Scheda a cura del Patronato Inac-CIA e redazione Melting Pot
Assegno sociale INPS - L’importo per il 2013
Nuovo importo di 5.749,90 € l’anno
L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2013 è stato ritoccato dall’INPS a
442,30 €, pari a
5.749,90 € l’anno.
Cos’è l’assegno sociale?
L’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi. Spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. E’ erogato dall’INPS a coloro che abbiano almeno 65 anni di età e non arrivano a totalizzare un reddito annuo di 5.749,90 €, e spetta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.
La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente:
’assegno sociale è sempre liquidato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto.
Nell’anno successivo l’Inps opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.
L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.
L’assegno non è reversibile ai familiari superstiti e non è esportabile oltre i confini italiani
A chi spetta?
Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani che:
hanno compiuto
65 anni e 3 mesi di età;
risiedono effettivamente ed abitualmente
in Italia;
sono
sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo
inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, possono fare domanda di assegno sociale, qualora sussistano tutti i requisiti richiesti:
a)
i cittadini extracomunitari - inclusi i familiari di cittadini comunitari o italiani - in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e i rispettivi familiari ricongiunti*;
(*) La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la limitazione all’accesso alle prestazioni di assistenza sociale, anche non su base contributiva, ai soli lungo soggiornati, pertanto l’assegno sociale può essere richiesto anche dai totolari di permesso di soggiorno ordinario.}
b)
i cittadini extracomunitari ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;
c)
i cittadini comunitari, regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di residenza ed i rispettivi familiari ricongiunti, sia comunitari che extracomunitari.
Dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Come presentare la domanda?
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
tramite il patronato INAC
avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto,
www.inps.it
contattando il contact center integrato, al
numero verde 803164
Quando spetta?
L’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).
Quanto spetta?
La misura massima dell’assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato.
In relazione all’entità del reddito personale e/o coniugale, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.
L’importo mensile dell’assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.
L’importo dell’assegno sociale è rilevante sotto diversi profili perché è il
parametro:
per l’autorizzazione all’ingresso per il
ricongiungimento familiare: lo straniero che chiede di essere autorizzato a farsi raggiungere dalle categorie stabilie dalla nuova normativa entrata in vigore il 5 novembre 2009, deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere;
per rilascio del
permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare e subordinato al possesso di questo requisito di reddito minimo (art. 9 TU);
impossibile invece utilizzare l’importo dell’assegno sociale quale limite per il rinnovo del permesso di soggiorno o per l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, che invece devono prevedere una valutazione più complessa sulla situazione.
Ecco la nuova tabella dei redditi (L’importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità)
Richiedente - 5.749,90 € annui - 442,30 € mensili
1 familiare - 8.624,85 € annui - 663,45 € mensili
2 familiari - 11.499,8 € annuali - 884,6 € mensili
3 familiari - 14.374,75 € annuali - 1.105,75 € mensili
4 familiari - 17.249,7 € annuali - 1.326,9 € mensili
2 o più minori di 14 anni - 11.449,8 € annuali - 884,6 € mensili
2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.374,75 € annuali - 1.105,75 € mensili