NEMO REGERE POTEST,NiSI QUI ET REGI..NESSUNO PUO'REGNARE SE NON PUO'ESSERE...

olly®

DIO E'DONNA!!!
...anche suddito!!!Buongiorno lurida e ormai da tutti definita,schifosa famiglia!:D:D:DNevica e nevicherà dicono,anche in maniera pesante forse,quindi,l'unica cosa da dover fare,è quella di andare direttamente alla fonte,in montagna!!:D:D:DLassù,dove il silenzio è la norma,lassù dove osano le aquile,lassù dove troveremo chi si farà un Bocchino,lassù dove l'unica via rimasta è quella di scendere giù,lassù dove il sole sarà più intenso e lucente che mai!!!:D:D:D
 

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...anche suddito!!!Buongiorno lurida e ormai da tutti definita,schifosa famiglia!:D:D:DNevica e nevicherà dicono,anche in maniera pesante forse,quindi,l'unica cosa da dover fare,è quella di andare direttamente alla fonte,in montagna!!:D:D:DLassù,dove il silenzio è la norma,lassù dove osano le aquile,lassù dove troveremo chi si farà un Bocchino,lassù dove l'unica via rimasta è quella di scendere giù,lassù dove il sole sarà più intenso e lucente che mai!!!:D:D:D

:eek: lassù zioporko!! C'è anche il mare lassù !!:eek:
Un mare di fyga :sad:
 
allora .

vi prego di vedere di trovare informazioni relative a tassazioni finanziare.

pare e ripeto pare che ci sia un decreto del 2011 che tassa con un tetto per il 2011 di eruo 1200 euri tutti le transazioni finanziarie sopra i 5000 vale anche intraday. dal 2013 il tetto non c'e' piu'.

se cosi' fosse (e in italia le cose certe non ci sono mai) l'unico modo per non avere loss e non fare piu' un quazzo :-o

informiamoci qualcosa c'e' non e' chiaro ma c'e'

l'argomento tobin tax continua a veleggiare nell'aria non vorrei mai che esce na minghiata all'italiana retroattiva al 2000 , zio porco :-o

qua' si rischia d'essere in gain ma senza casa :-o zio porco :-o
 
Ultima modifica:
occhio :-o altro che long o shot :-o

ddl Tobin tax, da giovedì alla Camera
29/01/2012 19:23

19.23 Il Parlamento italiano fa da apripista alla Tobin tax, in attesa che i Paesi dell'Ue o almeno dell'Eurogruppo si accordino per imporla. Le commissioni Finanze ed Esteri della Camera, infatti, inizieranno giovedì l'esame di tre disegni di legge che mirano a introdurre la tassa sulle transazioni finanziarie. A Montecitorio sono state presentate tre proposte di legge: una del deputato Pd,Miglioli, la seconda a firma di Sarubbi,anch'egli del Pd (sostenuta da 14 parlamentari di tutti i gruppi),la terza è quella del leader Pd, Bersani.
 
allora .

vi prego di vedere di trovare informazioni relative a tassazioni finanziare.

pare e ripeto pare che ci sia un decreto del 2011 che tassa con un tetto per il 2011 di eruo 1200 euri tutti le transazioni finanziarie sopra i 5000 vale anche intraday. dal 2013 il tetto non c'e' piu'.

se cosi' fosse (e in italia le cose certe non ci sono mai) l'unico modo per non avere loss e non fare piu' un quazzo :-o

informiamoci qualcosa c'e' non e' chiaro ma c'e'

l'argomento tobin tax continua a veleggiare nell'aria non vorrei mai che esce na minghiata all'italiana retroattiva al 2000 , zio porco :-o

qua' si rischia d'essere in gain ma senza casa :-o zio porco :-o


il post è confuso...convulso.....ma credo si riferisca alla tassazione sui capitali......o,10 per il 2012 0,15 per il 2013.......ecc..ecc....ma sulle transazioni credo siano fermi all'aumento al 20% sul capital gain....


