Gentile .................,
ti ricordiamo che, in base all'articolo 187-ter, comma 1, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modifiche e integrazioni), coloro che svolgono operazioni oppure ordini di compravendita volti ad alterare il corretto funzionamento del mercato (ossia manipolazione del mercato) sono passibili di sanzioni amministrative, salvo che il fatto non costituisca reato.
Le sanzioni amministrative possono variare fra 100.000 euro e 25 milioni di euro nei casi più gravi.
Il comma 3 del citato articolo precisa che è punito con le sanzioni di cui sopra, salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, chiunque effettui operazioni oppure ordini di compravenditache:
• forniscano,o siano idonei a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
• consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono in accordo, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
• utilizzino artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
e altri espedienti volti a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
Questi mi fanno morir dal ridere......... Ma davvero c'è ancora qualcuno che crede che si riesca a bloccare le vendite allo scoperto?