Val
Torniamo alla LIRA
Male male male. Oh, ma una notizia bella non la trovo.
Un altro verdetto che sa di “politica”.
È stato respinto dalla Cassazione il ricorso della Procura di Agrigento contro l’ordinanza che lo scorso 2 luglio
ha rimesso in libertà Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch3.
La nave delle Ong approdata a Lampedusa forzando il blocco e speronando una motovedetta.
La donna, a fine giugno, era entrata nel porto di Lampedusa nonostante il divieto della Guardia di Finanza.
La terza sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura,
dando così ragione alla gip di Agrigento Alessandra Vella, che non aveva convalidato l’arresto.
Escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra, che era stato contestato a Rackete.
Nell’ordinanza con cui il gip del Tribunale di Agrigento aveva revocato gli arresti domiciliari
ed era venuta meno anche l’esigenza di carcerazione preventiva per l’accusa di resistenza e violenza a nave da guerra (art. 1100 del Codice della navigazione).
Resta in piedi l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Reato disciplinato dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione),
modificato più volte negli ultimi anni, del quale Rackete dovrà rispondere davanti al Tribunale di Agrigento.
Un altro verdetto che sa di “politica”.
È stato respinto dalla Cassazione il ricorso della Procura di Agrigento contro l’ordinanza che lo scorso 2 luglio
ha rimesso in libertà Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch3.
La nave delle Ong approdata a Lampedusa forzando il blocco e speronando una motovedetta.
La donna, a fine giugno, era entrata nel porto di Lampedusa nonostante il divieto della Guardia di Finanza.
La terza sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura,
dando così ragione alla gip di Agrigento Alessandra Vella, che non aveva convalidato l’arresto.
Escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra, che era stato contestato a Rackete.
Nell’ordinanza con cui il gip del Tribunale di Agrigento aveva revocato gli arresti domiciliari
ed era venuta meno anche l’esigenza di carcerazione preventiva per l’accusa di resistenza e violenza a nave da guerra (art. 1100 del Codice della navigazione).
Resta in piedi l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Reato disciplinato dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione),
modificato più volte negli ultimi anni, del quale Rackete dovrà rispondere davanti al Tribunale di Agrigento.