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Forumer storico
OBBLIGO VACCINI: COME DIFENDERSI DA UNA LEGGE ANTICOSTITUZIONALE
alessio di benedetto
Lucera, Italia
30 set 2017 — Obbligo Vaccini, Legge 119 del 2017: quello che mamme e famiglie devono sapere per difendersi
Inviato da desk1 il 19 Settembre, 2017 - 12:51
FONTE: Obbligo Vaccini, Legge 119 del 2017: quello che mamme e famiglie devono sapere per difendersi di SILVIO APARO
La legge che ha portato a 10 i vaccini obbligatori, considerata illegittima da diversi giuristi e votata da un Governo illegittimo, sta dividendo il Paese, ma soprattutto sta creando tensione in quelle famiglie dove si avrebbe voluto un contraddittorio e garanzie maggiori
Dopo aver pubblicato documenti, denunciato la presenza di procedimenti giudiziari in corso, sia civili che penali, sulla sicurezza dei vaccini, proviamo a fare chiarezza e fornire UNA SERIE DI CONSIGLI PRATICI ALLE FAMIGLIE CHE DEVONO AFFRONTARE I PIANI DI PREVENZIONE VACCINALI OBBLIGATORI.
Premessa che non siamo contro o a favore, ma semplicemente per raggiungere la consapevolezza e la certezza che i vaccini dovrebbero essere sicuri, puliti e soprattutto non obbligatori in un Paese civile e democratico quale è l'Italia. L'idea invece che ci sia poca trasparenza sulla composizione dei vaccini, nessun esito di sperimentazione da consultare e un atteggiamento coercitivo incredibile da parte degli uffici preposti, lascia molti dubbi e perplessità.
COME DIFENDERSI ALLORA? LA PRIMA COSA DA FARE È ESSERE INFORMATI SU QUELLI CHE SONO I NOSTRI DIRITTI IN MERITO.
- La Legge 119 del 2017 ha portato da 4 a 10 i vaccini OBBLIGATORI per a fascia di età che va dai 0 ai 16 anni. Questo non è vero!
Perché in Italia NON POSSONO OBBLIGARVI AD UN TRATTAMENTO SANITARIO SENZA IL VOSTRO CONSENSO, ART. 32 DELLA COSTITUZIONE (vedasi 2° articolo che segue di UNA MAMMA AVVOCATO). Non possono vaccinare voi o i vostri figli senza il VOSTRO CONSENSO INFORMATO. Senza la vostra firma non vi possono toccare.
FASCIA 6-16 ANNI
Per questa ragione si è escogitato una sorta di RICATTO, "io non mando a scuola i tuoi figli". Però anche qui c'è da dire che la fascia dai 6 ai 16 anni è protetta e tutelata dalla stessa Costituzione Italiana, L'ART. 34 INFATTI DICE CHE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO È GARANTITA A TUTTI. Quindi i bambini dai 6 ai 16 anni, vaccinati, non vaccinati, vaccinati parzialmente e quant'altro, possono andare a scuola. È un diritto che supera l'obbligo tanto che nella stesse legge Lorenzin, all'Art. 3 al punto 3 di pag 21 sta scritto che l'accesso a scuola per queste fasce di età è garantito.
FASCIA 0-6 ANNI
Il vero problema riguarda i bambini dai 0 ai 6 anni, dove si assiste a messaggi dei presidi, convocazioni delle Asl assolutamente ai limiti di legge con derive discriminatorie. Basta mantenere la calma e conoscere i propri diritti!
È VOSTRO DIRITTO REGISTRARE IL COLLOQUIO, QUINDI OGNI VOLTA CHE VENITE CONVOCATI DA UN PRESIDE, LA SEGRETERIA, UN DIPENDENTE ASL O QUANT'ALTRO, AVETE UN ASSOLUTO DIRITTO DI REGISTRARE LA CONVERSAZIONE. PERCHÉ CHIUNQUE SI PERMETTE DI DISCRIMINARE VOSTRO FIGLIO, NON FARLO ENTRARE, CAMBIARLO DI CLASSE, PUÒ ESSERE DENUNCIATO. Dunque munitevi di registratore e fatevi mettere per iscritto il motivo del rifiuto, l'eventuale diniego di entrare in classe o l'eventuale spostamento di classe. Se non vi fanno registrare o scrivere i motivi CHIAMATE I CARABINIERI.
