Idee e grafici. - Cap. 1 (4 lettori)

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Ansaldo esce dal ftse-mib ed al suo posto entra Banca Pop dell'Emilia Romagna......avevamo proprio bisogno di un'altra banca! Di questo passo arriviamo a 7000 di indice. Poveri noi
 

dondiego49

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QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DEL PROVVEDIMENTO CHE VIETA LE VENDITE ALLO SCOPERTO

30 agosto 2011 By Salvatore Gaziano Lascia un commento
(in versione leggermente ridotta questo articolo è stato anche pubblicato sul sito di Milano Finanza al seguente indirizzo: questa è la versione completa)
I mercati finanziari attuali possono essere controllati da tecnocrati e politici con qualche risultato in presenza di forti discese? A poche settimane dall’entrata in vigore dalla direttiva di autorità di controllo del mercato italiano, greco, francese, spagnolo e belga che hanno imposto, a partire dal 12 Agosto 2011 (poi prorogato in Italia fino a fine settembre), il divieto di vendite allo scoperto per una serie di titoli azionari facenti parte del comparto bancario/assicurativo, la risposta sembra essere più negativa che positiva.
Se si guarda a Piazza Affari dopo i primi due giorni dall’entrata in vigore del provvedimento a venerdì scorso, nel periodo di stop allo short selling, i titoli bancari hanno perso l’8,3% (contro il -6,85% dell’indice generale) ma questa decisione ha generato un’altra serie di effetti collaterali che i “controllori” non avevano forse considerato.
Essendo il divieto operante solo su determinati titoli e solo nei Paesi che hanno aderito a questo provvedimento si è, infatti, verificato un doppio fenomeno che sarebbe forse riduttivo considerare solo casuale (e non causale) o effetto di uno sciame sismico.
E’ successo, infatti, che nei Paesi dove questo divieto non era in vigore, come la Germania, si è assistito a una forte discesa (-7,6%) delle quotazioni, come rilevato da molti addetti ai lavori, perchè chi non poteva andare short in alcuni nazioni ha deciso di farlo in altre nazioni dove era consentito.
Inoltre come altro effetto collaterale è accaduto che i titoli industriali, dall’entrata in vigore del provvedimento, hanno accentuato discesa e volatilità (l’indice DJSx Industrial in Europa ha perso oltre il 6%). Un effetto anche qui, nell’interpretazione di diversi analisti, della decisione di investitori e hedge fund di andare al ribasso comunque sugli altri titoli non inclusi nella lista “nera” come i titoli non bancari.
Si può imbrigliare un fiume che esonda? Le autorità di controllo e i politici (per quanto non sia chiaro chi ha avuto veramente questa bella pensata) hanno provato a mettere una diga da una parte (vietando lo short su alcuni titoli e in alcuni Paesi) ma non hanno probabilmente considerato che la furia dell’acqua avrebbe comunque cercato nuovi percorsi alternativi, facendo comunque danni in altri modi e sistemi.
Peraltro, come ha rilevato più di un osservatore e commentatore il fatto che le autorità di controllo si siano mosse con alcune defezioni importanti (come la Germania dove vale solo il divieto per lo short selling senza prestito dei titoli e dove qualche seduta fa senza ragioni apparenti l’indice ha perso il 4% in poche ore) e non sia allargato ad altri asset (come i Credit Default Swap), a a tutti i broker stranieri o titoli non ha impedito certo la speculazione al ribasso. Soprattutto degli investitori e operatori più grandi a danno di quelli piccoli che vedono invece la loro operatività limitata.
Tanti dubbi e confusione ancora sul provvedimento: e ogni banca e sim lo interpreta a modo suo in mancanza di regole chiare
Quella della mancanza di coordinamento fra autorità ma soprattutto di mancanza di chiarezza su questa normativa è un altro tasto dolente. Quando si scrive un provvedimento rivolto agli investitori sarebbe buona cosa scriverlo in modo chiaro, completo e a prova di dubbi e interpretazioni.
Purtroppo l’andazzo (si veda anche il recente provvedimento finanziario che ha riguardato il dossier sui titoli con l’aumento dell’imposta di bollo ma gli esempi che si possono fare sono quasi infiniti come la normativa sulla consulenza finanziaria indipendente) è quello di scrivere provvedimenti “concept” che nella loro reale applicazione si dimostrano zeppi di buchi e omissioni. E che necessitano poi di circolari esplicative, faq, simposi, convegni e chiarimenti come se le leggi e le norme di uno Stato o di un’autorità fossero scritte da qualche epigono di Nostradamus che ha poi bisogno di ulteriori interpretazioni e dove tutti possono dire la propria, non capendo nessuno in modo certo che cosa vuole veramente dire il legislatore.
E qui il dibattito si infervora (dalle opinioni raccolte fra operatori istituzionali, trader, risparmiatori e operatori) se questa “ignoranza” è in buona o mala fede.
Se soprattutto i politici che “legiferano” e danno l’indirizzo conoscono veramente la materia su cui deliberano e se i “tecnici” che li affiancano nella stesura attuativa o dovrebbero fornire la loro opinione e competenza sono realmente esperti di quella materia e in grado di fornire vero valore aggiunto in grado di rendere le norme chiare (facilmente comprensibili e privi di equivoci), semplici (concise, esenti da elementi superflui) e precise (prive di indeterminatezza). L’abc del diritto. Quello che promette il portale del diritto dell’Unione Europea sugli atti della legislazione comunitaria (si veda eur-lex.europa.eu/it/techleg/1.htm)


