spese chiusura conto abolite ma la "grattatina" è sempre presente... (2 lettori)

In giro per la rete leggo di molti che si lamentano perchè in fase di estinzione del conto bancario è stato fatto pagare il costo del bonifico (o dell'emissione ed invio dell'assegno) effettuato dalla banca per la restituzione del saldo creditore finale.
In tante discussioni che ho letto su vari forum/blog non ho mai trovato chi si sia avvicinato alle vere ragioni per cui tali addebiti sono illegittimi, che secondo me sono le seguenti:

La prima spiegazione proviene dal comma 2 dell'art. 10 della Legge 248/2006 e successiva circolare di chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico, emanata in data 21 Febbrario 2007 (prot. n. 0005574)) in funzione della quale è la banca che DEVE FARE il bonifico (o emettere e spedire l'assegno) A COSTO ZERO a titolo di "servizio aggiuntivo richiesto dal cliente alla banca in occasione dell'estinzione del rapporto", esattamente come DEVE FARE A COSTO ZERO il trasferimento titoli verso il nuovo conto.
Non bisogna farsi ingannare dall’assurda teoria (che ho letto alcune banche utilizzano per giustificarsi) secondo la quale il bonifico in questione sarebbe stato effettuato successivamente alla chiusura del conto, perchè in tal caso non si comprende come sia stato possibile contabilizzarne il relativo costo tra le competenze di un conto già chiuso. E’ invece evidente che per poter contabilizzare una spesa tra i movimenti di un conto corrente bancario sia necessario che lo stesso sia ancora attivo. Nè tanto meno si può addebitare tale spesa senza includerla nell'E/C, che in tal caso si scivola proprio nel penale...

Inoltre, quale secondo argomento a sostegno, c'è anche l’art. 1196 Codice Civile (“le spese del pagamento sono a carico del debitore”), la cui corretta applicazione nel caso in questione non può che portare alla conclusione che le spese per il bonifico (o l'emissione ed invio dell'assegno) di rimessa del saldo creditore devono essere poste a carico della banca, in quanto giuridicamente obbligata alla corresponsione delle eventuali spettanze di cui è in debito nei confronti del cliente a seguito della chiusura del conto.
Pertanto è anche del tutto inutile che la banca ci provi fino all'ultimo aggiornando il foglio informativo indicando il costo pari a X € per il bonifico effettuato allo sportello, dato che nessuno richiede questo servizio ma richiede il suddetto servizio aggiuntivo in occasione dell'estinzione del rapporto .
Spero sia tutto chiaro, in caso ne parliamo qui :cool:
 

lorenzo63

Age quod Agis
In giro per la rete leggo di molti che si lamentano perchè in fase di estinzione del conto bancario è stato fatto pagare il costo del bonifico (o dell'emissione ed invio dell'assegno) effettuato dalla banca per la restituzione del saldo creditore finale.
In tante discussioni che ho letto su vari forum/blog non ho mai trovato chi si sia avvicinato alle vere ragioni per cui tali addebiti sono illegittimi, che secondo me sono le seguenti:

La prima spiegazione proviene dal comma 2 dell'art. 10 della Legge 248/2006 e successiva circolare di chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico, emanata in data 21 Febbrario 2007 (prot. n. 0005574)) in funzione della quale è la banca che DEVE FARE il bonifico (o emettere e spedire l'assegno) A COSTO ZERO a titolo di "servizio aggiuntivo richiesto dal cliente alla banca in occasione dell'estinzione del rapporto", esattamente come DEVE FARE A COSTO ZERO il trasferimento titoli verso il nuovo conto.
Non bisogna farsi ingannare dall’assurda teoria (che ho letto alcune banche utilizzano per giustificarsi) secondo la quale il bonifico in questione sarebbe stato effettuato successivamente alla chiusura del conto, perchè in tal caso non si comprende come sia stato possibile contabilizzarne il relativo costo tra le competenze di un conto già chiuso. E’ invece evidente che per poter contabilizzare una spesa tra i movimenti di un conto corrente bancario sia necessario che lo stesso sia ancora attivo. Nè tanto meno si può addebitare tale spesa senza includerla nell'E/C, che in tal caso si scivola proprio nel penale...

Inoltre, quale secondo argomento a sostegno, c'è anche l’art. 1196 Codice Civile (“le spese del pagamento sono a carico del debitore”), la cui corretta applicazione nel caso in questione non può che portare alla conclusione che le spese per il bonifico (o l'emissione ed invio dell'assegno) di rimessa del saldo creditore devono essere poste a carico della banca, in quanto giuridicamente obbligata alla corresponsione delle eventuali spettanze di cui è in debito nei confronti del cliente a seguito della chiusura del conto.
Pertanto è anche del tutto inutile che la banca ci provi fino all'ultimo aggiornando il foglio informativo indicando il costo pari a X € per il bonifico effettuato allo sportello, dato che nessuno richiede questo servizio ma richiede il suddetto servizio aggiuntivo in occasione dell'estinzione del rapporto .
Spero sia tutto chiaro, in caso ne parliamo qui :cool:

Bravo (benvenuto a bordo, intanto:V:V:V) devo chiudere proprio in questi giorni un cc ed era una info che stavo affannosamente cercando.:V
 
Grazie per il welcome :)
Diffondiamo al massimo questa informazione perchè queste grattatine non vanno viste nell'ottica del singolo addebito ("evabbè, pazienza, mi accollo questa piccola spesa tanto poi non ho più a che fare con loro!") ma nell'ottica dell'illecito arricchimento che la banca consegue applicando questi costi a tutti i clienti che chiudono il conto... un pò come la storia delle spese di spedizione bolletta, sulle quali Telecom vuol far credere di aver avuto ragione ma non è così...
 
Suggerisco anche di segnalare puntualmente la questione alla vigilanza della Banca d'Italia presentando un esposto (anche via fax) presso la loro filiale territorialmente competente con la sede centrale della banca che fà questa "grattatina".
 

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