Adesso ascoltate bene. Questa è un'informazione che spesso i "giornali", i politici, ma soprattutto i medici non vi stanno dando.
Dei 10 vaccini resi obbligatori con la 119, sei di questi vengono solitamente somministrati con l'esavalente, con una puntura vi vengono iniettati ben 6 vaccini su 10. Ma quali sono attualmente i vaccini venduti e somministrati in Italia? Sono 4. Hexacima, Hexion, Vaxelis e Infarix Hexa.
In genere per i vaccini, e anche per questi, le sperimentazioni scientifiche non trasmettono molti dati ufficiali e se lo fanno certo non costituiscono una casistica ampia. Emblematico è stato il caso citato dal Fatto Quotidiano, sui dati omessi dalla Glaxo Smith & Kline riguardo l'esavalente...
Nel Bugiardino del Tripedia (VEDI) poi, la cosa è davvero interessante... si legge tra le reazioni avverse di pagina 11, tutta una serie di effetti possibili, ma la cosa incredibile è quello che c'è scritto a chiusura di paragrafo ovvero: "Because these events are reported voluntarily from a population of uncertain size, it is not always possible to reliably estimate their frequencies or to establish a causal relationship to components of Tripedia vaccine."
ovvero: Poiché questi eventi sono segnalati volontariamente da una popolazione di dimensioni incerte, non è sempre possibile valutare attendibilmente le loro frequenze o stabilire una relazione causale con i componenti del vaccino Tripedia.
In parole povere: cari "amici" che avete somministrato questo vaccino, sappiate che alcune persone anonime hanno segnalato che a seguito dell’assunzione del vaccino hanno riscontrato casi di purpura trombocitopenica idiopatica, SIDS, reazione anafilattica, cellulite, AUTISMO, convulsioni/convulsioni da grande male, ENCEFALOPATIA, ipotonia, NEUROPATIA, sonnolenza e apnea, ma senza che sia stato possibile per "noi" produttori trovare un collegamento diretto tra vaccino e reazioni segnalate.
Insomma, tirate le dovute conclusioni...
***************************
Come promesso ieri, vi diamo la possibilità di scaricare gratuitamente e leggere un libro-denuncia-dossier, dal titolo "MAGGIORENNE E VACCINATO" con tanto di copia di documenti ufficiali e foto, della incredibile vicenda umana di Giorgio Tremante, papà amorevole e coraggioso, che insieme a sua moglie Franca, ha combattuto per oltre 40 anni contro la Sanità e lo Stato, dopo aver perso due figli a causa del vaccino antipolio Sabin e averne salvato uno in extremis che vive oggi in sedia a rotelle. (SCARICA LIBRO) http://www.corrierequotidiano.it/sites/default/files/pdf/libro1.pdf
ART. 32 COSTITUZIONE CHIARIMENTI: “Nessuno può essere obbligato …
Post di una mamma/avvocato.... che ripubblichiamo.....
FONTE: LETTERE e NOTIFICHE da inviare alle ASL od altro Ente, per i Vaccini richiesti (adulti e bambini) - 1
Scrivo questo da mamma, ma prima ancora da avvocato e da individuo libero ed autodeterminato da sempre e per sempre.
Trovo questo post molto importante in quanto chiarisce l'art. 32 della nostra Costituzione che recita:
"NESSUNO PUÒ ESSERE OBBLIGATO AD UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE".
Questo inciso sembra aver convinto i più che l'obbligo imposto per legge possa superare il consenso individuale al trattamento sanitario.
Non è così a mio avviso e vi spiego perché:
Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge che "LA LEGGE NON PUÒ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA".
Le due locuzioni non sono casualmente contenute in due commi successivi l’uno all'altro, e vanno quindi necessariamente lette nella loro consecutio temporis: LA LEGGE PUÒ OBBLIGARE AD UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO, MA NON PUÒ COMUNQUE VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.
Non è il contrario.
Non è che la legge non può violare i diritti della persona umana a meno che tale violazione sia giustificata da un obbligo. LA LEGGE PUÒ OBBLIGARE, MA NON PUÒ COMUNQUE VIOLARE. FIN QUI È CHIARO?
