Solo politica

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Stic@zzi
  • Data di Inizio Data di Inizio

Nel 1992, l’Italia si trovava in una delle più gravi crisi finanziarie del dopoguerra.
Il debito pubblico aveva superato il 105% del PIL,​

mentre il disavanzo statale sfiorava il 10% del PIL.​

La lira era sotto pressione nei mercati valutari,​

e la Banca d’Italia difendeva il cambio all’interno dello SME​

(Sistema Monetario Europeo) bruciando miliardi di riserve valutarie.​


La misura fu inserita nel Decreto-legge n. 333 dell’11 luglio 1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 11 luglio 1992,
e successivamente convertito nella Legge 8 agosto 1992 n. 359.

Estratto dalla Gazzetta Ufficiale

“È istituito un prelievo straordinario del sei per mille sull’ammontare dei depositi bancari, postali e dei conti correnti esistenti alla data del 9 luglio 1992. Il prelievo è effettuato a titolo di imposta di solidarietà per il risanamento del bilancio dello Stato”.

Modalità operative​

  • Aliquota: 6 ‰ (0,6 %) sul saldo esistente al 9 luglio 1992
  • Ambito di applicazione: Conti correnti bancari e postali, depositi a risparmio, libretti nominativi e al portatore
  • Soggetti interessati: Tutti i titolari, persone fisiche e giuridiche, senza soglie minime
  • Data di prelievo: Applicato retroattivamente (saldo già presente il 9 luglio)
  • Finalità dichiarata: “Contributo straordinario di solidarietà” per sostenere il risanamento del bilancio e la difesa della lira
L’imposta venne prelevata direttamente dagli istituti di credito, che furono obbligati a versarla all’erario,
senza possibilità di preavviso per i correntisti.
 

Il ministro del Tesoro Piero Barucci e quello delle Finanze Giovanni Goria

sostennero che senza un intervento immediato l’Italia avrebbe rischiato​

la sospensione dei pagamenti pubblici e l’uscita disordinata dallo SME.​


Secondo le stime del Tesoro, il prelievo forzoso avrebbe garantito un gettito immediato di circa 11.500 miliardi di lire,
da utilizzare per coprire il deficit di cassa.

Amato, in un’intervista a la Repubblica del 12 luglio 1992, definì la misura “dolorosa ma indispensabile per evitare il collasso del sistema”.

La misura fu annunciata solo dopo la sua attuazione,
provocando sconcerto tra cittadini e operatori finanziari.

Molti correntisti si accorsero della trattenuta solo verificando i saldi bancari nei giorni successivi.

Principali critiche:

  • Mancanza di preavviso: ritenuta una violazione del principio di trasparenza amministrativa.
  • Retroattività del provvedimento: contestata da associazioni dei consumatori e da alcuni giuristi.
  • Effetto psicologico negativo: calo di fiducia nel sistema bancario, aumento dei prelievi di contante e trasferimenti all’estero.
La Corte Costituzionale non si pronunciò mai direttamente sul decreto,
ma successive sentenze (es. Corte Cost. n. 143/1995) ribadirono che l’imposizione straordinaria retroattiva
può essere legittima se motivata da “situazioni eccezionali di interesse pubblico”.
 

Nonostante il prelievo, la crisi valutaria non fu scongiurata:​

a settembre 1992 la lira fu costretta a uscire dallo SME e venne svalutata del 30 %.​

Tuttavia, l’operazione fornì un sollievo temporaneo al bilancio pubblico​

e mostrò ai mercati la determinazione dell’esecutivo.​


Il prelievo del 1992 rappresenta un unicum giuridico nel diritto tributario italiano.

Si trattava, tecnicamente, di un’imposta patrimoniale straordinaria,
introdotta con decreto-legge d’urgenza ai sensi dell’art. 77 della Costituzione.

Le questioni principali:

  • Retroattività fiscale – L’imposta colpì patrimoni esistenti a una data anteriore al decreto: un’eccezione al principio di irretroattività sancito dallo Statuto del contribuente (che sarebbe arrivato solo nel 2000, Legge 212/2000).
  • Violazione della tutela del risparmio – Alcuni commentatori ritennero la misura in contrasto con l’art. 47 della Costituzione (“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme”). Tuttavia, la ratio di “interesse pubblico superiore” prevalse nella prassi giuridica.
  • Natura di imposta straordinaria – In dottrina, (cfr. Tesauro, Rivista di Diritto Finanziario, 1993), fu considerata un’imposta patrimoniale “una tantum”, giustificata dall’eccezionalità dell’evento.

Il suo ricordo continua a influenzare il modo in cui gli italiani percepiscono la sicurezza dei propri risparmi e la fiducia nelle istituzioni.

Oggi, alla luce dei principi di trasparenza, partecipazione e stabilità, il caso del 1992 resta un monito:
la gestione delle crisi economiche richiede non solo rigore tecnico, ma anche fiducia, equità e comunicazione.
 
Cosa comporta il gnl. Chissà se in Europa i politici sanno cosa comporta il gnl. Leggete questo articolo

 
Ultima modifica:

Users who are viewing this thread

Back
Alto