ricpast
Sono un tipo serio
Progresso culturale e strette di mano con gli USA,eh??!!.....vediamo un pò cosa dicono voci diverse dall'ambasciata saudita...
PENA DI MORTE
QUANDO LA VITA GENERA MORTE (LEGALMENTE)
LA SITUAZIONE IN ARABIA SAUDITA
fonte: http://library.thinkquest.org/23685/data/arabia.html
Si viene giudicati in base alla Shâri'a, la legge sacra; nel mese sacro del Ramadan viene osservata una tradizionale moratoria delle esecuzioni. La pena di morte viene comminata per reati sessuali, di droga, sabotaggio, corruzione, stregoneria, masticazione di qat, produzione/distribuzione/assunzione di alcol. Le esecuzioni hanno normalmente luogo al termine di processi iniqui, nell'ambito dei quali mancano le più elementari garanzie. Gli imputati possono non essere rappresentati da avvocati difensori e le confessioni, anche se ottenute mediante tortura, sono accettate come prove valide dalle corti e possono addirittura costituire l'unica prova a fondamento della condanna a morte. I metodi usati sono la decapitazione con una spada affilata per gli uomini e il plotone di esecuzione per le donne; le donne sposate riconosciute colpevoli di adulterio possono anche essere lapidate.
Le esecuzioni hanno luogo nei principali centri del Regno, di solito in occasione delle preghiere del venerdì pomeriggio, in una piazza davani al palazzo del governatore provinciale; un medico è presente ed ha il compito di certificare il decesso del condannato. Il metodo della decapitazione è particolarmente violento sia per la vittima che per coloro che vi assistono: la morte inflitta con questo sistema viene comunemente ritenuta veloce e pietosa, in realtà in diversi casi sono stati necessari più colpi prima che la vittima venisse dichiarata morta dopo essere stata sottoposta ad una sofferenza indicibile.
Sharia,eh?
La pena di morte nel diritto islamico e le sue applicazioni in campo penale e politico hanno conosciuto lunghe e contraddittorie vicende a causa soprattutto della sovrapposizione di società religiosa e società politica e della varietà dei momenti storici.
Punto di riferimento basilare è il Corano, che sintetizza l'azione religiosa e sociale del profeta Maometto. Nel Corano vanno ricondotti lo 'Urf (diritto consuetudinario locale dei diversi gruppi etnico-culturali) e la Shâri'a (sistema delle norme giuridico-religiose fissate sul fondamento dei testi coranici, della tradizione profetica autentica - Hadîth -, del consenso comunitario - Ijma' -, del ragionamento condotto analogamente alle regole coraniche e della tradizione). Il Corano prevede la legge del taglione per gli uccisi, la pena di morte per le adultere (da chiudere in casa senza nutrimento o da lapidare) e per gli eretici (da crocifiggere o da amputare).
Ancora oggi si segue la Shâri'a come base delle leggi negli Stati islamici (come Yemen, Arabia Saudita, Iran), legge molto dura che prevede la pena di morte in innumerevoli casi e applicata con rigore. Le ineguaglianze fra musulmani e non musulmani nell'applicazione e nella varietà delle pene si spiegano non con considerazioni razziali, ma col criterio religioso che fonda la gerarchia delle persone giuridiche sempre secondo la Shâri'a. Il grado più alto di capacità giuridica e, quindi, di responsabilità davanti alla legge è il musulmano maschio sano di mente e sposato legalmente: la sua vita è protetta con precedenza dal sistema penale. Vengono successivamente la donna musulmana libera e legalmente sposata, lo schiavo musulmano maschio, la donna musulmana schiava e gli infedeli.
I giudici, a seconda della loro idea, possono scegliere se applicare le norme della Shâri'a o privilegiare pene quali prigione o multa; le popolazioni rurali, invece, applicano per i reati sessuali che coinvolgono l'onore della famiglia le arcaiche norme dell''Urf. Le autorità si mostrano più dure quando si tratta di eliminare il vecchio diritto di vendetta che porta con sé inutili versamenti di sangue.