Bene.
I diritti della persona umana cui l'art. 32 fa riferimento, tutelati anch'essi a livello costituzionale nelle disposizioni precedenti all'art. 32 sono, tra gli altri, IL DIRITTO ALLA AUTODETERMINAZIONE.
Diritti ripresi successivamente (la nostra vecchia costituzione risale al 1948) da numerose convenzioni e dichiarazioni tra cui quella di Oviedo che tutti conoscete.
Nella legislazione ordinaria, pur mancando di un referente normativo “generale”, il principio del CONSENSO INFORMATO è enunciato in numerose leggi speciali, quali quella istitutiva del Servizio sanitario nazionale (L. n. 833/1978 il cui Art. 33 sancisce IL CARATTERE DI NORMA VOLONTARIO DEGLI ACCERTAMENTI E DEI TRATTAMENTI SANITARI, NEL RISPETTO DELLA DIGNITÀ E DELLA LIBERTÀ UMANA), in tema di sperimentazione clinica (D.lgs. n. 211/2003), di procreazione medicalmente assistita (L. n. 40/2004) e di attività trasfusionali e di produzione di emoderivati (L. n. 219/2005).
Nel codice di deontologia medica del 2014, l’Art. 35 statuisce che “... IL MEDICO NON INTRAPRENDE NÉ PROSEGUE IN PROCEDURE DIAGNOSTICHE E /O INTERVENTI TERAPEUTICI SENZA LA PRELIMINARE ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO O IN PRESENZA DI DISSENSO INFORMATO....”.
A livello di fonti sopranazionali, il medesimo principio trova riconoscimento nella Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, che, sebbene non ancora ratificata dallo Stato italiano (L’Italia è uno dei pochi paesi europei che non ha ancora depositato il protocollo di ratifica della Convenzione di Oviedo nonostante il 28 marzo 2001 abbia approvato la legge di ratifica n.145), costituisce una valida fonte d’indirizzo interpretativo.
Dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, si evince come IL CONSENSO LIBERO E INFORMATO DEL PAZIENTE ALL’ATTO MEDICO VADA CONSIDERATO NON SOLTANTO SOTTO IL PROFILO DELLA LICEITÀ DEL TRATTAMENTO, MA PRIMA DI TUTTO COME UN VERO E PROPRIO DIRITTO FONDAMENTALE DEL CITTADINO EUROPEO, AFFERENTE AL PIÙ GENERALE DIRITTO ALL’INTEGRITÀ DELLA PERSONA.
Dunque, IL CONSENSO INFORMATO nasce molto tempo dopo la Costituzione, per conferire dignità pratica a tale diritto, fungendo da sintesi tra i due diritti fondamentali della persona alla cura ed alla autodeterminazione.
Esso è stato riconosciuto dalla Giurisprudenza UNANIME come PRINCIPIO FONDAMENTALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE.
Ebbene, è vero che residuano casi nei quali è limitatamente consentito non acquisire il previo consenso informato del paziente da sottoporre alle cure, ma si tratta dei casi in cui tale consenso non è acquisibile perché il soggetto che dovrebbe prestarlo non è capace di intendere e volere per patologie psichiatriche riconosciute (ed in tal caso peraltro si deve comunque acquisire il consenso del tutore o rappresentante legale), ovvero perché incosciente ed in immediato pericolo di vita (ed anche in tal caso, laddove possibile, si dovrebbe prima acquisire il consenso dei parenti più prossimi).
LE VACCINAZIONI, PER QUANTO OBBLIGATORIE, NON SONO UN TSO VERO E PROPRIO, ANCHE SE IMPROPRIAMENTE DA PIÙ PARTI LE DEFINIAMO TALI.
Si consideravano TSO gli elettroshock, pratica inumana scomparsa, per i quali nessuno si è mai sognato di acquisire il consenso del soggetto sottoposto visto che era considerato incapace di prestarlo.
ORA, LA PROFILASSI VACCINALE È RESA OBBLIGATORIA MA, PER QUANTO DETTO, ESSA NECESSITA COMUNQUE DI UN PREVIO CONSENSO INFORMATO GIACCHÉ I SOGGETTI CUI È RIVOLTA (ADULTI O BAMBINI) SONO CAPACI DI INTENDERE E VOLERE E/O RAPPRESENTATI DA ADULTI CAPACI DI INTENDERE E VOLERE.
