Situazione Ucraina

wella come sei aggiornato 🤣 ... sono solo 33 anni che si chiama RUSSIA

Odi talmente tanto una nazione intera, da non riuscire nemmeno a pronunciare il suo nome 😜

I Russi hanno avuto l'intelligenza di cambiare regime, nome, conformazione geopolitica.
In Europa stiamo facendo il percorso inverso, da Stati indipendenti ci ritroviamo governati da un unico branco di psicopatici nazisti.

Direi che è ora di finirla di criticare gli altri e guardare il marcio che riguarda la nostra nazione.
beh direi che vivi in un mondo parallelo...
 
Su Bloomberg dicono raggiunto un accordo per una tregua sugli attacchi alle infrastrutture petrolifere

E adesso hanno aggiornato che un negoziato per una pace definitiva inizierà subito

Subito = 24 ore?

Bloomberg riporta immediately. Smettila di fare umorismo di c..... Ccca. Guarda Bloomberg così ti aggiorni in diretta

Adesso giro la domanda a Bloomberg. Contento? Anzi chiedi te

Ah, adesso ho capito. Cominciano immediatamente le chiacchere [talks]
Allora? Le trattative sono iniziate?

A me risulta che la Russia ha continuato a bombardare le infrastutture energetiche e l'Ucraina ha fatto lo stesso anche dopo la telefonata Trump <> Putin. Manco quello hanno rispettato
 
per quelli che pensano di poter scrivere e dire ogni cazzata che gli passa per la testa senza conseguenze. Vediamo se continuano a lasciare la spina del cervello scollegata.

IN ITALIA CHI SOSTIENE IDEALI O LA FORMAZIONE DI UN PARTITO FASCISTA COMPIE UN REATO PENALE


a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi
modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico,
ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi
modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi";
al comma 1, il capoverso 2 e' soppresso;
al comma 1, il capoverso 3 e' sostituito dal seguente:
"3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o
gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi
partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o
presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto
della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi
a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da uno a sei anni";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1- bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti
dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei
reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale puo'
altresi' disporre una o piu' delle seguenti sanzioni accessorie:
a) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per finalita' sociali o di pubblica utilita', secondo
le modalita' stabilite ai sensi del comma 1- ter;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo
di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di
altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di
documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non
superiore ad un anno, nonche' divieto di detenzione di armi proprie
di ogni genere;
d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attivita' di
propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative suc-
cessive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre
anni.
1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e
giustizia determina, con proprio decreto, le modalita' di svolgimento
dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita' di cui al
comma 1- bis, lettera a).
1-quater. L'attivita' non retribuita a favore della collettivita',
da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un
periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal
giudice con modalita' tali da non pregiudicare le esigenze
lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attivita' non
retribuita a favore della collettivita': la prestazione di attivita'
lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici
danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3
dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento
di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone
handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli
extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalita' di protezione
civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre
finalita' pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.
1-sexies. L'attivita' puo' essere svolta nell'ambito e a favore di
strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati".
All'articolo 2:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni
esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo
3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e' punito con la pena della
reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire
cinquecentomila";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni
agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di
cui al comma 1. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi
ad un anno";
al comma 3, dopo le parole: "della legge 13 ottobre 1975, n. 654,"
sono inserite le seguenti: "per uno dei reati previsti dalla legge 9
ottobre 1967, n. 962,"; e le parole: "il divieto di accesso disposto
a norma dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401," sono
sostituite dalle seguenti: "si applica la disposizione di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di
accesso".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "l'attivita' di" e' inserita la
seguente: "organizzazioni,"; e le parole: "da un terzo alla meta'"
sono sostituite dalle seguenti: "fino alla meta'".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Perquisizioni e sequestri). - 1. Quando si procede per un
reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti
dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre
1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorita'
giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale
sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore
se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o
per altre attivita' comunque connesse al reato. Gli ufficiali di
polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare
necessita' ed urgenza che non consentano di richiedere
l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono
altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e
comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il
quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le succes-
sive quarantotto ore.
2. E' sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1
quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni
esplosivi o incendiari ovvero taluni degli oggetti indicati
nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. E' sempre
disposto, altresi', il sequestro degli oggetti e degli altri
materiali sopra indicati nonche' degli emblemi, simboli o materiali
di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13
ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura
penale. Qualora l'immobile sia in proprieta', in godimento o in uso
esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non puo'
protrarsi per oltre trenta giorni.
3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui
all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi
di particolare gravita', dispone la confisca dell'immobile di cui al
comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a
persona estranea al reato. E' sempre disposta la confisca degli
oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2".
All'articolo 6:
al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di
procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole:
', delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654'";
il comma 6 e' soppresso.
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: "commi 1, lettera b), 2 e 3," sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1, lettera b), e 3,"; dopo le
parole: "legge 13 ottobre 1975, n. 654," sono inserite le seguenti:
"o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962,"; e
le parole: "risultano fondati motivi per ritenere che l'attivita' di"
sono sostituite dalle seguenti: "sussistono concreti elementi che
consentono di ritenere che l'attivita' di organizzazioni,";
al comma 3, le parole: "lo scioglimento dell'associazione" sono
sostituite dalle seguenti: "lo scioglimento dell'organizzazione,
associazione".

Legge Scelba (Legge 20 giugno 1952, n. 645)


Questa legge vieta la ricostituzione del partito fascista e la propaganda di ideologie fasciste e simili

Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)
della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito
fascista quando una associazione o un movimento persegue finalita'
antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando
o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la
soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o denigrando
la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o
svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla
esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del
predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere
fascista.
Potresti creare un tuo Partito Fascista
Con lo scopo di discriminare i popoli dell occidente in favore dei russi
 
Allora? Le trattative sono iniziate?

A me risulta che la Russia ha continuato a bombardare le infrastutture energetiche e l'Ucraina ha fatto lo stesso anche dopo la telefonata Trump <> Putin. Manco quello hanno rispettato
Magari che gli ordini impartiti debbano seguire una certa scala gerarchia, no?
La trattativa comincia domenica secondo l'ansa. Cosa pretendi che usino il teletrasferimento di star trek? Ho la vaga impressione che tifi per la guerra. You are a warmonger. Arruolati
 
Magari che gli ordini impartiti debbano seguire una certa scala gerarchia, no?
La trattativa comincia domenica secondo l'ansa. Cosa pretendi che usino il teletrasferimento di star trek? Ho la vaga impressione che tifi per la guerra. You are a warmonger. Arruolati
Domenica io sono ancora qua.
Vediamo quanto durano le 24 ore stavolta
 

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