a lunga vanno liquidati senza se e ma e prendere solo titoli a breve. OVVIAMENTE quale è la norma giuridica che fa tale differenziazione? nessuna ...sarebbe folle in se. E infatti il mio intento era di natura FINANZIARIA e non GIURIDICA (la normativa del bail in). Perchè principio giuridico è il RISPETTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI....se in un contratto sei parte con un'altro soggetto e hai a tua volta un contratto con un soggetto ancora diverso non puoi far ricadere le conseguenze del primo rapporto SULLE CONSEGUENZE del secondo rapporto semplicemente perchè le parti sono diverse.
Quindi mentre in banca DEPOSITI I SOLDI CHE DIVENTANO UN DEPOSITO IRREGOLARE (in cui una volta che te depositi i soldi LA BANCA DIVENTA PROPRIETARIA ESSA DEGLI STESSI E SORGE UN OBBLIGO SOLO ALLA RICONSEGNA (e cio' è dovuto alla fungibilita' del bene in questione))con i titoli di Stato le parti sono te e lo Stato e non puo' il rapporto contrattuale tra te e la banca dire se fallisco ti prendo i titoli di stato perchè facente parte di un rapporto diverso.
E' come se una societa' ha ricevuto un danno per l'errore di un dipendente di altra societa'. La societa che ha subito un danno non puo' citare in giudizio il dipendente ma cita l'altra societa'...perchè le parti del contratto sono le due societa'. Poi una delle due ha un contratto con il dipendente...il contratto di lavoro, ma il rapporto nulla ha a che vedere con il primo (contratto tra le due societa' dove le parti sono le due societa' appunto)....
Diverso è il caso in cui tu sei il DEBITORE e il creditore ti dice...bene non adempi alle obbligazioni allora ti prendo tutto eccetto i beni di estrema necessita' come tavoli, sedie, etc. (vedi il caso del rapporto cambiario).
Quindi i titoli di stato vanno liquidati perchè è presumibile perdano valore di mercato e non per il bail in.
Concludendo e togliendo ogni dubbio in merito allego l'articolo del decreto che cita le ESCLUSIONI DAL BAIL IN.
Art. 49.
Passività escluse dal bail-in
1. Sono soggette al bail-in tutte le passività, ad eccezione
delle seguenti:
a) i depositi protetti;
b) le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie
garantite, le passività derivanti da contratti derivati
di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a
garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle
attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività
nei confronti dell’amministrazione tributaria ed enti previdenziali,
se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o
altra causa legittima di prelazione;
c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da
parte dell’ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei
clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione
di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da
o per conto di organismi d’investimento collettivo o fondi
di investimento alternativi, a condizione che questi clienti
siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto
fi duciario tra l’ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in
qualità di benefi ciario, a condizione che quest’ultimo sia
protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
e) passività con durata originaria inferiore a sette
giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del
gruppo dell’ente sottoposto a risoluzione;
f) passività con durata residua inferiore a sette giorni
nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento
titoli o di una controparte centrale, nonché dei suoi gestori
o partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione
dell’ente sottoposto a risoluzione ai sistemi;
g) passività nei confronti dei seguenti soggetti:
i) dipendenti, limitatamente alle passività riguardanti
la retribuzione fi ssa, i benefi ci pensionistici o altra
componente fi ssa della remunerazione. Il bail-in è applicato
alla componente variabile della remunerazione,
salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In ogni
caso, esso è applicato alla componente variabile della remunerazione
del personale più rilevante identifi cato ai
sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014;
ii) fornitori di beni o servizi necessari per il normale
funzionamento dell’ente sottoposto a risoluzione;
iii) sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente
ai contributi dovuti dall’ente sottoposto a risoluzione
per l’adesione ai sistemi.
2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o
in parte, dall’applicazione del bail-in passività diverse da
quelle elencate nel comma 1 quando si verifi ca almeno
una delle seguenti condizioni:
a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali
passività in tempi ragionevoli;
b) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata
per:
i) assicurare la continuità delle funzioni essenziali
e delle principali linee di operatività dell’ente sottoposto
a risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la
propria operatività e la fornitura di servizi chiave;....omissis