In presenza di tale capacità, attuale e concreta, siamo in presenza di UN DIRITTO ATTUALE E CONCRETO ALL'AUTODETERMINAZIONE CHE NON PUÒ ESSERE SUPERATO DALL'OBBLIGO.
Vi rimando alla "consecutio temporis" di cui all'art. 32.
In altre parole, IO POSSO ESSERE OBBLIGATO A SOTTOPORMI A VACCINAZIONE, MA CONSERVO IL DIRITTO AD ESSERE PREVIAMENTE INFORMATO CIRCA IL TRATTAMENTO SANITARIO CHE RICEVERÒ E, IN STRETTA CORRELAZIONE, IL DIRITTO A NON ESSERE D'ACCORDO.
Senza il consenso di un soggetto giuridicamente capace, IL TRATTAMENTO SANITARIO PUÒ ANCHE ESSERE OBBLIGATORIO, MA NON PUÒ ESSERE PRATICATO.
Perché la legge può imporre trattamenti sanitari obbligatori ma NON OLTRE I LIMITI DEL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.
La legge può obbligarmi ad un trattamento sanitario ma, non potendo superare il mio diritto all'autodeterminazione, NON PUÒ OBBLIGARMI AD ESSERE D'ACCORDO E, QUINDI, A RICEVERLO.
Ciò chiarito, chiedo scusa se sono stata prolissa, offro una piccola riflessione a riprova:
SEGNALAZIONE AL TRIBUNALE DEI MINORI: FALSO!!!
La sbandierata minaccia di segnalazione al Tribunale dei minori è stata cancellata.
Perché inserirla per poi abbandonarla con tanta facilità ?
Alla seconda domanda è facile rispondere: sarebbe stata assolutamente inattuabile, per mille ragioni che non posso spiegare qui.
Ma perché inserirla, oltre che per spaventare ?
Perché anche a fronte di un obbligo di tal fatta, è necessario acquisire il consenso informato dell'esercente la potestà sul minore.
SE L'ESERCENTE NON ACCONSENTE CHE SI FA ? ....SE NE ATTENUA LA CAPACITÀ GENITORIALE PER OTTENERE IL CONSENSO DALL'ORGANO A CIÒ DEPUTATO: ALTRO GENITORE, TUTORE, TRIBUNALE. UN CONSENSO SERVE COMUNQUE.
Perché, anche a fronte della necessità pandemica, se fosse vera, l'obbligo non è mai stato istituito per gli adulti ?
Ovvero, per i maggiorenni o minorenni oltre i 16 anni (guarda caso) ? Perché in tali casi occorre comunque il consenso della persona, e se non lo presta che si fa ?
Si dovrebbe farla interdire signori, proprio così. Non mi dilungo sul perché sarebbe impossibile ed infattibile.
TUTTO L'IMPIANTO DI QUESTO DL SI REGGE SU UN UNICO PRESUPPOSTO.
LA PAURA.
Per alcuni la paura delle epidemie, per altri la paura delle sanzioni, delle esclusioni scolastiche, delle segnalazioni al tribunale.
Il fine è la paura, che insieme alla PNL (plagio mentale), spingano quante più persone possibile a vaccinarsi.
CIASCUNO FACCIA CIÒ CHE CREDE IN PROPOSITO, MA SAPENDO CHE NESSUNO PUÒ DAVVERO OBBLIGARLO.
Mi fermo anche se ci sarebbe molto altro da dire, ci tengo ad aggiungere solo una cosa: IL FINE DEL SISTEMA È SEMPRE LA PAURA, qualunque sia il tema di volta in volta di attualità. E l'adesione al sistema è sempre su base volontaria. Sempre.
Anche quando ci sembra di non avere scelta.
