se é illegittima, l'iniziativa, ci penserà la ue ...non pensi ?
si
L’assegno sociale viene riconosciuto ai cittadini in indigenti condizioni economiche. Si tratta di una prestazione di carattere assistenziale attiva dal 1° gennaio 1996, momento in cui ha sostituito la pensione sociale e le relative maggiorazioni (circ. 208/1996).
Caratteristiche dell’assegno sociale:
non è gravato da imposte
non è reversibile ai familiari superstiti
è inesportabile (circ. 15/1993 – circ. 82/2000, punto 3).
non è cedibile, non è sequestrabile e non è pignorabile.
Requisiti assegno sociale:
Cittadinanza italiana (regolata dalla l. 91/1992 e dai relativi regolamenti di esecuzione introdotti con d.p.r. 572/1993 e d.p.r. 362/1994)
Residenza effettiva ed abituale in Italia (dimora stabile nel paese)
65 anni di età (compiuti)
Particolari condizioni reddituali personali e del coniuge (redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge)
La verifica di tali requisiti è fatta di anno in anno, per tale ragione l’assegno sociale sarà liquidato provvisoriamente in base al reddito presunto; nell’anno successivo a quello di liquidazione l’Inps (accertate il possesso dei requisiti) procederà alla liquidazione definitiva, alla modifica o alla sospensione del beneficio.
Destinatari assegno sociale:
Oltre a tutti coloro che posseggono i requisiti di cui sopra, hanno diritto all’assegno sociale (alle stesse condizioni di età e di reddito):
i cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia (circ. 53431/1970);
coloro che sono considerati "rifugiati politico" e detengono lo "status di protezione sussidiaria" ed i rispettivi coniugi ricongiunti (circ. 175/1983, art. 2 e 22 del d.lgs 251/2007, msg. 4090 del 23.3.2007);
i detenuti, indipendentemente dalla durata della pena alla quale siano stati condannati (circ. 703/1971);
i cittadini di Stati membri dell’ Unione Europea, residenti in Italia
gli stranieri o apolidi titolari permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo. A partire dall’aprile 2007 i cittadini comunitari ed i loro familiari a carico che risiedono regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, possono fare richiesta, in presenza degli altri requisiti, dell'assegno sociale (d. lgs. 30/2007). Con decorrenza dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all'assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni (L.133/2008, art. 20, c.10).
praticamente a tutti
per quanto riguarda la ue e' roba loro quindi credo che se ne freghino altamente