Le tasse sulle attività finanziarie

di Francesco Bonichi e Michele MilaneseCronologia articoloCommenti (1)


Storia dell'articolo

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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.







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Un buono fruttifero per diciottenni, che, come noto, può essere riscosso dal minore solo al compimento del diciottesimo anno oppure solo con decreto da parte del giudice tutelare ed in casi eccezionali, pagherà l'imposta di bollo sul dossier titoli?
Per cifre modeste, ad esempio 500 euro a scadenza, se venisse applicata l'imposta di bollo, il minore potrebbe riscuotere una cifra inferiore al versato e, per cifre di 300 euro, andare addirittura in negativo.
Anche le comunicazioni relative ai buoni postali fruttiferi sono soggette all'imposta proporzionale di bollo nella misura dell'1 per mille annuo per il 2012 e del 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013. L'imposta è in ogni caso dovuta per un importo minimo pari a 34,20 euro e, limitatamente al 2012, per un importo massimo pari a 1.200 euro. Una specifica esenzione è prevista con riferimento ai buoni postali fruttiferi aventi un valore di rimborso complessivamente non superiore a 5mila euro; per il caso prospettato, pertanto, non dovrebbe essere dovuta l'imposta di bollo, fino a quando il valore di rimborso dei buoni rientri nella soglia di esenzione stabilita dal legislatore.


416952524d6b386979674d4142456571


Sono titolare di un conto corrente in Germania aperto nel 1986 durante la mia permanenza lavorativa in quel Paese. A tale conto sono collegati conti di deposito per investimenti periodici a tasso fisso. Nel 2002 ho aderito alla scudo fiscale e ho mantenuto in Germania i risparmi accumulati sul conto. Da tale data ho provveduto, per ciascun anno fiscale, a dichiarare con i modelli RW ed RM di Unico le attività finanziarie detenute all'estero ed al pagamento delle imposte dovute sulla base degli interessi comunicati dalla banca tedesca. Quale imposta straordinaria dovrò versare, per quali anni, per ottemperare alla recente normativa Monti?
A decorrere dal 2011, l'art. 19, commi 18 – 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha introdotto un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia. Tra tali attività finanziarie dovrebbero rientrarvi anche i conti correnti e i conti deposito detenuti all'estero. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed al periodo di possesso e nella misura dello 0,1%, per il 2011 e il 2012, e dello 0,15%, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Nel caso illustrato, trattandosi di attività regolarizzate e non segretate, riteniamo che non debbano essere assoggettate né all'imposta di bollo speciale prevista dall'art. 19, commi 6 -11 del Decreto né all'imposta straordinaria prevista dall'art. 19, comma 12 del Decreto. Infatti, sebbene il tenore letterale di tali disposizioni faccia generico riferimento alle attività oggetto di "emersione", le modalità applicative e il richiamo alle attività segretate porterebbe ad escludere l'applicazione delle suddette imposte alle attività finanziarie possedute dal lettore. Tuttavia, tale interpretazione potrebbe essere disattesa dai futuri chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria che potrebbero estendere l'ambito di applicazione dell'imposta di bollo speciale e dell'imposta straordinaria anche alle attività regolarizzate.
 
occhio :-o altro che long o shot :-o

ddl Tobin tax, da giovedì alla Camera
29/01/2012 19:23

19.23 Il Parlamento italiano fa da apripista alla Tobin tax, in attesa che i Paesi dell'Ue o almeno dell'Eurogruppo si accordino per imporla. Le commissioni Finanze ed Esteri della Camera, infatti, inizieranno giovedì l'esame di tre disegni di legge che mirano a introdurre la tassa sulle transazioni finanziarie. A Montecitorio sono state presentate tre proposte di legge: una del deputato Pd,Miglioli, la seconda a firma di Sarubbi,anch'egli del Pd (sostenuta da 14 parlamentari di tutti i gruppi),la terza è quella del leader Pd, Bersani.



vedremo di che importo parliamo...ma se non pensano a tassare i grossi movimenti ma anche i piccoli...sono dei deficienti..........ma forse .....:rolleyes:
 
il post è confuso...convulso.....ma credo si riferisca alla tassazione sui capitali......o,10 per il 2012 0,15 per il 2013.......ecc..ecc....ma sulle transazioni credo siano fermi all'aumento al 20% sul capital gain....