DORMITE SONNI TRANQUILLI, STACCATE LA SPINA E DITE SEMPLICEMENTE NO, GRAZIE.
vedi: Contro Immunizzazione: La FALSA IMMUNIZZAZIONE- Contro le vaccinazioni di massa - contraddizioni e collusioni -1
SE POI ARRIVA LA SANZIONE SI FA OPPOSIZIONE. NEL 90% DEI CASI I GENITORI VINCONO: MAI PAGARE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

alessio di benedetto
Lucera, Italia

30 set 2017 — Obbligo Vaccini, Legge 119 del 2017: quello che mamme e famiglie devono sapere per difendersi
Inviato da desk1 il 19 Settembre, 2017 - 12:51
FONTE: Obbligo Vaccini, Legge 119 del 2017: quello che mamme e famiglie devono sapere per difendersi di SILVIO APARO
La legge che ha portato a 10 i vaccini obbligatori, considerata illegittima da diversi giuristi e votata da un Governo illegittimo, sta dividendo il Paese, ma soprattutto sta creando tensione in quelle famiglie dove si avrebbe voluto un contraddittorio e garanzie maggiori
Dopo aver pubblicato documenti, denunciato la presenza di procedimenti giudiziari in corso, sia civili che penali, sulla sicurezza dei vaccini, proviamo a fare chiarezza e fornire UNA SERIE DI CONSIGLI PRATICI ALLE FAMIGLIE CHE DEVONO AFFRONTARE I PIANI DI PREVENZIONE VACCINALI OBBLIGATORI.
Premessa che non siamo contro o a favore, ma semplicemente per raggiungere la consapevolezza e la certezza che i vaccini dovrebbero essere sicuri, puliti e soprattutto non obbligatori in un Paese civile e democratico quale è l'Italia. L'idea invece che ci sia poca trasparenza sulla composizione dei vaccini, nessun esito di sperimentazione da consultare e un atteggiamento coercitivo incredibile da parte degli uffici preposti, lascia molti dubbi e perplessità.
COME DIFENDERSI ALLORA? LA PRIMA COSA DA FARE È ESSERE INFORMATI SU QUELLI CHE SONO I NOSTRI DIRITTI IN MERITO.
- La Legge 119 del 2017 ha portato da 4 a 10 i vaccini OBBLIGATORI per a fascia di età che va dai 0 ai 16 anni. Questo non è vero!
Perché in Italia NON POSSONO OBBLIGARVI AD UN TRATTAMENTO SANITARIO SENZA IL VOSTRO CONSENSO, ART. 32 DELLA COSTITUZIONE (vedasi 2° articolo che segue di UNA MAMMA AVVOCATO). Non possono vaccinare voi o i vostri figli senza il VOSTRO CONSENSO INFORMATO. Senza la vostra firma non vi possono toccare.
FASCIA 6-16 ANNI
Per questa ragione si è escogitato una sorta di RICATTO, "io non mando a scuola i tuoi figli". Però anche qui c'è da dire che la fascia dai 6 ai 16 anni è protetta e tutelata dalla stessa Costituzione Italiana, L'ART. 34 INFATTI DICE CHE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO È GARANTITA A TUTTI. Quindi i bambini dai 6 ai 16 anni, vaccinati, non vaccinati, vaccinati parzialmente e quant'altro, possono andare a scuola. È un diritto che supera l'obbligo tanto che nella stesse legge Lorenzin, all'Art. 3 al punto 3 di pag 21 sta scritto che l'accesso a scuola per queste fasce di età è garantito.
FASCIA 0-6 ANNI
Il vero problema riguarda i bambini dai 0 ai 6 anni, dove si assiste a messaggi dei presidi, convocazioni delle Asl assolutamente ai limiti di legge con derive discriminatorie. Basta mantenere la calma e conoscere i propri diritti!
È VOSTRO DIRITTO REGISTRARE IL COLLOQUIO, QUINDI OGNI VOLTA CHE VENITE CONVOCATI DA UN PRESIDE, LA SEGRETERIA, UN DIPENDENTE ASL O QUANT'ALTRO, AVETE UN ASSOLUTO DIRITTO DI REGISTRARE LA CONVERSAZIONE. PERCHÉ CHIUNQUE SI PERMETTE DI DISCRIMINARE VOSTRO FIGLIO, NON FARLO ENTRARE, CAMBIARLO DI CLASSE, PUÒ ESSERE DENUNCIATO. Dunque munitevi di registratore e fatevi mettere per iscritto il motivo del rifiuto, l'eventuale diniego di entrare in classe o l'eventuale spostamento di classe. Se non vi fanno registrare o scrivere i motivi CHIAMATE I CARABINIERI.