Anche perché una banca o una sim che si trova da un giorno all’altro a comunicare ai propri clienti la normativa partorita con questo andazzo non sa spesso che pesci pigliare: i sistemi informatici non sono stati progettati perché da un giorno all’altro qualsiasi pensiero più o meno delirante di un burocrate, tecnocrate o politico venga trasformato in righe di codice. Bisogna poi informare i clienti e questi non hanno tutti frequentato la London School of Economics come il master in “Dalla stele di Rosetta all’interpretazione delle leggi e normative finanziarie in Italia”.
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dondiego49

Forumer storico
Il risultato è la confusione totale dove può capitare, come in questi giorni, di sentire opinioni di tutti i tipi riguardo, per esempio, l’ultimo provvedimento sullo short selling. Ci sono banche che cercano di vietare completamente l’operatività short anche per finalità di copertura (o impongono al cliente azioni e manleve scritte col “sangue”) e altre che sostanzialmente consentono nella realtà anche lo short puro purchè il cliente se ne assuma tutte le responsabilità, rifugiandosi anche dietro al fatto che il provvedimento (ed è vero) non è il massimo della chiarezza.
A questo poi occorre aggiungere il fatto che nessun casinò vorrebbe che ai suoi giocatori fosse impedito di giocare e quindi un po’ di confusione sull’interpretazione fa persino “gioco” ad alcuni operatori i cui proventi principali derivano proprio dalla compravendita di future e derivati.

