Il risultato è la confusione totale dove può capitare, come in questi giorni, di sentire opinioni di tutti i tipi riguardo, per esempio, l’ultimo provvedimento sullo short selling. Ci sono banche che cercano di vietare completamente l’operatività short anche per finalità di copertura (o impongono al cliente azioni e manleve scritte col “sangue”) e altre che sostanzialmente consentono nella realtà anche lo short puro purchè il cliente se ne assuma tutte le responsabilità, rifugiandosi anche dietro al fatto che il provvedimento (ed è vero) non è il massimo della chiarezza.
A questo poi occorre aggiungere il fatto che nessun casinò vorrebbe che ai suoi giocatori fosse impedito di giocare e quindi un po’ di confusione sull’interpretazione fa persino “gioco” ad alcuni operatori i cui proventi principali derivano proprio dalla compravendita di future e derivati.
I punti controversi di una normativa scritta sotto il sole d’agosto
Cosa dice la Consob sui punti controversi? Dopo l’entrata in vigore del provvedimento sono stati già pubblicate diverse FAQ segno, come sostiene più di un trader, che
“dalla stesura originaria non si è capito una mazza”.
A onore del vero va detto che le FAQ (le risposte alle domande più frequenti) sono state pubblicate quasi in carta carbone nei contenuti anche sui siti della
Autoritè des Marchès Financiers , della
Financial Service and Markets Authority belga, della
Comision Nacional del Mercado de Valores, della
Hellenic Republic Capital Market Commision o della nostrana
Consob.
Segno evidente che il problema vero di questo provvedimento è che è stato scritto male o in modo incompleto a livello “comunitario”.
Ma cosa dice in sintesi questo provvedimento ?
Possiamo dire, dopo alcune settimane dell’entrata in vigore e dalla lettura della FAQ di Consob, quello che in sintesi abbiamo capito fra le norme principali dopo aver letto il provvedimento originario e tutti gli aggiornamenti successivi che si susseguono come foglie che cadono:
- non è possibile andare short sulle azioni dei titoli bancari e finanziari che fanno parte degli elenchi (qui è possibile vedere la lista completa);
- se si era short su questi titoli prima dell’entrata in vigore del provvedimento (ovvero il 12 agosto) direttamente o tramite derivati (come futures, Etf short, put e altri strumenti “diabolici”) non c’è obbligo di ricoprirsi;
- non è consentito (anche intraday) aprire nuove posizioni short dall’entrata in vigore del provvedimento né tramite titoli, né tramite futures, Etf short, covered, certificati e altri derivati se l’indice sottostante il derivato include strumenti finanziari oggetto del divieto. In pratica vendere Fib e Mini Fib o Etf short solo per puntare sul ribasso non è possibile più farlo fino al 30 settembre, data in cui è stata prorogato il provvedimento;
- se un investitore deteneva prima dell’entrata in vigore della norma una posizione short e vuole effettuare il cosiddetto roll-over (ovvero traslarla in un mercato a termine su una successiva scadenza) questo è consentito a patto naturalmente di non incrementare la posizione short originaria;
Ma è possibile andare short con finalità di copertura? Ovvero se si ha una posizione al rialzo (long) su determinati titoli e si vuole proteggerla con un’operazione short sui derivati, ad esempio vendendo Fib o Mini Fib, è consentito?
Qui il sito della Consob, ma in realtà anche quello delle altre autorità di controllo estere che hanno adottato simili provvedimenti, non fa chiarezza ma anzi sembra voler confondere le acque, nascondendosi dietro un dito.
L’autorità di controllo italiana dice, infatti, nelle FAQ che gli investitori con posizioni lunghe aperte sul mercato azionario o su di un paniere tra quelle incluse nell’elenco ex Delibera 17902 possono coprire il relativo rischio mediante operatività in derivati o in altri strumenti finanziari (ad esempio Etf) su indice.