Adesso ascoltate bene. Questa è un'informazione che spesso i "giornali", i politici, ma soprattutto i medici non vi stanno dando.
Dei 10 vaccini resi obbligatori con la 119, sei di questi vengono solitamente somministrati con l'esavalente, con una puntura vi vengono iniettati ben 6 vaccini su 10. Ma quali sono attualmente i vaccini venduti e somministrati in Italia? Sono 4. Hexacima, Hexion, Vaxelis e Infarix Hexa.
In genere per i vaccini, e anche per questi, le sperimentazioni scientifiche non trasmettono molti dati ufficiali e se lo fanno certo non costituiscono una casistica ampia. Emblematico è stato il caso citato dal Fatto Quotidiano, sui dati omessi dalla Glaxo Smith & Kline riguardo l'esavalente...
Nel Bugiardino del Tripedia (VEDI) poi, la cosa è davvero interessante... si legge tra le reazioni avverse di pagina 11, tutta una serie di effetti possibili, ma la cosa incredibile è quello che c'è scritto a chiusura di paragrafo ovvero: "Because these events are reported voluntarily from a population of uncertain size, it is not always possible to reliably estimate their frequencies or to establish a causal relationship to components of Tripedia vaccine."
ovvero: Poiché questi eventi sono segnalati volontariamente da una popolazione di dimensioni incerte, non è sempre possibile valutare attendibilmente le loro frequenze o stabilire una relazione causale con i componenti del vaccino Tripedia.
In parole povere: cari "amici" che avete somministrato questo vaccino, sappiate che alcune persone anonime hanno segnalato che a seguito dell’assunzione del vaccino hanno riscontrato casi di purpura trombocitopenica idiopatica, SIDS, reazione anafilattica, cellulite, AUTISMO, convulsioni/convulsioni da grande male, ENCEFALOPATIA, ipotonia, NEUROPATIA, sonnolenza e apnea, ma senza che sia stato possibile per "noi" produttori trovare un collegamento diretto tra vaccino e reazioni segnalate.
Insomma, tirate le dovute conclusioni...
***************************
Come promesso ieri, vi diamo la possibilità di scaricare gratuitamente e leggere un libro-denuncia-dossier, dal titolo "MAGGIORENNE E VACCINATO" con tanto di copia di documenti ufficiali e foto, della incredibile vicenda umana di Giorgio Tremante, papà amorevole e coraggioso, che insieme a sua moglie Franca, ha combattuto per oltre 40 anni contro la Sanità e lo Stato, dopo aver perso due figli a causa del vaccino antipolio Sabin e averne salvato uno in extremis che vive oggi in sedia a rotelle. (SCARICA LIBRO) http://www.corrierequotidiano.it/sites/default/files/pdf/libro1.pdf
ART. 32 COSTITUZIONE CHIARIMENTI: “Nessuno può essere obbligato …
Post di una mamma/avvocato.... che ripubblichiamo.....
FONTE: LETTERE e NOTIFICHE da inviare alle ASL od altro Ente, per i Vaccini richiesti (adulti e bambini) - 1
Scrivo questo da mamma, ma prima ancora da avvocato e da individuo libero ed autodeterminato da sempre e per sempre.
Trovo questo post molto importante in quanto chiarisce l'art. 32 della nostra Costituzione che recita:
"NESSUNO PUÒ ESSERE OBBLIGATO AD UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE".
Questo inciso sembra aver convinto i più che l'obbligo imposto per legge possa superare il consenso individuale al trattamento sanitario.
Non è così a mio avviso e vi spiego perché:
Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge che "LA LEGGE NON PUÒ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA".
Le due locuzioni non sono casualmente contenute in due commi successivi l’uno all'altro, e vanno quindi necessariamente lette nella loro consecutio temporis: LA LEGGE PUÒ OBBLIGARE AD UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO, MA NON PUÒ COMUNQUE VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.
Non è il contrario.
Non è che la legge non può violare i diritti della persona umana a meno che tale violazione sia giustificata da un obbligo. LA LEGGE PUÒ OBBLIGARE, MA NON PUÒ COMUNQUE VIOLARE. FIN QUI È CHIARO?
Bene.