PENA DI MORTE
QUANDO LA VITA GENERA MORTE (LEGALMENTE)
LA SITUAZIONE IN ARABIA SAUDITA
fonte: http://library.thinkquest.org/23685/data/arabia.html
Si viene giudicati in base alla Shâri'a, la legge sacra; nel mese sacro del Ramadan viene osservata una tradizionale moratoria delle esecuzioni. La pena di morte viene comminata per reati sessuali, di droga, sabotaggio, corruzione, stregoneria, masticazione di qat, produzione/distribuzione/assunzione di alcol. Le esecuzioni hanno normalmente luogo al termine di processi iniqui, nell'ambito dei quali mancano le più elementari garanzie. Gli imputati possono non essere rappresentati da avvocati difensori e le confessioni, anche se ottenute mediante tortura, sono accettate come prove valide dalle corti e possono addirittura costituire l'unica prova a fondamento della condanna a morte. I metodi usati sono la decapitazione con una spada affilata per gli uomini e il plotone di esecuzione per le donne; le donne sposate riconosciute colpevoli di adulterio possono anche essere lapidate.
Le esecuzioni hanno luogo nei principali centri del Regno, di solito in occasione delle preghiere del venerdì pomeriggio, in una piazza davani al palazzo del governatore provinciale; un medico è presente ed ha il compito di certificare il decesso del condannato. Il metodo della decapitazione è particolarmente violento sia per la vittima che per coloro che vi assistono: la morte inflitta con questo sistema viene comunemente ritenuta veloce e pietosa, in realtà in diversi casi sono stati necessari più colpi prima che la vittima venisse dichiarata morta dopo essere stata sottoposta ad una sofferenza indicibile.
Sharia,eh?
La pena di morte nel diritto islamico e le sue applicazioni in campo penale e politico hanno conosciuto lunghe e contraddittorie vicende a causa soprattutto della sovrapposizione di società religiosa e società politica e della varietà dei momenti storici.
Punto di riferimento basilare è il Corano, che sintetizza l'azione religiosa e sociale del profeta Maometto. Nel Corano vanno ricondotti lo 'Urf (diritto consuetudinario locale dei diversi gruppi etnico-culturali) e la Shâri'a (sistema delle norme giuridico-religiose fissate sul fondamento dei testi coranici, della tradizione profetica autentica - Hadîth -, del consenso comunitario - Ijma' -, del ragionamento condotto analogamente alle regole coraniche e della tradizione). Il Corano prevede la legge del taglione per gli uccisi, la pena di morte per le adultere (da chiudere in casa senza nutrimento o da lapidare) e per gli eretici (da crocifiggere o da amputare).
Ancora oggi si segue la Shâri'a come base delle leggi negli Stati islamici (come Yemen, Arabia Saudita, Iran), legge molto dura che prevede la pena di morte in innumerevoli casi e applicata con rigore. Le ineguaglianze fra musulmani e non musulmani nell'applicazione e nella varietà delle pene si spiegano non con considerazioni razziali, ma col criterio religioso che fonda la gerarchia delle persone giuridiche sempre secondo la Shâri'a. Il grado più alto di capacità giuridica e, quindi, di responsabilità davanti alla legge è il musulmano maschio sano di mente e sposato legalmente: la sua vita è protetta con precedenza dal sistema penale. Vengono successivamente la donna musulmana libera e legalmente sposata, lo schiavo musulmano maschio, la donna musulmana schiava e gli infedeli.
I giudici, a seconda della loro idea, possono scegliere se applicare le norme della Shâri'a o privilegiare pene quali prigione o multa; le popolazioni rurali, invece, applicano per i reati sessuali che coinvolgono l'onore della famiglia le arcaiche norme dell''Urf. Le autorità si mostrano più dure quando si tratta di eliminare il vecchio diritto di vendetta che porta con sé inutili versamenti di sangue.