Al momento stabilito per l'inizio delle operazioni dell'elezione del Sommo Pontefice, tutti i Cardinali elettori dovranno aver avuto e preso conveniente sistemazione nella cosiddetta Domus Sanctae Marthae, costruita di recente nella Città del Vaticano.
Se ragioni di salute, comprovate previamente dall'apposita Congregazione Cardinalizia, esigono che qualche Cardinale elettore abbia presso di sé, anche nel periodo dell'elezione, un infermiere, si dovrà provvedere che anche a questi sia assicurata una dimora opportuna.
Commento:
Per la prima volta nella storia, si è provveduto a trovare una decorosa sistemazione del Sacro Collegio all'interno del territorio Vaticano, con la costruzione di alloggi stabili e dignitosi.
Il testo della UDG vincola l'alloggio degli elettori in modo esclusivo alla
Domus Sanctae Marthae senza l'opportunità di procurarsi una abitazione in altro luogo. Si sottrae alle competenze della Congregatio generalis la possibilità di optare per un alloggio alternativo agli elettori, che dovrà essere tassativamente la Domus Sanctae Marthae. Coloro che stabilmente alloggiano nella suddetta Domus, dovranno trasferirsi in altro luogo.
Si deve perciò desumere che tutti i permessi di soggiorno nel suddetto palazzo, che si è soliti concedere Sede plena, sono soggetti ad una clausola: nel momento in cui la Sede si rende vacante tutti i permessi di alloggio in questi locali sono sospesi. Inoltre la sospensione di detto provvedimento verrà meno nel momento in cui il nuovo Pontefice così ordinerà, sia personalmente che tramite suoi delegati.
La Domus Sanctae Marthae è composta da due blocchi paralleli, il piano interrato è in comune ai due blocchi ed è destinato ad ambienti di servizio. Il piano terra in comune, con saloni di ricevimento, soggiorno e sala da pranzo. Poi l'edificio si divide sviluppandosi in due blocchi di cinque piani, destinati ad abitazione. La Cappella, dedicata allo Spirito Santo, ha una capienza di circa 170 persone: 120 sedute e 50 circa in piedi. Le stanze sono 105 suites, 26 stanze singole e un appartamento di rappresentanza per un totale di 132 alloggi, tutti dotati dei rispettivi servizi.
Siamo ormai lontani dai precedenti alloggi. Durante il Conclave di Giovanni Paolo II, come negli immediati precedenti, l'alloggio era spartano: letto militare, catino, brocca d'acqua e un piccolo tavolo per scrittoio. Finestre chiuse e con gli infissi sigillati. La mancanza di riservatezza reciproca suscitava disagi psicologici nei Cardinali poco allenati ad una convivenza forzata e disagiata. Spesso, per entrare in una camera, si doveva transitare per un'altra; c'era un bagno ogni dieci persone, spesso lontano, anche a sessanta metri di distanza dal proprio alloggio . Un primo adempimento, già accennato a suo tempo, riguarda la preparazione e l'assegnazione degli alloggi, che dovrà avvenire prima dell'ingresso in Conclave, secondo quanto disposto al n. 13/h. Al momento dell'estrazione delle stanze, pur non essendo presenti tutti i Cardinali, si dovranno comunque mantenere disponibili tante stanze quante sono state le lettere di convocazione inviate dal Cardinal Decano. Il numero massimo di stanze da riservarsi al Collegio dovrebbe essere pertanto di 120.
Rimangono inoltre a disposizione un massimo di 12 camere. Se i convocati fossero di numero inferiore a 120, o se qualche convocato avesse fatto pervenire formalmente un documento che attesti l'impossibilità personale ma oggettiva a rispondere all'atto di convocazione del Cardinal Decano , avremmo a disposizione un numero superiore di alloggi.
Gli eventuali "infermieri" dei Cardinali dovranno prendere alloggio possibilmente nella stessa suites, salvo il caso in cui a qualche Cardinale toccasse in sorte la stanza singola; in tal caso si dovrà provvedere ad un altro alloggio per l'infermiere.
Hanno la precedenza dopo i Cardinali elettori, a ricevere alloggio nella Domus il Segretario del Collegio Cardinalizio, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, due Cerimonieri, due addetti alla Sacrestia Pontificia, un ecclesiastico scelto dal Cardinal Decano o da chi ne fa le veci, secondo quanto disposto al n. 46. Esauriti gli alloggi disponibili nella Domus Sanctae Marthae, si dovranno convenientemente alloggiare, quanti a giusto titolo ne hanno diritto, come previsto al n. 46, in altri spazi predisposti in territorio Vaticano, come già disposto al n. 13/c.
La Costituzione divide l'assegnazione degli alloggi dei Cardinali elettori dagli alloggi di quanti indicati al n. 46, come si evince dai nn. 13/h e 46. Non si riesce a comprendere dal n. 13/c quale collocazione dovranno ricevere gli eventuali aegrorum ministri presenti , poiché non sono espressamente riportati nel n. 46. Quanti dovranno fare servizio d'assistenza ai Cardinali infermi, dopo avere ottenuto l'approvazione dalla Congregatio generalis, dovranno emettere il giuramento di cui ai nn. 47 e 48. Sono infatti da considerarsi nella medesima condizione giuridica di quanti menzionati al n. 46. Queste persone non necessitano di una particolare qualifica medica. Fondamentale è la richiesta da parte del Cardinale infermo alla Congregatio particularis e l'indispensabile placet della Congregatio, per alloggiare presso di sè il chierico o laico che è solito assisterlo, o che desidera che lo assista. L'approvazione o il rifiuto del permesso non deve vertere sulla competenza medica del candidato ma in primis sull'effettiva necessità di assistenza del Cardinale richiedente e sulle qualità del candidato in campo morale e religioso.