I diritti della persona umana cui l'art. 32 fa riferimento, tutelati anch'essi a livello costituzionale nelle disposizioni precedenti all'art. 32 sono, tra gli altri, IL DIRITTO ALLA AUTODETERMINAZIONE.
Diritti ripresi successivamente (la nostra vecchia costituzione risale al 1948) da numerose convenzioni e dichiarazioni tra cui quella di Oviedo che tutti conoscete.
Nella legislazione ordinaria, pur mancando di un referente normativo “generale”, il principio del CONSENSO INFORMATO è enunciato in numerose leggi speciali, quali quella istitutiva del Servizio sanitario nazionale (L. n. 833/1978 il cui Art. 33 sancisce IL CARATTERE DI NORMA VOLONTARIO DEGLI ACCERTAMENTI E DEI TRATTAMENTI SANITARI, NEL RISPETTO DELLA DIGNITÀ E DELLA LIBERTÀ UMANA), in tema di sperimentazione clinica (D.lgs. n. 211/2003), di procreazione medicalmente assistita (L. n. 40/2004) e di attività trasfusionali e di produzione di emoderivati (L. n. 219/2005).
Nel codice di deontologia medica del 2014, l’Art. 35 statuisce che “... IL MEDICO NON INTRAPRENDE NÉ PROSEGUE IN PROCEDURE DIAGNOSTICHE E /O INTERVENTI TERAPEUTICI SENZA LA PRELIMINARE ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO O IN PRESENZA DI DISSENSO INFORMATO....”.
A livello di fonti sopranazionali, il medesimo principio trova riconoscimento nella Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, che, sebbene non ancora ratificata dallo Stato italiano (L’Italia è uno dei pochi paesi europei che non ha ancora depositato il protocollo di ratifica della Convenzione di Oviedo nonostante il 28 marzo 2001 abbia approvato la legge di ratifica n.145), costituisce una valida fonte d’indirizzo interpretativo.
Dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, si evince come IL CONSENSO LIBERO E INFORMATO DEL PAZIENTE ALL’ATTO MEDICO VADA CONSIDERATO NON SOLTANTO SOTTO IL PROFILO DELLA LICEITÀ DEL TRATTAMENTO, MA PRIMA DI TUTTO COME UN VERO E PROPRIO DIRITTO FONDAMENTALE DEL CITTADINO EUROPEO, AFFERENTE AL PIÙ GENERALE DIRITTO ALL’INTEGRITÀ DELLA PERSONA.
Dunque, IL CONSENSO INFORMATO nasce molto tempo dopo la Costituzione, per conferire dignità pratica a tale diritto, fungendo da sintesi tra i due diritti fondamentali della persona alla cura ed alla autodeterminazione.
Esso è stato riconosciuto dalla Giurisprudenza UNANIME come PRINCIPIO FONDAMENTALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE.
Ebbene, è vero che residuano casi nei quali è limitatamente consentito non acquisire il previo consenso informato del paziente da sottoporre alle cure, ma si tratta dei casi in cui tale consenso non è acquisibile perché il soggetto che dovrebbe prestarlo non è capace di intendere e volere per patologie psichiatriche riconosciute (ed in tal caso peraltro si deve comunque acquisire il consenso del tutore o rappresentante legale), ovvero perché incosciente ed in immediato pericolo di vita (ed anche in tal caso, laddove possibile, si dovrebbe prima acquisire il consenso dei parenti più prossimi).
LE VACCINAZIONI, PER QUANTO OBBLIGATORIE, NON SONO UN TSO VERO E PROPRIO, ANCHE SE IMPROPRIAMENTE DA PIÙ PARTI LE DEFINIAMO TALI.
Si consideravano TSO gli elettroshock, pratica inumana scomparsa, per i quali nessuno si è mai sognato di acquisire il consenso del soggetto sottoposto visto che era considerato incapace di prestarlo.
ORA, LA PROFILASSI VACCINALE È RESA OBBLIGATORIA MA, PER QUANTO DETTO, ESSA NECESSITA COMUNQUE DI UN PREVIO CONSENSO INFORMATO GIACCHÉ I SOGGETTI CUI È RIVOLTA (ADULTI O BAMBINI) SONO CAPACI DI INTENDERE E VOLERE E/O RAPPRESENTATI DA ADULTI CAPACI DI INTENDERE E VOLERE.