Le tasse sulle attività finanziarie

di Francesco Bonichi e Michele MilaneseCronologia articoloCommenti (1)


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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.







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Un buono fruttifero per diciottenni, che, come noto, può essere riscosso dal minore solo al compimento del diciottesimo anno oppure solo con decreto da parte del giudice tutelare ed in casi eccezionali, pagherà l'imposta di bollo sul dossier titoli?
Per cifre modeste, ad esempio 500 euro a scadenza, se venisse applicata l'imposta di bollo, il minore potrebbe riscuotere una cifra inferiore al versato e, per cifre di 300 euro, andare addirittura in negativo.
Anche le comunicazioni relative ai buoni postali fruttiferi sono soggette all'imposta proporzionale di bollo nella misura dell'1 per mille annuo per il 2012 e del 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013. L'imposta è in ogni caso dovuta per un importo minimo pari a 34,20 euro e, limitatamente al 2012, per un importo massimo pari a 1.200 euro. Una specifica esenzione è prevista con riferimento ai buoni postali fruttiferi aventi un valore di rimborso complessivamente non superiore a 5mila euro; per il caso prospettato, pertanto, non dovrebbe essere dovuta l'imposta di bollo, fino a quando il valore di rimborso dei buoni rientri nella soglia di esenzione stabilita dal legislatore.


416952524d6b386979674d4142456571


Sono titolare di un conto corrente in Germania aperto nel 1986 durante la mia permanenza lavorativa in quel Paese. A tale conto sono collegati conti di deposito per investimenti periodici a tasso fisso. Nel 2002 ho aderito alla scudo fiscale e ho mantenuto in Germania i risparmi accumulati sul conto. Da tale data ho provveduto, per ciascun anno fiscale, a dichiarare con i modelli RW ed RM di Unico le attività finanziarie detenute all'estero ed al pagamento delle imposte dovute sulla base degli interessi comunicati dalla banca tedesca. Quale imposta straordinaria dovrò versare, per quali anni, per ottemperare alla recente normativa Monti?
A decorrere dal 2011, l'art. 19, commi 18 – 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha introdotto un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia. Tra tali attività finanziarie dovrebbero rientrarvi anche i conti correnti e i conti deposito detenuti all'estero. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed al periodo di possesso e nella misura dello 0,1%, per il 2011 e il 2012, e dello 0,15%, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Nel caso illustrato, trattandosi di attività regolarizzate e non segretate, riteniamo che non debbano essere assoggettate né all'imposta di bollo speciale prevista dall'art. 19, commi 6 -11 del Decreto né all'imposta straordinaria prevista dall'art. 19, comma 12 del Decreto. Infatti, sebbene il tenore letterale di tali disposizioni faccia generico riferimento alle attività oggetto di "emersione", le modalità applicative e il richiamo alle attività segretate porterebbe ad escludere l'applicazione delle suddette imposte alle attività finanziarie possedute dal lettore. Tuttavia, tale interpretazione potrebbe essere disattesa dai futuri chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria che potrebbero estendere l'ambito di applicazione dell'imposta di bollo speciale e dell'imposta straordinaria anche alle attività regolarizzate.

hai esposto una notizia del 20 io di oggi :-o

questi qualcosa s'inventano , ma non e' questo il punto che lo do' per certo. il punto e' la retroattivita' in italia siamo maestri :-o

comunque se tradi fai eseguiti sicuramente di qualche miglione d'euro , va' capita bene che ***** vogliono fare . e attenzione qui non si parla di tassare il gain ma la transazione. un'operazione chiusa in loss paghi :-o

se hai un paio di milioni d'euro di eseguiti l'anno anche solo 1% son duemila euri che se fottono :-o
 

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