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Terremoto Emilia: nessuna sospensione per il versamento delle ritenute
In risposta ai consulenti del lavoro, il Ministero dell'economia chiarisce che le ritenute fiscali nelle zone colpite dal terremoto dell'Emilia devono essere versate dai sostituti di imposta e non c'è sospensione. Dure le critiche dei consulenti che puntano il dito contro la diversità di trattamento
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Tutto Su Terremoto Emilia
Con il terremoto dell’Emilia, decretata la sospensione dei versamenti Iva, Irpef e Imu, ma non quella delle ritenute. Lo precisa il Ministero dell’economia, in risposta ai consulenti del lavoro.
Il Ministero dell’economia risponde ai Consulenti del lavoro
Le conseguenze del terremoto dell’Emilia si fanno sentire sempre di più, anche dal punto di vista prettamente fiscale. Il Ministero dell’economia risponde ad una nota dei consulenti del lavoro, preoccupati della mancata sospensione di tutti i versamenti e adempimenti tributari nelle zone colpite dal terremoto dell’Emilia. Le Pubbliche amministrazioni emiliane infatti chiedono il pagamento delle ritenute fiscali per il periodo successivo all’8 giugno 2012, e ciò significa che non vi è alcuna sospensione di queste ritenute. Purtroppo anche il Ministero sembra confermarlo.
Terremoto Emilia: sospensione versamenti fiscali
Questa conferma deriva dal fatto che il primo decreto ministeriale emesso in riferimento al terremoto dell’Emilia, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. La particolarità è che la norma in questione continua affermando che le ritenute già operate in qualità di sostituti d’imposta devono, comunque, essere versate.
Terremoto Emilia: versamento ritenute
Il successivo decreto legge 74/12, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, di cui attualmente si attende la conversione in legge, all’articolo 8 prevede che “in aggiunta a quanto disposto alle previsione del decreto ministeriale del 6 giugno 2012 del 1° giugno 2012, la mancata effettuazione di ritenute e il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all’entrata in vigore del presente decreto-legge (8 giugno 2012), sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi”.
Versamento ritenute entro il 30 settembre
Una grande confusione visto che il primo decreto ministeriale dice che le ritenute già operate devono essere versate, mentre il decreto n. 74712 afferma che la mancata effettuazione di ritenute devono essere regolarizzate entro il 30 settembre prossimo. Una situazione che calata nei fatti del terremoto dell’Emilia, appare grottesca. Si pensi agli stipendi accreditati il 10 maggio con ritenute effettuate ma non riversate per colpa dell’evento sismico. In tal caso l’effettuazione c’è, cio che manca è invece il riversamento. Si può attendere fino al 30 settembre prossimo o no?
Dura reazione dei consulenti del lavoro
Molto critici i consulenti del lavoro, i quali dichiarano che “qualora fosse confermata tale notizia, ci si troverebbe di fronte a una gravissima posizione interpretativa non conforme alle norme sin qui emanate. Sul piano prettamente giuridico infatti – continuano i consulenti – si fa presente che il dm 1° giugno 2012 afferma chiaramente che «sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 30 settembre 2012. È del tutto evidente», per i consulenti del lavoro, «che la previsione da ultimo indicata si preoccupa di regolamentare anche eventuali mancate effettuazione di ritenute (e non solo il versamento come previsto dal dm 1° giugno 2012) e/o riversamenti di ritenute già operate, ma certamente non intendeva circoscrivere la sospensione solo nel periodo tra il 20 maggio 2012 e l’8 giugno dello stesso anno. “Far pagare le imposte agli imprenditori dichiarati terremotati darebbe luogo a una gravissima e incoerente posizione politica creando popolazioni colpite dal sisma di serie A e di serie B”. Così dichiarano i consulenti del lavoro e così abbiamo dichiarato, in questa stessa sede, quando abbiamo parlato di possibile estensione dell’esenzione Imu per gli immobili colpiti dal terremoto dell’Abruzzo, anche a quelli di Puglia e Molise, anch’essi soggetti ad eventi sismici nel 2000 ( si veda nostro articolo Esenzione Imu: dopo l’Abruzzo anche la Puglia e il Molise?). Insomma il Governo non può fare due pesi e due misure.
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I terremotati emiliani devono versare le ritenute
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Versamento ritenute entro il 30 settembre
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