In presenza di tale capacità, attuale e concreta, siamo in presenza di UN DIRITTO ATTUALE E CONCRETO ALL'AUTODETERMINAZIONE CHE NON PUÒ ESSERE SUPERATO DALL'OBBLIGO.
Vi rimando alla "consecutio temporis" di cui all'art. 32.
In altre parole, IO POSSO ESSERE OBBLIGATO A SOTTOPORMI A VACCINAZIONE, MA CONSERVO IL DIRITTO AD ESSERE PREVIAMENTE INFORMATO CIRCA IL TRATTAMENTO SANITARIO CHE RICEVERÒ E, IN STRETTA CORRELAZIONE, IL DIRITTO A NON ESSERE D'ACCORDO.
Senza il consenso di un soggetto giuridicamente capace, IL TRATTAMENTO SANITARIO PUÒ ANCHE ESSERE OBBLIGATORIO, MA NON PUÒ ESSERE PRATICATO.
Perché la legge può imporre trattamenti sanitari obbligatori ma NON OLTRE I LIMITI DEL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.
La legge può obbligarmi ad un trattamento sanitario ma, non potendo superare il mio diritto all'autodeterminazione, NON PUÒ OBBLIGARMI AD ESSERE D'ACCORDO E, QUINDI, A RICEVERLO.
Ciò chiarito, chiedo scusa se sono stata prolissa, offro una piccola riflessione a riprova:
SEGNALAZIONE AL TRIBUNALE DEI MINORI: FALSO!!!
La sbandierata minaccia di segnalazione al Tribunale dei minori è stata cancellata.
Perché inserirla per poi abbandonarla con tanta facilità ?
Alla seconda domanda è facile rispondere: sarebbe stata assolutamente inattuabile, per mille ragioni che non posso spiegare qui.
Ma perché inserirla, oltre che per spaventare ?
Perché anche a fronte di un obbligo di tal fatta, è necessario acquisire il consenso informato dell'esercente la potestà sul minore.
SE L'ESERCENTE NON ACCONSENTE CHE SI FA ? ....SE NE ATTENUA LA CAPACITÀ GENITORIALE PER OTTENERE IL CONSENSO DALL'ORGANO A CIÒ DEPUTATO: ALTRO GENITORE, TUTORE, TRIBUNALE. UN CONSENSO SERVE COMUNQUE.
Perché, anche a fronte della necessità pandemica, se fosse vera, l'obbligo non è mai stato istituito per gli adulti ?
Ovvero, per i maggiorenni o minorenni oltre i 16 anni (guarda caso) ? Perché in tali casi occorre comunque il consenso della persona, e se non lo presta che si fa ?
Si dovrebbe farla interdire signori, proprio così. Non mi dilungo sul perché sarebbe impossibile ed infattibile.
TUTTO L'IMPIANTO DI QUESTO DL SI REGGE SU UN UNICO PRESUPPOSTO.
LA PAURA.
Per alcuni la paura delle epidemie, per altri la paura delle sanzioni, delle esclusioni scolastiche, delle segnalazioni al tribunale.
Il fine è la paura, che insieme alla PNL (plagio mentale), spingano quante più persone possibile a vaccinarsi.
CIASCUNO FACCIA CIÒ CHE CREDE IN PROPOSITO, MA SAPENDO CHE NESSUNO PUÒ DAVVERO OBBLIGARLO.
Mi fermo anche se ci sarebbe molto altro da dire, ci tengo ad aggiungere solo una cosa: IL FINE DEL SISTEMA È SEMPRE LA PAURA, qualunque sia il tema di volta in volta di attualità. E l'adesione al sistema è sempre su base volontaria. Sempre.
Anche quando ci sembra di non avere scelta.
DORMITE SONNI TRANQUILLI, STACCATE LA SPINA E DITE SEMPLICEMENTE NO, GRAZIE.
vedi: Contro Immunizzazione: La FALSA IMMUNIZZAZIONE- Contro le vaccinazioni di massa - contraddizioni e collusioni -1
SE POI ARRIVA LA SANZIONE SI FA OPPOSIZIONE. NEL 90% DEI CASI I GENITORI VINCONO: MAI PAGARE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE