Tassazione Forex

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'na meraviglia :rolleyes:


Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che le plusvalenze derivanti dalle operazioni di compravendita di valute non possano essere assoggettate a tassazione sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR in quanto il contratto posto in essere non è configurabile come una cessione a termine di valute estere. D’altra parte, non si realizzano neanche i requisiti per poter rientrare nell’ambito applicativo del comma 1-ter del medesimo articolo non verificandosi la condizione del superamento della giacenza media del conto corrente.
L’operazione, inoltre, non presenta tutte le caratteristiche previste per configurare un contratto derivato i cui differenziali sono assoggettati a tassazione ai sensi della descritta lettera c-quater).
Tuttavia, è certamente rinvenibile un rapporto avente ad oggetto valute estere suscettibile di produrre differenziali positivi o negativi in dipendenza dell’andamento del cambio della valuta estera rispetto all’euro, inquadrabile nell’ambito della citata lettera c-quinquies). Pertanto, la plusvalenza realizzata alla fine della giornata, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi del contribuente (quadro RT – sezione II) e in tale sede deve essere applicata l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento del suo ammontare.
E’ appena il caso di precisare che, in tale ipotesi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 68, comma 9, del TUIR, le minusvalenze e i differenziali negativi derivanti dalle operazioni in argomento non sono deducibili.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
 
Reef, io sottolineerei anche questo :wall:

.......
E’ appena il caso di precisare che, in tale ipotesi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 68, comma 9, del TUIR, le minusvalenze e i differenziali negativi derivanti dalle operazioni in argomento non sono deducibili.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
 
è il parere della AdE, si intende parere di parte
il giudice tributario può essere di diversa opinione.... anche se, spesso, viene accettato il parere della AdE
nel caso in specie, non mi pare una posizione priva di validità giuridica

inoltre, come ricordato qui
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
in caso di rilevazione delle plusvalenze, si incorre nell'accertamento
cui ci si può opporre, appunto, ma non credo che ci siano alte probabilità di vittoria


resta che, per le operazioni poste in essere in data antecedente al parere, i comportamenti difformi risultano 'accettabili' a causa della ambituità interpretativa della norma

ma attenzione: essendo ancora pendente la dichiarazione Unico PF, con questa risoluzione si devono già dichiarare nel quadro RT i redditi da forex del 2009 ...


imho , neh :)
 
Ultima modifica:
Per altro, oltre a non dedurre le minus, sembrerebbe che non possa esistere il regime amministrato.
Comodissimo, un vero incentivo al Forex :lol:

PS Come se col Forex fossimo tutti qui a fare milionate :rolleyes:
 
Butto lì i miei due cent. Premetto che non conosco nel dettaglio lo strumento.
Sulle plus l'interpretazione dell'ae mi pare ineccepibile: il contratto è chiuso il giorno x ed è riaperto il giorno x+1; è un contratto diverso. E' come chiudere un fib in close e riaprirlo in open: sulle plus eventuali di quello chiuso si paga.
Devo capire bene il ragionamento, invece, sul fatto che le minus non si possano portare dietro e sul risparmio amministrato. Boh, vedo di informarmi meglio.
Salute
 
Fineco si para le chiappe. E conferma che le minus da forex sono perse:

recentemente l'Amministrazione Finanziaria ha pubblicato un parere (risoluzione n.67/E del 6 luglio 2010) in merito al trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni nel mercato Forex.

Pur ritenendo che il servizio di compravendita di valuta a pronti "Forex" offerto da FinecoBank non rientri nella specifica casistica trattata dall'Agenzia delle Entrate, l'incertezza interpretativa in materia fiscale ci impone di applicare l'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata, anche nell'ottica di garantire una migliore tutela dei nostri clienti.

Sara' quindi applicata l'imposta sostitutiva del 12,5% su tutte le plusvalenze realizzate sul servizio Forex, nelle seguenti modalita', a partire da lunedi' 2 agosto 2010:

- se ha scelto il regime amministrato,la plusvalenza realizzata giornalmente con riferimento a ciascun cross andra' ad incrementare lo zainetto fiscale gia' in essere;

- se ha scelto il regime dichiarativo, la plusvalenza realizzata giornalmente con riferimento a ciascun cross verra' certificata da FinecoBank entro il 28 febbraio dell'anno successivo e sara' sua cura indicarla nella propria dichiarazione dei redditi, e in tal sede applicare l'imposta sostitutiva del 12,5%.

Precisiamo che eventuali minusvalenze e differenziali negativi realizzati giornalmente sul servizio Forex con riferimento a ciascun cross non sono ammesse in deduzione. Sono invece ammesse in deduzione le minusvalenze maturare nello zainetto fiscale non provenienti quindi dall'operativita' in Forex.

Per maggiori dettagli la invitiamo a consultare la sezione Help del sito Fineco, dove trovera' alcuni esempi esplicativi sulle modalita' di applicazione della nuova fiscalita'.

Grazie per aver scelto Fineco.

Cordiali saluti,
Customer Care
FinecoBank
 
Per altro, oltre a non dedurre le minus, sembrerebbe che non possa esistere il regime amministrato.
Comodissimo, un vero incentivo al Forex :lol:

Fineco si occupa della tassazione delle plus in caso di regime amministrato.
Almeno questo... :rolleyes:

Speriamo che lo faccia anche IW
 

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