I punti controversi di una normativa scritta sotto il sole d’agosto



Cosa dice la Consob sui punti controversi? Dopo l’entrata in vigore del provvedimento sono stati già pubblicate diverse FAQ segno, come sostiene più di un trader, che “dalla stesura originaria non si è capito una mazza”.
A onore del vero va detto che le FAQ (le risposte alle domande più frequenti) sono state pubblicate quasi in carta carbone nei contenuti anche sui siti della Autoritè des Marchès Financiers , della Financial Service and Markets Authority belga, della Comision Nacional del Mercado de Valores, della Hellenic Republic Capital Market Commision o della nostrana Consob.
Segno evidente che il problema vero di questo provvedimento è che è stato scritto male o in modo incompleto a livello “comunitario”.
Ma cosa dice in sintesi questo provvedimento ?
Possiamo dire, dopo alcune settimane dell’entrata in vigore e dalla lettura della FAQ di Consob, quello che in sintesi abbiamo capito fra le norme principali dopo aver letto il provvedimento originario e tutti gli aggiornamenti successivi che si susseguono come foglie che cadono:
- non è possibile andare short sulle azioni dei titoli bancari e finanziari che fanno parte degli elenchi (qui è possibile vedere la lista completa);
- se si era short su questi titoli prima dell’entrata in vigore del provvedimento (ovvero il 12 agosto) direttamente o tramite derivati (come futures, Etf short, put e altri strumenti “diabolici”) non c’è obbligo di ricoprirsi;
- non è consentito (anche intraday) aprire nuove posizioni short dall’entrata in vigore del provvedimento né tramite titoli, né tramite futures, Etf short, covered, certificati e altri derivati se l’indice sottostante il derivato include strumenti finanziari oggetto del divieto. In pratica vendere Fib e Mini Fib o Etf short solo per puntare sul ribasso non è possibile più farlo fino al 30 settembre, data in cui è stata prorogato il provvedimento;
- se un investitore deteneva prima dell’entrata in vigore della norma una posizione short e vuole effettuare il cosiddetto roll-over (ovvero traslarla in un mercato a termine su una successiva scadenza) questo è consentito a patto naturalmente di non incrementare la posizione short originaria;
Ma è possibile andare short con finalità di copertura? Ovvero se si ha una posizione al rialzo (long) su determinati titoli e si vuole proteggerla con un’operazione short sui derivati, ad esempio vendendo Fib o Mini Fib, è consentito?
Qui il sito della Consob, ma in realtà anche quello delle altre autorità di controllo estere che hanno adottato simili provvedimenti, non fa chiarezza ma anzi sembra voler confondere le acque, nascondendosi dietro un dito.
L’autorità di controllo italiana dice, infatti, nelle FAQ che gli investitori con posizioni lunghe aperte sul mercato azionario o su di un paniere tra quelle incluse nell’elenco ex Delibera 17902 possono coprire il relativo rischio mediante operatività in derivati o in altri strumenti finanziari (ad esempio Etf) su indice.
Tutto chiaro? No, perché nel capoverso successivo dice “che l’assunzione di posizioni nette corte in strumenti finanziari che possono rinvenire dalla negoziazione di derivati o altri strumenti finanziari su indice” è permessa “purchè siano marginali e a patto che la negoziazione sia finalizzata a coprire il rischio complessivo del proprio portafoglio”.
Che significa? Poniamo che abbiate un giardinetto di titoli dal valore di 75 mila euro e magari vi siete sbarazzati (e bene per voi vedendo le attuale quotazioni) negli scorsi mesi dei titoli bancari e assicurativi. Se vendete (ovvero andate “short” o corti) di un contratto sul future FTSE MIB (Fib) di fatto andate in questo modo implicitamente io sinteticamente anche short di titoli bancari e assicurativi che sono oggetto del divieto (Azimut, Intesa, Unicredit, Banco Popolare, Mediolanum, Mediobanca etc…).
Sapendo che il peso di questi titoli bancari-assicurativi come capitalizzazione sul derivato della Borsa Italiana sul più importante derivato (il Fib) è di circa il 35% è possibile andare short con finalità di copertura (un’arma importante a disposizione dei risparmiatori per proteggersi nelle fasi avverse e non proprio un qualcosa di speculativo) se non si posseggono nella posizione long nella stessa percentuale questi settori e titoli?
Ovvero se io sono al rialzo su un paniere di titoli (e non posseggo quasi alcun titolo bancario e assicurativo oggetto del divieto o il loro peso nel portafoglio è trascurabile e nell’ordine di pochi punti percentuali) per 100 e vado al ribasso per analogo importo attraverso per esempio il Fib o miniFib (che include anche i titoli oggetto del divieto per un peso di circa il 35%) posso farlo?
Per avere una risposta definitiva a questa domanda occorre forse affidarsi a Renucio Boscolo, considerato il più importante interprete delle terzine di Nostradamus o organizzare una spedizione capitanata da Indiana Jones a rovistare gli uffici di Stevev Maijoor, presidente della European Securities and Markets Authority (Esma), l’autorità europea sui mercati finanziari per verificare se in qualche appunto a qualche super esperto sia venuto in mente di stabilire a quanto ammonta la “modica quantità” o sia almeno passato per la testa.
Inutile avere, infatti, una risposta chiara dalla Consob come dalla Amf francese su questo punto. Chi ci ha provato (compresi noi) si è trovato per ora di fronte a un muro di gomma. I super tecnici delle autorità di controllo di mezza Europa scrivono in un provvedimento che è consentito operare al ribasso con finalità di copertura purchè la posizione short complessiva sui titoli bancari-assicurativi oggetto del divieto sia “marginale” (“à la marge” in francese) ma non definiscono cosa intendono per marginale.
Il 2, il 5, 10, 25 o 35 per cento? Chi lo capisce è bravo e la Consob nei quesiti posti dai risparmiatori e dagli operatori su questa tema non si sbottona: “La Consob (così come le altre Autorità europee che hanno adottato analoghe misure di divieto) non ha definito un “livello” di marginalità” risponde ai risparmiatori che chiedono lumi su questo punto.
Inutile dire che questa vaghezza è fonte di grande irritazione per banche, sim, operatori e trader e contribuisce a creare solo confusione e atteggiamenti diversi da banca a banca, da sim a sim.
Marginale nel dizionario dei sinonimi significa accessorio, secondario, trascurabile, inessenziale, irrilevante e sarebbe bello che invece che consultare il Devoto-Oli, la Treccani o gli esperti dell’Accademia della Crusca chi opera a Piazza Affari possa avere una risposta chiara dalla Consob in merito che prima di emanare una norma “fotocopia” (come suggeriscono diversi operatori e responsabili titoli interpellati che nell’anonimato non si esprimono proprio con parole di grande apprezzamento verso la Consob e i Vegas boys) la valuti attentamente e criticamente, fornendo il proprio contributo.
 

dondiego49

Forumer storico
“Ci sarà sicuramente qualcuno a Roma che ne capirà di derivati e short e fra questi sicuramente il commissario Consob Michele Pezzinga con un passato operativo in Akros, Eptasim e Centrosim – suggerisce un trader – invece che poi intervenire con FAQ, interpretazioni ex post, risposte sibilline e smozzicate o silenzi imbarazzati o imbarazzanti”.

