giuseppe.d'orta
Forumer storico
La Commissione UE ha licenziato ieri il progetto di riforma della Direttiva sui servizi di investimento (DSI).
La consulenza in materia di strumenti finanziari viene considerata, a differenza di quanto accade ora, un servizio di investimento, e come tale può essere prestato esclusivamente da soggetti autorizzati. Ciò in quanto vengono riconosciuti il ruolo di servizio autonomo e l’importanza sempre crescente della consulenza.
I soggetti, comprese le persone fisiche, per i quali la consulenza costituisce l'attività principale o esclusiva devono essere considerati a tutti gli effetti delle imprese di investimento e, pertanto, assoggettati alla relativa disciplina normativa indicata nel progetto di riforma.
Tenuto conto dello specifico status della consulenza, scopo della riforma è non comportare una regolamentazione eccessivamente onerosa per la stessa. Ad esempio, come per tutti i soggetti autorizzati, anche per i consulenti è previsto un capitale minimo, ma tale capitale deve essere commisurato al profilo di rischio implicito nella prestazione del solo servizio di consulenza, che è oggettivamente inferiore rispetto agli altri servizi di investimento. Discorso analogo avviene per i vincoli di tipo amministrativo.
Per i consulenti, pertanto, vengono previsti l’obbligo di autorizzazione iniziale, nonché regole che pongano il cliente al riparo dai rischi della consulenza non professionale o anche non rispondente all’etica nella prestazione. Le attività di autorizzazione e di controllo sono attribuite alle autorità di controllo dei singoli stati-membri.
E' consentito, agli intermediari che effettuano altri servizi di investimento, di prestare anche consulenza: per prevenire il conflitto di interessi sono previste norme apposite. Sotto questo punto di vista, in attesa di approfondire il testo del progetto, è certamente da rilevare come ciò che in altre occasioni ho già definito il “conflitto di interessi di fondo”, che nasce dalla contemporanea funzione di consulente e di emittente e/o collocatore di strumenti finanziari, sia destinato a permanere. Si tratta di un conflitto di interessi permanente: vera e propria parte integrante, ovviamente negativa, del rapporto che si viene a creare tra intermediario e cliente.
Infine, ricordo come il testo licenziato dalla Commissione costituisca un progetto di riforma della direttiva DSI, il quale dovrà sottostare all’approvazione da parte del Parlamento Europeo e, successivamente ad essa e nel testo eventualmente modificato rispetto al progetto, al recepimento dei singoli stati-membri.
La consulenza in materia di strumenti finanziari viene considerata, a differenza di quanto accade ora, un servizio di investimento, e come tale può essere prestato esclusivamente da soggetti autorizzati. Ciò in quanto vengono riconosciuti il ruolo di servizio autonomo e l’importanza sempre crescente della consulenza.
I soggetti, comprese le persone fisiche, per i quali la consulenza costituisce l'attività principale o esclusiva devono essere considerati a tutti gli effetti delle imprese di investimento e, pertanto, assoggettati alla relativa disciplina normativa indicata nel progetto di riforma.
Tenuto conto dello specifico status della consulenza, scopo della riforma è non comportare una regolamentazione eccessivamente onerosa per la stessa. Ad esempio, come per tutti i soggetti autorizzati, anche per i consulenti è previsto un capitale minimo, ma tale capitale deve essere commisurato al profilo di rischio implicito nella prestazione del solo servizio di consulenza, che è oggettivamente inferiore rispetto agli altri servizi di investimento. Discorso analogo avviene per i vincoli di tipo amministrativo.
Per i consulenti, pertanto, vengono previsti l’obbligo di autorizzazione iniziale, nonché regole che pongano il cliente al riparo dai rischi della consulenza non professionale o anche non rispondente all’etica nella prestazione. Le attività di autorizzazione e di controllo sono attribuite alle autorità di controllo dei singoli stati-membri.
E' consentito, agli intermediari che effettuano altri servizi di investimento, di prestare anche consulenza: per prevenire il conflitto di interessi sono previste norme apposite. Sotto questo punto di vista, in attesa di approfondire il testo del progetto, è certamente da rilevare come ciò che in altre occasioni ho già definito il “conflitto di interessi di fondo”, che nasce dalla contemporanea funzione di consulente e di emittente e/o collocatore di strumenti finanziari, sia destinato a permanere. Si tratta di un conflitto di interessi permanente: vera e propria parte integrante, ovviamente negativa, del rapporto che si viene a creare tra intermediario e cliente.
Infine, ricordo come il testo licenziato dalla Commissione costituisca un progetto di riforma della direttiva DSI, il quale dovrà sottostare all’approvazione da parte del Parlamento Europeo e, successivamente ad essa e nel testo eventualmente modificato rispetto al progetto, al recepimento dei singoli stati-membri.