Tutto chiaro? No, perché nel capoverso successivo dice “
che l’assunzione di posizioni nette corte in strumenti finanziari che possono rinvenire dalla negoziazione di derivati o altri strumenti finanziari su indice” è permessa “purchè siano marginali e a patto che la negoziazione sia finalizzata a coprire il rischio complessivo del proprio portafoglio”.
Che significa? Poniamo che abbiate un giardinetto di titoli dal valore di 75 mila euro e magari vi siete sbarazzati (e bene per voi vedendo le attuale quotazioni) negli scorsi mesi dei titoli bancari e assicurativi. Se vendete (ovvero andate “short” o corti) di un contratto sul future FTSE MIB (Fib) di fatto andate in questo modo implicitamente io sinteticamente anche short di titoli bancari e assicurativi che sono oggetto del divieto (Azimut, Intesa, Unicredit, Banco Popolare, Mediolanum, Mediobanca etc…).
Sapendo che il peso di questi titoli bancari-assicurativi come capitalizzazione sul derivato della Borsa Italiana sul più importante derivato (il Fib) è di circa il 35% è possibile andare short con finalità di copertura (un’arma importante a disposizione dei risparmiatori per proteggersi nelle fasi avverse e non proprio un qualcosa di speculativo) se non si posseggono nella posizione long nella stessa percentuale questi settori e titoli?
Ovvero se io sono al rialzo su un paniere di titoli (e non posseggo quasi alcun titolo bancario e assicurativo oggetto del divieto o il loro peso nel portafoglio è trascurabile e nell’ordine di pochi punti percentuali) per 100 e vado al ribasso per analogo importo attraverso per esempio il Fib o miniFib (che include anche i titoli oggetto del divieto per un peso di circa il 35%) posso farlo?
Per avere una risposta definitiva a questa domanda occorre forse affidarsi a Renucio Boscolo, considerato il più importante interprete delle terzine di Nostradamus o organizzare una spedizione capitanata da Indiana Jones a rovistare gli uffici di Stevev Maijoor, presidente della European Securities and Markets Authority (Esma), l’autorità europea sui mercati finanziari per verificare se in qualche appunto a qualche super esperto sia venuto in mente di stabilire a quanto ammonta la “modica quantità” o sia almeno passato per la testa.
Inutile avere, infatti, una risposta chiara dalla Consob come dalla Amf francese su questo punto. Chi ci ha provato (compresi noi) si è trovato per ora di fronte a un muro di gomma. I super tecnici delle autorità di controllo di mezza Europa scrivono in un provvedimento che è consentito operare al ribasso con finalità di copertura purchè la posizione short complessiva sui titoli bancari-assicurativi oggetto del divieto sia “marginale” (“à la marge” in francese) ma non definiscono cosa intendono per marginale.
Il 2, il 5, 10, 25 o 35 per cento? Chi lo capisce è bravo e la Consob nei quesiti posti dai risparmiatori e dagli operatori su questa tema non si sbottona: “La Consob (così come le altre Autorità europee che hanno adottato analoghe misure di divieto) non ha definito un “livello” di marginalità” risponde ai risparmiatori che chiedono lumi su questo punto.
Inutile dire che questa vaghezza è fonte di grande irritazione per banche, sim, operatori e trader e contribuisce a creare solo confusione e atteggiamenti diversi da banca a banca, da sim a sim.
Marginale nel dizionario dei sinonimi significa
accessorio, secondario, trascurabile, inessenziale, irrilevante e sarebbe bello che invece che consultare il Devoto-Oli, la Treccani o gli esperti dell’Accademia della Crusca chi opera a Piazza Affari possa avere una risposta chiara dalla Consob in merito che prima di emanare una norma “fotocopia” (come suggeriscono diversi operatori e responsabili titoli interpellati che nell’anonimato non si esprimono proprio con parole di grande apprezzamento verso la Consob e i Vegas boys) la valuti attentamente e criticamente, fornendo il proprio contributo.