“Siccome la Consob italiana non risulta che sia stata ancora commissariata da Parigi o Berlino – spiega un altro trader – sarebbe auspicabile che Vegas e i suoi funzionari chiarissero veramente e in modo comprensibile tutti i dubbi sulla normativa”.

Questo è quello che si dice lontani dalle orecchie di Consob, come carbonari, fra gli operatori bancari e i trader anche se nessuno è disposto a dirlo pubblicamente. Ma siccome non siamo nell’Unione Sovietica di Stalin o nella Libia di Gheddafi ci sembra giusto come MoneyReport.it (fornire un’informazione indipendente vuol dire anche questo e non nascondersi dietro un dito) riportare il sentiment attuale nei confronti della Consob, ben lieti di ospitare un eventuale risposta dell’authority e chiarimento ai punti sollevati (ci abbiamo provato nell’ultima settimana con telefonate e email ma inutilmente con il supporto dello stesso ufficio stampa della Consob che si trova a gestire sicuramente una situazione antipatica se i propri funzionari comunicano, volenti o nolenti, in questo modo).
Le sanzioni per chi trasgredisce il divieto di operare short

Ma cosa rischia chi viola questo provvedimento? La Consob ricorda in merito che le sanzioni sono quelle previste nell’articolo dal Testo Unico della Finanza per l’ostacolo alle funzioni di vigilanza. Quello che prevede “fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila“.
L’autorità di controllo può fare dei controlli a campione presso gli intermediari e richiedere, infatti, i nominativi dei shortisti.
Andare al ribasso su Intesa, Unicredit, Mediolanum e compagnia (magari inconsapevolmente e per effetto anche di una normativa oscura e mal scritta e chiarita a spizzichi e bocconi) merita per un piccolo risparmiatore o trader (diverso è il caso per un istituzionale) una simile pena? Sono proprio i piccoli speculatori e i trader gli “untori” a cui dare la caccia? La colpa della crisi delle Borse e di buona parte dell’economia occidentale è ascrivibile a queste categorie con normative oscure in alcuni punti perfino per chi le ha stilate?
Noi crediamo di no e non per demagogia.
E non pensiamo di essere i soli.
 

Francy52

Forumer storico
“Ci sarà sicuramente qualcuno a Roma che ne capirà di derivati e short e fra questi sicuramente il commissario Consob Michele Pezzinga con un passato operativo in Akros, Eptasim e Centrosim – suggerisce un trader – invece che poi intervenire con FAQ, interpretazioni ex post, risposte sibilline e smozzicate o silenzi imbarazzati o imbarazzanti”.

“Siccome la Consob italiana non risulta che sia stata ancora commissariata da Parigi o Berlino – spiega un altro trader – sarebbe auspicabile che Vegas e i suoi funzionari chiarissero veramente e in modo comprensibile tutti i dubbi sulla normativa”.

Questo è quello che si dice lontani dalle orecchie di Consob, come carbonari, fra gli operatori bancari e i trader anche se nessuno è disposto a dirlo pubblicamente. Ma siccome non siamo nell’Unione Sovietica di Stalin o nella Libia di Gheddafi ci sembra giusto come MoneyReport.it (fornire un’informazione indipendente vuol dire anche questo e non nascondersi dietro un dito) riportare il sentiment attuale nei confronti della Consob, ben lieti di ospitare un eventuale risposta dell’authority e chiarimento ai punti sollevati (ci abbiamo provato nell’ultima settimana con telefonate e email ma inutilmente con il supporto dello stesso ufficio stampa della Consob che si trova a gestire sicuramente una situazione antipatica se i propri funzionari comunicano, volenti o nolenti, in questo modo).
Le sanzioni per chi trasgredisce il divieto di operare short

Ma cosa rischia chi viola questo provvedimento? La Consob ricorda in merito che le sanzioni sono quelle previste nell’articolo dal Testo Unico della Finanza per l’ostacolo alle funzioni di vigilanza. Quello che prevede “fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila“.
L’autorità di controllo può fare dei controlli a campione presso gli intermediari e richiedere, infatti, i nominativi dei shortisti.
Andare al ribasso su Intesa, Unicredit, Mediolanum e compagnia (magari inconsapevolmente e per effetto anche di una normativa oscura e mal scritta e chiarita a spizzichi e bocconi) merita per un piccolo risparmiatore o trader (diverso è il caso per un istituzionale) una simile pena? Sono proprio i piccoli speculatori e i trader gli “untori” a cui dare la caccia? La colpa della crisi delle Borse e di buona parte dell’economia occidentale è ascrivibile a queste categorie con normative oscure in alcuni punti perfino per chi le ha stilate?
Noi crediamo di no e non per demagogia.
E non pensiamo di essere i soli.

ecco il Francescone !!!!!!!!!!!!!
 
Stato
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