Cosa prevede
Il testo è composto di sette articoli e prevede:
Reato comune. La tortura è considerata un reato comune, punibile con la reclusione da 4 a 10 anni.
Il delitto si realizza quando un soggetto “con violenza o minaccia, o in violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza, volutamente procura ad una persona a lui affidata, o sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, a causa dell’appartenenza etnica della vittima, del suo orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose per ottenere informazioni o dichiarazioni o per infliggere una punizione o per vincere una resistenza”.
Aggravante. È prevista un’aggravante se il reato viene messo in atto da “pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio con abuso dei suoi poteri o in violazione dei doveri che derivano dalla funzione o dal servizio”.
In questo caso la pena va da un minimo di 5 a un massimo di 12 anni.
La pena è aumentata di un terzo nel caso in cui la tortura provochi lesioni personali alla vittima.
E se a causa della tortura la vittima dovesse morire, anche come conseguenza non voluta dal torturatore, sale a 30 anni.
L’aggravante con possibilità di ergastolo è prevista quando si è volontariamente provocato la morte della persona.
Istigazione. Si introduce anche il reato di istigazione a commettere tortura, commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
La pena della reclusione da sei mesi a 3 anni si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione.
Dichiarazioni. Le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili in un processo penale.
Prescrizione. Il disegno di legge interviene sul codice penale in modo da raddoppiare i termini di prescrizione per il delitto di tortura.
Divieto di espulsione. Il disegno di legge coordina con l’introduzione del reato di tortura l’art. 19 del testo unico sull’immigrazione vietando le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni qualvolta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei paesi di provenienza degli stranieri, essi possano essere sottoposti a tortura.
La norma precisa che tale valutazione tiene conto anche della presenza in tali paesi di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.